Dom, 13 Set 2026 · anno XIII · fascicolo III · mese IX ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

Danno da vaccinazione: tutto quel che c´è da sapere per tutelarsi

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 351
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Un tema che recentemente ha acceso dibattiti e polemiche è il danno da vaccinazione. Quando è possibile richiedere il risarcimento? Quali sono i presupposti? Cosa dice la legge a riguardo? In questa breve guida, tutto quel che c´è da sapere su come e quando far valere i propri diritti quando i vaccini falliscono nel proprio intento.

Parole chiave vaccinazione · tutelarsi

Un tema in particolare ha recentemente acceso dibattiti e polemiche: il danno da vaccinazione.

Sempre più genitori prendono la decisione di non sottoporre i propri figli a vaccinazioni, per la paura di incorrere in temuti effetti collaterali. Il non sottoporsi a tali trattamenti sanitari può, però, portare ad episodi di recrudescenza ed all´insorgere di focolai di malattie che si reputavano sotto controllo, come testimoniato dall´epidemia di morbillo scoppiata recentemente al parco giochi di Disneyworld

La problematica del danno da vaccinazione, come potrà evincersi da questo elaborato, può essere affrontata sotto vari aspetti: scientifico, politico, ma anche giuridico.

Numerosi interessi entrano in gioco: la libera scelta del singolo di sottoporsi a tali trattamenti sanitari, l´interesse della collettività a che malattie contagiose vengano limitate il più possibile nella loro diffusione, e non solo.

La normativa e la giurisprudenza italiana devono riuscire a trovare un bilanciamento efficace tra questi diversi punti di vista.
Il legislatore italiano, con la legge n. 210/1992 - che dispone in tema di “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati"-  ha previsto la possibilità per il paziente di richiedere un indennizzo a fronte di un danno permanente da vaccinazione.

L´indennizzo trova la sua funzione nella protezione del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito. Infatti, “se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (Cort. Cost. n. 27/1998).
Come si può notare dalla rubrica della normativa,  inizialmente l´indennizzo era previsto esclusivamente in caso di danno in seguito a vaccinazioni obbligatorie; orientamento destinato a cambiare in seguito a un´importante pronuncia della Corte Costituzionale.

La Corte, nella sentenza 107/2012, ha infatti precisato che “In un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati".
Viene qui riaffermato il valore pubblico e collettivo del diritto alla salute, garantito all´art. 32 del nostro testo costituzionale. Si va quindi a "ricompensare" il singolo per il sacrificio fatto in nome della collettività.
È proprio l´individuo ad essere titolare del diritto ad ottenere l´indennizzo, ma possono richiederlo anche le persone danneggiate in seguito a contatto con colui che si è sottoposto al vaccino, come previsto dal comma 4, art. 1, L. 210/92.

Appare necessario spendere alcune parole sulla natura dell´indennizzo. Esso può essere versato esclusivamente se vi è prova che il danno effettivamente avvenuto potesse essere ragionatamente previsto.
Si riconoscono i classici elementi giuridici del dolo e/o della colpa grave. Solo in presenza di essi si potrà richiedere il suddetto indirizzo.

La giuriprudenza è inoltre concorde nell'ascrizione del danno da vaccinazione, se causato dalla particolare pericolosità del vaccino somministrato, all'interno della categoria della responsabilità extracontrattuale.
La Cassazione ha, infatti, chiaramente specificato come la fattispecie in questione “non è inquadrabile nell´ipotesi di cui all´art. 2050 c.c., non potendosi ritenere di per sé come attività pericolosa, e va ricompresa nella previsione generale dell´art. 2043 c.c."(Cass. n. 9406/2011).

Diverso è l'orientamento giurisprudenziale, però, se l´evento nocivo sia stato causato da particolari caratteristiche fisiche del paziente, come particolari allergie o l' età avanzata che non poteva permettere il corretto funzionamento del siero.
In tal caso la responsabilità ricadrà sul personale sanitario che ha concretamente posto in essere il trattamento: sarà quindi una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con le conseguenze in tema di onere probatorio e di regime prescrizionale che ne derivano.

Difatti "l´attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l´aggravamento della patologia o l´insorgenza di un´affezione ed allegare l´inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato” (…) “Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”, Cass. S.U. 577/08.

 

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Come citare questo contributo

MIRKO FORTI, "Danno da vaccinazione: tutto quel che c´è da sapere per tutelarsi" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
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