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Pubbl. Sab, 16 Feb 2019

La continuazione tra reati puniti con pene eterogenee

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Alessandra Inchingolo


La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 40983/2018 stabilisce che in tema di continuazione l´aumento di pena per il reato satellite va effettuato nel rispetto del genere della pena, con aumento della pena detentiva del reato più grave ragguagliato alla pena pecuniaria.


In materia di continuazione le Sezioni unite di recente hanno affermato il seguente principio di diritto: “la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratta di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee.Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.

La questione sottoposta al Supremo Collegio verteva su due aspetti di rilievo pratico relativi alla disciplina della continuazione tra reati. Ossia, in primis considerare la possibilità di ammettere l’istituto di cui all’art. 81 cpv. c.p. quando i reati commessi siano sanzionati con pene diverse per genere (pene detentive e pene pecuniarie) o per specie (reclusione/multa ed arresto/ammenda) e, in tali casi, quale criterio il giudice debba seguire per applicare lo speciale criterio di determinazione della pena del cumulo giuridico.

Gli Ermellini hanno rilevato che  dal testo dell’art. 81 c.p emerge in maniera inequivoca che la continuazione tra reati è un istituto di carattere generale, applicabile dunque, anche a categorie diverse di reati (delitti/contravvenzioni) ed a prescindere dal genere e dalla specie di pena per essi prevista. Tanto è vero che la ratio dell’articolo coincide con il riservare un trattamento sanzionatorio più mite al soggetto che ‘cede ai motivi a delinquere una sola volta’ e cioè soltanto nel momento in cui concepisce l’unitario disegno criminoso. 

Tuttavia, con riferimento alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove vi sia una forte discrepanza tra le pene previste per la violazione più grave e quelle concernenti i cd. reati satellite, bisogna contemperare diverse esigenze quali "il rispetto del principio di legalità nella determinazione della pena e quello del favor rei”. 

In via preliminare, le Sezioni Unite osservano che il concetto di aumento ai sensi della continuazione non richiede necessariamente che esso sia realizzato attraverso una porzione di pena omogenea, ma soltanto attraverso una integrazione della pena stabilita per la violazione principale. 

In secondo luogo, si evidenzia che l’art. 81 co. 3 c.p., nello stabilire che la pena per la continuazione non possa essere superiore alla pena che sarebbe applicabile in caso di concorso materiale di reati, sancisce un limite di carattere quantitativo e qualitativo, pertanto si andrebbe comunque ad infrangere il dettato normativo nel caso di trasformazione della pena pecuniaria prevista per il reato satellite in una quota di pena detentiva da infliggere in aumento alla pena stabilita per il reato più grave.

A ciò si aggiunge la disposizione di cui all’art. 76 ult. co. c.p., il quale prescrive che le pene detentive e quelle pecuniarie restano distinte ad ogni effetto giuridico

Da ultimo, le Sezioni Unite rilevano che l’eventuale omologazione delle pene pecuniarie alla pena detentiva lederebbe il principio di proporzionalità della pena, che proprio attraverso l’indicazione di pene di diversa natura, sanziona la maggiore o minore gravità del reato.  

Atteso chela soluzione della omologazione non sia l’unica possibile, la Corte di legittimità prova ad affermare in termini positivi quale debba essere il criterio di determinazione della pena in caso di diversità di sanzioni.

Sul punto si sono ipotizzate due soluzioni: la regola del cumulo giuridico per addizione, sostenuta dalla pressoché unanime dottrina, in base a cui l’aumento della pena deve essere effettuato aggiungendo una quota dello stesso tipo di sanzione previsto per il reato satellite e il cumulo per moltiplicazione, fatto proprio dalla dominante giurisprudenza, in base a cui occorre aumentare la pena base inflitta per la violazione più grave. 

Le Sezioni Unite accolgono infine questo ultimo criterio di determinazione della pena, che considerano più conforme alla “previsione, anche testuale, dell’art. 81 cod. pen., oltre che [alla] struttura unitaria, quod poenam, del reato continuato”, precisando tuttavia – in virtù delle considerazioni sopra esposte – che esso deve in ogni caso rispettare il genere della pena prevista per il reato satellite.

Per raggiungere tale risultato, le Sezioni Unite affermano che l’aumento conseguente alla continuazione deve essere effettuato seguendo un giudizio bifasico: ossia il giudice procederà dapprima a determinare l’aumento della pena prevista per la violazione più grave e, in un secondo momento, deve compenserà la quota dell’aumento di pena detentiva nel genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite, secondo i criteri di cui all’art. 135 c.p. 

Questa regola di carattere generale va poi integrata dalla disposizione di cui all’art. 76 co. 2 prima parte c.p., secondo cui “le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave”.

Da tale disposizione discende, osservano le Sezioni Unite, che in caso di concorso tra reati puniti con pene dello stesso genere (detentiva e pecuniaria), ma di diversa specie (reclusione-arresto/multa-ammenda), l’aumento per la continuazione comporta che la pena prevista dal reato satellite diventi omogenea a quella prevista per il reato più grave. Laddove invece la violazione più grave sia punita con la reclusione ed i reati satellite con una pena pecuniaria, l’aumento di pena all’esito del ragguaglio sarà in ogni caso la pena della multa, a prescindere dal fatto che la pena comminata per i reati satellite sia l’ammenda o la multa. 

Le Sezioni Unite, forniscono altresì uno schema delle principali ipotesi che potrebbero ricorre nella pratica, indicandone le modalità di determinazione della pena:

I. se il reato più grave è punito con pena detentiva ed i reati satellite esclusivamente con pena pecuniaria, l’aumento di pena effettuato (dapprima) sulla violazione più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 c.p.;

II. se il reato più grave è punito con pena detentiva ed i reati satellite con pena congiunta, l’aumento di pena si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;

III. se il reato più grave è punito con pena congiunta ed i reati satellite esclusivamente con pena pecuniaria, l’aumento si effettua (dapprima) su entrambe le pene comminate per la violazione più grave. L’aumento sulla pena detentiva deve poi essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 c.p.;

IV. se il reato più grave è punito con pena congiunta ed i reati satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento su una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri ex art. 133 c.p.;

V. se il reato più grave è punito con pena congiunta ed i reati satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;

VI. se il reato più grave è punito con pena alternativa ed i reati satellite con pena pecuniaria, il giudice aumenta una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri ex art. 133 c.p. In caso di aumento della pena detentiva, deve poi procedere al ragguaglio a pena pecuniari ex art. 135 c.p.

VII. se il reato più grave è un delitto punito esclusivamente con la multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria nella forma della multa. 

In conclusione, il Supremo Collegio articola e motiva la preferenza accordata alla teoria della moltiplicazione su diverse basi, prima fra tutte la circostanza che la disciplina del reato continuato impone una pena complessiva, non  una pena unificata nel genere. Invece, la teoria della addizione condurrebbe all’irrogazione di una pena qualitativamente peggiore a quella che si applicherebbe in caso di concorso materiale di reati. Inoltre si avrebbe una pena che contrasterebbe col principio di proporzionalità della pena.