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Pubbl. Mar, 5 Feb 2019

Incidente stradale causato da veicolo straniero: la procedura di risarcimento e alcune questioni processuali rilevanti

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Vito Russoniello


Molto spesso accade di essere coinvolti in un sinistro stradale che ha come responsabile il conducente di un veicolo immatricolato in un Paese straniero. Ecco una breve guida sulla procedura di risarcimento da seguire.


Nei sinistri che vedono coinvolti veicoli stranieri assicurati all’estero la procedura di risarcimento da seguire è dettata principalmente dagli artt. 125 e 126 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n°209 (Codice delle assicurazioni private).

In questi casi, infatti, non trova applicazione la disciplina prevista in caso di sinistro tra due veicoli assicurati in Italia. Ad esempio, se a bordo della propria autovettura si viene tamponati da un veicolo con targa francese, non è possibile rivolgersi alla propria impresa di assicurazione (c.d. risarcimento diretto, previsto dall’art. 149 del Cod. Ass.), ma la richiesta di risarcimento andrà inoltrata ad un apposito organismo: l’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).

L’U.C.I., con sede in Milano al Corso Sempione n.39, è l’Ufficio competente per la gestione delle pratiche di risarcimento e liquidazione dei danni derivanti dai sinistri stradali che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero muniti di “Carta Verde”, ossia il certificato internazionale di assicurazione[1].

La richiesta di risarcimento danni, inoltrata mediante lettera raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata, deve contenere:

  • I dati del richiedente.
  • L’indicazione del luogo e della dinamica del sinistro.
  • I dati dei conducenti e degli assicurati (qualora siano diversi) nonché dei veicoli coinvolti (es. targa, tipologia e modello).
  • Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CAI).
  • Indicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza eventualmente intervenuta sul luogo del sinistro.
  • Generalità degli eventuali testimoni.
  • I danni materiali subiti ai veicoli e/o a cose, indicando luogo, giorno e ora per la loro messa a disposizione del perito incaricato.
  • In caso di lesioni personali, indicare la loro entità, l’età e il reddito del soggetto danneggiato, la documentazione medica (es. verbali di pronto soccorso) e i documenti attestanti l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Inviata la richiesta di risarcimento, l’UCI incaricherà per la trattazione del sinistro la Società nominata dalla Compagnia di assicurazione estera responsabile del danno. Sarà questa Società, infatti, a disporre la perizia per la valutazione dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), a valutare l’eventuale responsabilità e a formulare l’offerta o motivare il diniego, che dovrà avvenire nel termine di 60 giorni (in caso di soli danni a cose) o di 90 giorni (in caso di danni alla persona) dalla richiesta di risarcimento, ai sensi dell’art. 125 comma 5-bis del Codice delle Assicurazioni.

È importante ricordare altresì che il danneggiato non deve necessariamente essere un cittadino italiano, ma la tutela prevista dalla normativa in commento si deve ritenere estesa anche al cittadino di nazionalità estera.

Sul punto, la Corte di Cassazione[2] ha stabilito che nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell’UCI (artt.125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell’art 17 della legge 31 maggio 1995 n. 218[3].

Ne consegue che quand’anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri, anche tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l’accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell’UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell’art.61 ultima parte della citata legge 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge eventualmente comune del danneggiante e danneggiato, ai sensi dell’art. 62, comma 2°, della legge n.218/1995, le questioni relative alla quantificazione del danno.

Tornando alla fase stragiudiziale del risarcimento, la Compagnia di assicurazioni incaricata della gestione del sinistro deve formulare, entro i termini innanzi indicati, l’offerta di risarcimento ovvero comunicare i motivi in base ai quali ritiene di non poter procedere a tale offerta.

Che fare, quindi, se ci è stato negato (in tutto o in parte) il risarcimento, ovvero se non  è pervenuta nessuna offerta nei termini stabiliti?

In questi casi, occorre innanzitutto provvedere ad inoltrare al responsabile del danno (ossia il proprietario del veicolo estero) e all’UCI (si badi bene: non già alla Compagnia di assicurazioni con la quale abbiamo trattato il sinistro) l’invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita[4] e, in caso di esito infruttuoso di tale procedimento, avviare la procedura di risarcimento dinanzi al Giudice.

In tale ultimo caso, l’art. 126, secondo comma, lett. b) del Codice delle Assicurazioni private stabilisce espressamente che l’Ufficio Centrale Italiano “assume […] la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”.

Pertanto, qualora il danneggiato intendesse esperire l’azione diretta, dovrà convenire in giudizio sia l’UCI sia il proprietario del veicolo estero, provvedendo a notificare l’atto di citazione in giudizio unicamente presso la sede del predetto Ente consortile. Ciò - si badi bene però - soltanto nel caso in cui venga chiamato in giudizio il responsabile del danno ai soli fini del contraddittorio, ovvero ai soli fini della sua citazione in giudizio quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio.

Il discorso cambia, invece, ove siano proposte contestualmente l’azione diretta contro l’UCI e l’azione di responsabilità ex art. 2054 c.c. contro il responsabile del danno. In altre parole, qualora nell’atto di citazione si chiedesse la condanna al risarcimento, non solo dell’UCI, ma anche del proprietario dell’autoveicolo estero, in via solidale, la notifica dell’atto di citazione a quest’ultimo non potrà essere effettuata presso la sede dell’Ente consortile ai sensi dell’art. 126 Cod. Ass., ma dovrà necessariamente seguire la procedura di cui all’art. 142 c.p.c.[5]

Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale[6]: “I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l'Ufficio Centrale italiano solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex articolo 2054 c.c., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l'UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione ex lege dei responsabili presso l'UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'articolo 111 Cost. (Cass. 7932/2012). Ove siano proposte contestualmente, come nel caso di specie, azione diretta contro l'UCI e azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalità prescritte dall'articolo 142 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 novembre 2016, n. 23716).

Ma v’è di più.

Il danneggiato che intendesse azionare un giudizio contro il summenzionato Ente consortile, deve osservare, per la vocatio in ius del convenuto, un termine a comparire diverso rispetto a quello previsto per i residenti sul territorio della Repubblica italiana.

Infatti, l’articolo 126, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che: “Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in 180 giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in 90 giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace”.

Un’ultima questione che merita di essere trattata in questa sede riguarda il caso in cui l’attore, nel corso del giudizio, deferisca interrogatorio formale o il giuramento al convenuto proprietario dell’autoveicolo straniero. Quid iuris se quest’ultimo dovesse risultare contumace? E quale procedura seguire per la notificazione dell’ordinanza che ammette tali mezzi di prova? Va notificata al convenuto presso l’UCI ai sensi dell’art.126, secondo comma, lett. b) del Cod. Ass., oppure presso la propria residenza?

La problematica è di facile soluzione nel caso in cui l’attore proponesse azione diretta contro l'UCI e azione di responsabilità ex art. 2054 c.c. contro il cittadino straniero, chiedendone, quindi, la condanna in via solidale. In tal caso, infatti, l’ordinanza (tradotta e asseverata) che ammette tali mezzi di prova andrà notificata personalmente al convenuto (contumace) proprietario del veicolo estero, seguendo la procedura di cui all’art. 142 c.p.c. D’altronde, se in questi casi la notifica dell’atto di citazione nei confronti del convenuto straniero deve essere fatta presso la sua residenza, anche gli altri atti processuali seguiranno la stessa sorte.

Problemi, invece, potrebbero sorgere nel caso di azione diretta nei confronti dell’UCI e di citazione in giudizio del convenuto straniero quale litisconsorte necessario. In tal caso, si potrebbe notificare tale ordinanza al convenuto (contumace) straniero direttamente presso l’UCI?

Sovviene al tal proposito la disposizione di cui all’art. 292, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale: “L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza”.

Ne consegue che, anche in tal caso, l’ordinanza istruttoria andrà, previa traduzione e asseverazione, notificata al convenuto straniero presso la propria residenza[7].

 

[1] La Carta Verde è il certificato che consente ad un veicolo straniero di circolare in un altro Paese essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) nel Paese visitato ed è rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d’immatricolazione.

[2] Cass. Civ. sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932

3] Legge del 31 maggio 1995, n.218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”).

[4] artt. 2 e 3 del Decreto Legge n°132/2014 (convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge 10 novembre 2014, n. 162).

[5]Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200”. (art. 142 c.p.c.).

6] Cfr., inoltre, Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 30 marzo 2018, n. 7938; Tribunale di Milano, 24 giugno 2010, sentenza n. 8346.

[7] Per un maggiore approfondimento: F. Pintucci, A. Villa, Sinistri stradali con veicolo straniero, ed. Giuffrè Editore, pagg. 67-69.