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Pubbl. Mer, 14 Nov 2018

La nuova legittima difesa spiegata (video)

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Marco Nigro


Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un´offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all´offesa. Sarà sempre così?


A causa delle innumerevoli rapine e furti nelle abitazioni la legittima difesa domiciliare è da sempre terreno di scontro tra politica e Magistratura. La cronaca giudiziaria degli ultimi anni è piena di casi dove la vittima improvvisamente si trasforma in carnefice, complice – sostiene qualcuno - una legge scritta male e, forse, una magistratura che la interpretata addirittura peggio di come è scritta.

Il copione è più o meno sempre lo stesso: ladri che vengono a rubarti in casa e poi, per uno strano scherzo del destino, ad essere messi sotto processo sono le vittime, colpevoli loro malgrado di aver avuto una reazione esagerata o meglio ancora “sproporzionata” rispetto all’offesa ricevuta.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la riforma della legittima difesa appena apporvata dal Senato della Repubblica.

Attualmente il primo comma dell’art 52 c.p. dichiara non punibilechi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.”

Per quanto concerne invece la legittima difesa domiciliare, al fine dell'operatività della scriminante, il comma 2 della norma sancisce la sussistenza della proporzionalità (di cui al primo comma) qualora la persona legittimamente presente nel domicilio privato utilizzi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui,

La legittima difesa domiciliare, quindi, già esiste nel nostro ordinamento. Ed allora qual’ è il problema? Il problema è che la presunzione di proporzionalità appena descritta non è automatica, ma scatta solo quando

1. non vi è desistenza

b. vi è pericolo di aggressione.

In altre parole per il sistema attuale, la circostanza di trovarsi un mavivente in casa, entrato senza il consenso del proprietario, non crea un’ automatica situazione di pericolo di aggressione.  

Sarà quindi sempre il giudice ad affidarsi ai parametri sopra delineati al fine di valutare se l'aggredito abbia reagito in maniera legittima o meno, proporzionata o meno con i risultati (a volte pessimi) che conosciamo.

Ebbene la principale critica che si muove all’attuale contesto normativo è la seguente: non è possibile pretendere che la vittima, una volta sorpreso un malfattore nella propria abitazione, si metta con la “bilancia in mano” e valuti una reazione adeguata, o meglio ancora “proporzionata”, all’offesa ricevuta o all’offesa potenziale. È infatti certamente sempre scusabile, secondo l’opinione diffusa, l’atteggiamento di chi, trovandosi nella predetta situazione, reagisca un po’ come può non avendo alcuna possibilità di fare valutazioni di merito vista la concitazione del momento.

Da qui, il punto cardine della riforma: licenza di reagire nei confronti di chiunque si introduca in un'abitazione privata, annullando la valutazione oggi prevista per legge di proporzionalità fra offesa e difesa.

In particolare la proposta -  introduce una sorta di "presunzione di legittima difesa" in base alla quale agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

In definitiva, la difesa verrà considera “sempre” proporzionata all’offesa ricevuta; la previsione mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa;

Questa proporzione, data per acquisita, tutelerebbe evidentemente chi viene aggredito nella propria abitazione.

Si modifica anche la disciplina dell’eccesso colposo nel caso di difesa domiciliare. La punibilità è in questo caso esclusa se colui che ha reagito per salvaguardare della propria o altrui incolumità ha agito in codizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Ebbene al di là del circo mediatico messo su ad arte da politici e giornalisti sfatiamo qualche falso mito sulla legittima difesa.

1.  Si è detto che chi spara per difendersi non finirà sotto processo.

Ecco qust’affermazione è falsa. Come ha giustamente sottolineato il neo presidente dell’Unione camere penali “Non c’è avverbio, locuzione, formulazione di una norma o di una fattispecie astratta che possa sottrarci alla valutazione di un P. M. prima e di un Giudice dopo in ordine, quantomeno alla materiale ricostruzione della condotta, (…) in definitiva – conclude Gian Domenico Caiazza - un P. M. dovrà inevitabilmente iscrivere l’autore dell’omicidio nel registro degli indagati.

Se però questo è vero da un lato, è anche vero dall’altro che la presunzione di proporzionalità fornirà certamente al pubblico ministero un elemento ulteriore che giustifica una richiesta di archiviazione nei confronti di chi si è difeso nella propria abitazione.

2. Si è detto che con questa legge si avrà diritto di uccidere chiunque.

Anche quest’affermazione è falsa. Ora la legge "presume" una situazione di pericolo nel fatto stesso che un malvivente si sia introdotto in casa vostra. Ciò è sufficiente per reagire. Ma è chiaro non è che sarà possibile sparare al postino o alla persona che per errore ha sbagliato porta di ingresso. In siffatte ipotesi, infatti, non ci sarebbe proprio una situazione di pericolo che giustifica una reazione. La norma è chiara nel precisare che ci deve essere sempre un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

3. Si è detto che con questa legge aumenterà l’utilizzo della armi.

Anche quest’affermazione è falsa. Anzitutto la legge non parla di armi da fuoco. La legge poi non muta i requisiti e l’iter burocratico per richiedere ed ottenere il porto d’armi. Ciò che muta è il concetto di proporzione tra difesa e offesa! L’offesa sarà proporzionata attraverso l’utilizzo di qualisiasi arma. E’ unitile dire che un coltello o una mazza da basball posso avere lo stesso effetto di una pistola.