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Pubbl. Ven, 10 Apr 2015

La Corte Costituzionale dichiara nulle le nomine di 767 dirigenti di Equitalia e le cartelle da loro firmate. Ora cosa accadrà?

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Mirko Forti


La Corte Costituzionale ha ritenuto invalide e quindi nulle le nomine di ben 767 dirigenti di Equitalia poichè avvenute senza il previo superamento di un concorso pubblico. La sentenza ha un effetto dirompente. Ora che fine faranno le cartelle esattoriali emanate in seguito agli accertamenti firmati dai dirigenti appena decaduti?


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 07636/2011, dichiarò invalide le nomine di ben 767 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate poichè avvenute per promozione interna ai ranghi della stessa Agenzia, senza quindi il pubblico concorso previsto per legge.

La giustificazione addotta dall'ente pubblico, ossia che tali nomine dovessero avere valenza temporanea, al fine di coprire posti momentaneamente vacanti che poi sarebbero stati destinati ai vincitori del concorso pubblico, non venne accettata dai magistrati amministrativi.

L'art. 8 comma 24 della Legge 44/2012 cercò di porre un rimedio convalidando le nomine oggetto della questione attraverso un'apposita sanatoria.

Nomine che, come precedentemente detto, dovevano avere carattere temporaneo in attesa dei nuovi concorsi.

La sentenza 5451/2013 del Consiglio di Stato ha però ritenuto incostituzionale tale sanatoria e la recentessima pronuncia della Corte Costituzionale (n. 37/2015) ha confermato le posizioni dei giudici amministrativi.

La sanatoria, secondo la Corte Costituzionale, "ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”.

Gli effetti della pronuncia in esame rischiano di essere devastanti: che destino avranno gli atti, e quindi gli avvisi di accertamento e le conseguenti cartelle esattoriali, firmati dai dirigenti le cui nomine sono state dichiarate nulle?

La giurisprudenza si è più volte pronunciata affermando come gli atti dell'Agenzia delle Entrate, non firmati dal responsabile dell'Ufficio o da funzionari non provvisti di delega, sono da considerarsi nulli qualora l'Agenzia non riesca a dimostrare il corretto esercizio del potere di sostituzione in caso di firma di un funzionario "facente funzione" del direttore dell'Ufficio (Cfr. CTP Bari sent. n. 67.11.14; CTP Palermo, sent. n. 1429/14. Cass. sent. n. 14942/2013).

La situazione delineatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, come si nota, rientra nella descrizione appena effettuata; accertamenti e cartelle esattoriali sono state firmate da funzionari sprovvisti del potere di apporre una valida sottoscrizione a tali atti.

La giurisprudenza definisce tali atti come "inesistenti" e, per questo, eccepibili senza limiti di tempo; gli atti firmati da da dirigenti privi di potere sono quindi suscettibili di ricorso senza limiti di tempo.

E' una situazione potenzialmente intollerabile per l'Agenzia delle Entrate e per l'erario che si potrebbe trovare a dover risarcire migliaia di Italiani; non resta che osservare quali saranno le prossime mosse del Parlamento e del Governo per porre rimedio a questo "pasticcio".

 

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