Illegittima la sospensione per pregiudizialità del processo sommario
Modifica paginaIl recente intervento della Corte di Cassazione, ponendosi nel solco dell’orientamento già delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha riaffermato il principio secondo cui nel giudizio sommario non può mai disporsi la sospensione ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c. (ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31801)
Sommario: 1. Premessa; 2. Procedimento sommario di cognizione: profili generali; 3. Struttura bifasica del procedimento di cognizione sommaria; 3.1. La prima fase a cognizione sommaria; 3.2. La seconda fase a cognizione piena; 4. Sospensione del giudizio per pregiudizialità: profili generali; 4.1. Sospensione per pregiudizialità e sua compatibilità con il procedimento sommario di cognizione alla luce del recente intervento della Corte di Cassazione.
1. Premessa
In linea generale, si può affermare che i procedimenti sommari sono volti ad ottenere una pronuncia in virtù di una cognizione incompleta e superficiale. Nell'esame comparativo con il procedimento ordinario di cognizione le differenze che caratterizzano i procedimenti sommari sono da ricercare, quindi, nella diversità strutturale dei processi nonché nel contenuto, efficacia e stabilità del provvedimento giudiziale conclusivo.
Secondo la più nota classificazione svolta dal Chiovenda le “azioni sommarie” miranti ad accertamenti con prevalente funzione esecutiva, si dividono in due categorie, precisamente quelli a cognizione " incompleta perché parziale” e quelli a cognizione “incompleta perché superficiale”; nella prima categoria rientrano i procedimenti nei quali la cognizione è limitata ad alcuni elementi della fattispecie, mentre nella seconda rientrano i modelli in cui il provvedimento conclusivo viene emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, procedendosi alla cognizione ordinaria solo su richiesta dell’interessato che abbia subito in tal guisa una compressione del proprio diritto di difesa.[1]
Non mancano in dottrina suddivisioni ancor più specifiche, laddove si distinguono i casi in cui si ha una cognizione “oggettivamente parziale”, perché solo su alcuni elementi della fattispecie, da quelli in cui si ha una cognizione “sommaria in senso stretto”, qualora l’istruttoria contempli tutta la fattispecie ma con la tecnica delle sommarie informazioni, e da quelli, infine, in cui si ha una cognizione “superficiale”, che non si estende a tutti i mezzi probatori teoricamente producibili, come nel caso del procedimento ingiuntivo. [2]
Ciò, evidentemente, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), in particolare del principio fondamentale del contraddittorio (art. 111 Cost.) tra le parti che informa qualsivoglia procedimento a prescindere dalla sommarietà o meno del rito utilizzato nel singolo caso concreto. [3]
Invero, il senso della garanzia del “contraddittorio tra le parti in condizioni di parità” enunciata dall’art. 111 Cost. è da ritenersi coincidente col significato attribuito all’art. 24, comma 2°, Cost. da dottrina e giurisprudenza. [4]
Sotto tale profilo si pensi ai procedimenti sommari per ingiunzione in cui il provvedimento (rectius decreto), se pure emesso inaudita altera parte, non sacrifica, e nemmeno potrebbe,tout court il principio del contraddittorio che, com'è noto, si presenta come eventuale e differito.
Prima delle modifiche introdotte all’art. 111 Cost. dalla l. cost. 23.11.1999, n. 2, sul rilievo che l’eventuale giudizio di opposizione non introduce un ulteriore grado di giudizio sulla pretesa di condanna avanzata attraverso il ricorso introduttivo, la dottrina non aveva difficoltà ad evidenziare che, nell’ambito del primo grado del processo per decreto, comprensivo tanto del momento senza il contraddittorio che di quello a contraddittorio integro, la difesa dell’ingiunto poteva dispiegarsi efficacemente; orientamento, questo, che non è mutato anche con la nuova formulazione dell’art. 111 Cost.. [5]
Più di recente, con l'introduzione nel nostro sistema processuale civile degli artt. 702 bis-702 quater, per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, si è assistito al fenomeno della c.d. sommarizzazione del processo civile, vale a dire la sostituzione del rito ordinario a cognizione piena con riti sommari, la cui legittimità è stata più volte affermata dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato, tuttavia, come tale compatibilità ricorra non in linea di principio ma sempre che detti riti sommari assicurino il rispetto dei principi fondamentali che informano il nostro sistema processuale civile, come consacrati nella costituzione. [6]
Invero, il Giudice delle leggi, con riferimento alla possibilità di prevedere altri riti, da parte del legislatore, accanto a quello ordinario, ha più volte ribadito che "la Costituzione non impone un modello vincolante di processo» (sentenza n. 341 del 2006, ordinanze n. 386 del 2004 e n. 389 del 2005), riaffermando «la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi; in particolare, come già in passato osservato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l’esercizio di quest’ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione» (ex multis, sentenze n. 170 del 2009, n. 221 del 2008, e n. 194 del 2005)". [7]
E’ appena il caso di osservare come - ancor prima della riforma costituzionale dell’art. 111 - secondo autorevole dottrina, il principio del giusto processo sia da considerarsi quale principio di carattere processuale che racchiude in sé le relative garanzie intese tanto singolarmente, quanto in rapporto fra loro, senza, tuttavia, negare come esso contenga in sé anche il raccordo con la giustizia sostanziale, laddove per giusto processo deve intendersi quel processo regolato in modo da favorire, nel rispetto delle garanzie procedurali, il perseguimento di una decisione giusta. [8]
Ogni intervento legislativo teso ad introdurre modifiche al nostro sistema processuale civile, anche con diverse modulazioni di quello ordinario, non può, evidentemente, che garantire i suddetti principi.
2. Procedimento sommario di cognizione: profili generali
Come accennato in premessa, la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto nel codice di procedura civile, in virtù degli articoli 702bis-702quater, il procedimento sommario di cognizione caratterizzato dalla snellezza del procedimento e dalla rapidità della decisione, nel rispetto, naturalmente, del principio del contraddittorio. [9]
Tale procedimento è finalizzato, invero, alla tutela dei diritti; tutela, questa, concorrente rispetto al processo a cognizione piena dinanzi al Tribunale , in composizione monocratica, teso a conseguire il risultato della sollecita definizione di quei giudizi per i quali sia sufficiente “un’istruzione sommaria“ , per essere, sotto il profilo strutturale, detto procedimento deformalizzato e semplificato. [10]
Va subito detto che la peculiarità di tale procedimento sommario di cognizione , è da ravvisarsi non già nella natura della fattispecie sostanziale dedotta in giudizio, quanto, piuttosto, nella diversa modulazione del potere di iniziativa riconosciuto all’attore, il quale può scegliere se introdurre la causa, a prescindere dal suo oggetto e sempre che sia attribuita alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con il rito ordinario ovvero con quello speciale, fatto salvo tuttavia il potere del giudice di disporre il mutamento del rito nei casi in cui ritenga procedersi ad un’istruttoria non sommaria.
Secondo parte della dottrina il procedimento sommario di cognizione rappresenta un modello ibrido di processo assimilabile al rito del lavoro nella parte introduttiva ed al rito cautelare nel suo svolgimento , salve le dovute differenze. [11]
Per altri aspetti, sul rilievo secondo cui se pure è in tesi possibile operare un distinguo tra “cognizione” intesa come modus procedendi e “cognizione” intesa come risultato o accertamento, non può, tuttavia, escludersi che anche un procedimento sommario nel modus procedendi possa sfociare in un accertamento completo ed esauriente dei fatti di causa, senza per ciò solo perdere la sua natura sommaria e diventare così a cognizione piena. [12]
Dopo alcune incertezze iniziali, è, comunque, assolutamente dominante in giurisprudenza di merito e di legittimità, l’orientamento secondo cui la sommarietà è da riferirsi non al profilo della cognizione, bensì a quello dell’istruzione, nel senso che il procedimento si caratterizza per una cognizione piena delle domande e delle eccezioni proposte e sollevate dalle parti, postulando unicamente lo svolgimento in forma semplificata dell’istruttoria così da garantire l’accelerazione dei tempi del giudizio. [13]
Precisamente, in tema di procedimento sommario di cognizione, l’art. 704 quater prevede un mezzo di impugnazione avente natura di appello, non già di reclamo cautelare, la cui mancata proposizione determina il passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando, in tal modo, un procedimento con pienezza sia di cognizione, come in primo grado, che di istruttoria, a differenza del primo grado, ove è semplificata, analogo a quello disciplinato dall’art. 345 c.p.c.. [14]
Sotto altro profilo, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “mentre la sommarietà del procedimento cautelare soddisfa l'esigenza di assicurare un diritto con effettività immediata, ed è sinonimo di un accertamento tendenzialmente non approfondito, la sommarietà del procedimento di cognizione di cui agli artt. 702- bis e ss. c.p.c. mira a definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie. La scelta del giudice di merito di esercitare o meno gli ampi poteri d'iniziativa istruttoria concessigli dall'art. 702- ter, 5° comma c.p.c. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando nel contempo esclusa la sola possibilità di decidere la controversia mediante l'applicazione dell'art. 2697 c.c. quale regola di giudizio, nel senso che il giudice non può dare per esistenti fonti di prova decisive e nel contempo astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio”.[15]
Il carattere sommario, quindi, dell’istruzione non comporta “un superamento o un'attenuazione, nell'ambito del procedimento sommario, dell'onere della prova, come del principio di disponibilità delle prove, in favore di potestà inquisitorie tali da sopperire pure alle lacune deduttive dei contendenti”. [16]
3. Struttura bifasica del procedimento di cognizione sommaria
Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis-702 quater si articola in due distinte fasi: i) una prima e necessaria a cognizione sommaria, destinata ad esaurire il primo grado di giudizio con la pronuncia di un’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda nel merito, ordinanza, questa, che produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione; salvo il caso in cui il giudice, sul rilievo che la causa non possa essere decisa sulla base di un’istruzione sommaria, disponga la conversione del rito sommario di cognizione in rito ordinario a cognizione piena; ii) una seconda ed eventuale a cognizione piena, che si instaura per effetto della proposizione dell’appello; fase, questa, nel cui ambito, tuttavia, sono ammessi solo nuovi mezzi di prova e documenti che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non averli potuti proporre nel corso della fase sommaria per cause alla stessa non imputabili.
Per completezza espositiva, è appena il caso di sottolineare che per effetto del d.lgs. 1.09.2011, n. 150, sulla c.d. semplificazione e riduzione dei riti civili, emesso in attuazione della legge delega di cui all’art. 54 della stessa L. 69/2009, è stato ampliato l’ambito di applicazione del procedimento in esame.
Gli artt. 14-30 del d.lgs. citato, a cui si rinvia, prevedono, infatti, molteplici materie che sono regolate dal rito sommario di cognizione, se pur con le modifiche di volta in volta espressamente stabilite.
Secondo la previsione di cui all’art. 3 del d.lgs. citato, alle suddette controversie non si applica l’art. 702 ter, secondo e terzo comma, c.p.c., e, quindi, è preclusa la possibilità per il giudice di dichiarare inammissibile la domanda e quella di disporre il mutamento del rito da sommario in procedimento a cognizione piena, ove la causa non possa essere trattata con le forme del procedimento sommario di cognizione. [17]
3.1. La prima fase a cognizione sommaria
Svolte le superiori osservazioni, va precisato che la domanda si propone con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del tribunale competente.
Il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 bis, deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125, e “deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’art. 163”, a cui si rinvia.
Il convenuto, alla luce della disposizione di cui all’art. 702 bis, quarto comma, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, “deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.”
A pena di decadenza, deve, inoltre, proporre nella comparsa di risposta le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, indicando l’eventuale chiamata in causa del terzo e conseguentemente formulare la richiesta di spostamento della prima udienza. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 ter, spetta al giudice il delicato compito, oltre di accertare se la domanda non rientra tra quelle indicate dall’art. 702 bis, di valutare se le difese svolte dalle parti siano compatibili con la natura del rito del procedimento sommario di cognizione, ben potendo ritenerle tali da meritare un’istruzione non sommaria così disponendo la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario di cognizione con la fissazione dell’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., ovvero disporre la separazione dei giudizi laddove sia la domanda riconvenzionale a meritare una trattazione complessa.
Ai sensi dell’art. 702 ter, quinto comma, quale ulteriore espressione del potere discrezionale riconosciuto al giudice del procedimento sommario di cognizione e che, al tempo stesso, ne costituisce uno degli aspetti peculiari, “se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto della causa e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”.
3.2. La seconda fase a cognizione piena
L’art. 702 quater prevede la possibilità che l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter possa essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, producendo altrimenti gli effetti di cui all’art. 2909 c.c., vale a dire quelli propri della cosa giudicata.
Se la prima fase è caratterizzata, come si è visto, da un’istruzione sommaria, nella seconda fase sono riconosciuti alle parti tutti i poteri di esercizio del diritto di difesa secondo quanto illustrato in premessa.
La differenza di maggiore rilievo che si riscontra rispetto alla disciplina prevista per il giudizio di appello dall’art. 345, comma terzo, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134/2012, che statuisce il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a meno che la parte non dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, previsione, questa, comune anche al giudizio in esame, è rappresentata dalla previsione dell’art. 702 quater, secondo cui “sono ammessi nuovi messi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”.
Pur senza prevedere la legge espressamente la forma dell’atto introduttivo di questa seconda fase è ritenersi, tuttavia, che con il riferimento letterale all’ “appello”, il legislatore abbia inteso rinviare all’atto previsto dall’art. 342 c.p.c. e, quindi, l’atto di citazione da proporre davanti alla Corte d’Appello.
Tale giudizio è definito con sentenza ricorribile in Cassazione e, naturalmente, se passata in giudicato, sarà assoggettabile alla revocazione straordinaria ovvero all’opposizione di terzo. [18]
4. Sospensione del giudizio per pregiudizialità: profili generali
La sospensione va inquadrata tra le ipotesi di “svolgimento anomalo del processo” che entra in uno stato di “quiescenza” e, fintanto che persiste la causa determinante, nessun atto del processo può essere compiuto. [19]
L’istituto, previsto dall’art. 295 c.p.c., dal punto di vista funzionale realizza ragioni di necessità imposte dalla priorità logica al fine di evitare giudicati contrastanti; quindi, dinanzi a due processi autonomi e paralleli, uno dei due, ossia quello c.d. pregiudicato, va sospeso in attesa del giudicato sulla sentenza della causa c.d. pregiudiziale.[20]
L’istituto, più precisamente, postula la ricorrenza delle seguenti circostanze: a) le cause, rispettivamente, pregiudiziale e pregiudicata, siano pendenti davanti a giudici diversi, laddove nel caso opposto ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 274 c.p.c. e, quindi, la riunione dei procedimenti relativi a causa connesse; b) non sia possibile applicare l’art. 40 co. 1 c.p.c. il quale consente la riunione davanti al giudice preventivamente adito delle cause connesse; c) la causa pregiudiziale penda davanti ad altro giudice ordinario.
4.1. Sospensione per pregiudizialità e sua compatibilità con il procedimento sommario di cognizione alla luce del recente intervento della Corte di Cassazione
Svolte le superiori osservazioni al fine di introdurre l’argomento oggetto del presente articolo, va subito chiarito che la legge non prevede espressamente l’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per il processo sommario di cognizione, pertanto, è demandato all’interprete il compito di stabilire se in presenza di una sospensione necessaria il giudice debba sospendere il processo sommario di cognizione oppure debba prima procedere al mutamento del rito con il passaggio, quindi, dal processo di cognizione sommario a quello pieno.
Su tale premessa, riveste particolare rilevanza il recente intervento della Corte di Cassazione che, ponendosi nel solco dell’orientamento già delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha riaffermato il principio secondo cui nel giudizio sommario non può mai disporsi la sospensione, ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c.: infatti, “qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.(o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena; sicché, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 (art. 337, comma 2) c.p.c..”[21]
Invero, la Suprema Corte, con decisione di poco risalente, era intervenuta in tema statuendo il principio secondo cui : “L'adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo, è incompatibile con la forma sommaria e, quindi, sostanzialmente rapida e semplificata del procedimento, soprattutto perché esige, a norma dell'art. 702-ter cod. proc. civ., la sua adozione all'esito di un'istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contraddittorio sull'esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena. In sostanza, in un procedimento introdotto con il rito di cui all'art. 702-bis cit., l'insorgenza di una questione di pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o di valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi l'autorità, determina la situazione di cui al terzo comma dell'art. 702-ter cit., per cui il giudice deve disporre il passaggio al rito a cognizione piena. Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di sospensione nell'ambito del rito sommario è per ciò solo illegittima”. [22]
Ancor più risalente altra sentenza della Suprema Corte, sempre in tema, nella cui parte motiva si legge che " in ogni caso nel procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., non sembra che il giudice investito possa esercitare il potere di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e nemmeno quello di cui all'art. 337 c.p.c., comma 2), perchè quando si verifica una delle situazione supposte da dette norme e, quindi, nel caso dell'art. 337, comma 2, quando la valutazione dell'autorità della sentenza impugnata è tale da ritenersi giustificata la sospensione, si determina l'impossibilità di mantenimento del processo nel rito sommario. Ciò, sia perchè l'adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo è incompatibile con la forma sommaria e, quindi sostanzialmente accelleratoria e semplificata del procedimento, sia perchè e soprattutto esige, a norma dell'art. 702 ter la sua adozione all'esito di un'istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contradditorio sull'esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena. In sostanza, in un procedimento introdotto con il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., l'insorgenza di una questione di pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o di valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi l'autorità, determina la situazione supposta dal terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c. e, quindi, il giudice deve disporre, ai sensi di tale norma, il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, comma 2, nell'ambito del rito sommario è per ciò solo illegittima". [23]
Le motivazioni offerte dalla Suprema Corte di cui al superiore excursus in ordine al prospettato dubbio interpretativo, in mancanza di una previsione espressamente prevista dalla legge, si pongono in coerenza con la funzione propria del giudizio sommario di cognizione, come illustrato nei precedenti paragrafi, ed ancor prima con l’esigenza di svolgere il giudizio a cognizione piena ogni qualvolta si controverta in ordine alla ricorrenza o meno, nel singolo caso di specie, delle circostanze che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione da parte del giudice; adozione, questa, che, com’è noto, non è demandata alla libera valutazione del giudice che, al contrario, contraddistingue taluni aspetti del procedimento sommario come evidenziati nei suoi profili generali.
Note
[1]Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1965, 202.
[2]Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2009, vol. IV, 105.
[3]Graziosi, La cognizione sommaria del giudice nella prospettiva delle garanzie costituzionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 1, 139 ss..
[4]In tal senso, Bove, Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”, in Riv. dir. proc. 2002, 479, 501.
[5]Per maggiori approfondimenti, v. Commentario del Codice di procedura civile. VII-tomo I – artt. 602-669, di Consolo, Comoglio, Sassani, Vaccarella, Torino, 2014.
[6]Corte Costituzionale, sentenza 23 gennaio 2013 n. 13.
[7]Corte Costituzionale, sent. cit..
[8]Monteleone, , Il giusto processo civile, in Il giusto processo nell’esperienza storico comparatistica. Atti del seminario tenutosi a Palermo il 19 giugno 1999, Palermo, 1999, 83, in un momento immediatamente precedente alla riforma costituzionale dell’art. 111 Cost., l’autore ricollega il concetto di giusto processo alla giusta decisione, quale decisione conforme al vigente diritto positivo.
[9]Carratta, Nuovo procedimento sommario e presupposto dell’ “istruzione sommaria”: prime applicazioni, Giur. it., 2010, 903.
[10]Guaglione, Il nuovo processo sommario di cognizione, 2009, Molfetta; l’autore, muovendo da alcune riflessioni sui principali fattori di crisi della giustizia civile e sul principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., analizza gli interventi legislativi, a far data dalla riforma del ’90, tesi a rivitalizzare il processo ordinario di cognizione con la differenziazione dei riti, procedendo, altresì, ad un raffronto con l’istituto francese del réfèrè .
[11]Ricci, La riforma del processo civile, 2009, Torino, 104; in termini, Guaglione, op. cit., 201.
[12]Per maggiori approfondimenti, v. Acierno, Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative, Corr. giur., 2010, 503; Arieta, Il rito “semplificato” di cognizione, www.judicium.it; Balena, Il procedimento sommario di cognizione, Foro it., 2009, V, 324; Biavati, Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata, Riv. trim. proc. civ., 2010, 185; Bina, Il procedimento sommario di cognizione, Riv. dir. proc., 2010, 117; Bove, Il procedimento sommario di cognizione, Giusto proc. civ., 2010, 431; Caponi, Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione, Foro it., 2009, V, 334; Id, Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c.),, Giusto proc. civ., 2009, 1115; Capponi, Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l’uso, Corr. giur., 2010, 1103; Cipriani, Un’altra riforma pubblicista, Giusto proc. civ., 2009, 641; Consolo, Una buona novella al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, Corr. giur., 2009, 737; Id, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, ibid., 877; Didone, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Giur. mer., 2010, 411; Fabiani, Le prove nei processi dichiarativi semplificati, Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 795; Ferri, Il procedimento sommario di cognizione, Riv. dir. proc., 2010, 92; Guaglione, Il nuovo processo sommario di cognizione, Roma, 2009; Luiso, Il procedimento sommario di cognizione, Giur. it., 2009, 1568; Menchini, L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, Corr. giur., 2009, 1025 ss.; Id., Il rito semplificato a cognizione sommaria per le controversie semplici introdotto con la riforma del 2009, Giusto proc. civ., 2009, 1101; Olivieri, Il procedimento sommario dicognizione, Dir. giur., 2009, 389; Porreca, Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile, Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 823; Romano, Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione, Giusto proc. civ., 2010, 165; Proto Pisani, La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), Foro it., 2009, V, 221, sub par. 2.5; ID, Appunti sull’ultima riforma, Giusto proc. civ., 2010, 107, sub. par. 16.
[13]Ex plurimis, Trib. Busto Arsizio, 1 giugno 2010.
[14]Cass. sent. n. 11465/2013.
[15]Corte di Cassazione, sentenza 25 febbraio 2014 n. 4485.
[16]Cass. 25547/2015.
[17]Carratta, A., La «semplificazione» dei riti civili e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 45 ss..
[18]Balena, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, 324 ss..
[19]per approfondimenti, Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, IV, Torino, 2010, 259.
[20]Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2018.
[21]Corte di Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31801.
[22]Cassazione, ordinanza 10 marzo 2015, n. 4719.
[23]Cassazione, ordinanza 2 gennaio 2012, n. 3.
Bibliografia
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