• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 18 Apr 2015

Nuova famiglia di fatto: niente più assegno di mantenimento all´ex coniuge

Modifica pagina

Eleonora De Angelis


Con la sentenza n. 6855 del 3/4/2015, la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se l´ex coniuge si rifà una famiglia, anche soltanto di fatto, il diritto a ricevere l´assegno di mantenimento decade.


Con la sentenza n. 6855 del 3 aprile 2015, la prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso uno degli ex coniugi si si crei una nuova famiglia, anche soltanto di fatto, il diritto a ricevere l´assegno di mantenimento decade. Ma in cosa consiste l´assegno   di mantenimento? Esso rappresenta è un provvedimento di natura economica che, secondo quanto previsto all´art. 156 c.c., viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Con la sentenza de qua, la Suprema Corte è tornata a precisare un principio che aveva già stabilito con la sentenza n. 17195 del 2011, In questa occasione, infatti, si era affermato che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica.

Rivoluzionaria, dunque, è questa nuova pronuncia, sotto diversi aspetti. In primis, la Cassazione sottolinea la "forza" della famiglia di fatto che "non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli". In aggiunta a ciò, non  bisogna del resto dimenticare la condizione del coniuge che "si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all´evidenza, nell´esonero definitivo da ogni obbligo."

Nel caso di specie, del resto, ritenuta pacifica la convivenza "more uxorio", coronata dalla nascita di due figli, la Suprema Corte ha affermato che la successiva cessazione della relazione, e del relativo apporto economico, «non potrebbe costituire titolo per ottenere l´assegno divorzile».