Pubbl. Sab, 10 Nov 2018
Riflessioni sui rapporti tra l´istituto della provocazione i reati contro l´onore
Modifica paginaLa Suprema Corte si è pronunciata sull´istituto della provocazione e del criterio per distinguere la scriminante ex art. 599 c.p. dalla circostanza attenuante ex art. 62, n. 2 c.p. In via incidentale, è emerso il tema delicato della (ir)rilevanza penale degli stati emotivi (art. 90 c.p.) rispetto agli artt. 599 e 62, n. 2 c.p.
Sommario: 1. Premessa; 2. Fatto; 3. Spunti di riflessione.
1. Premessa
La Suprema Corte, con la sentenza n. 34485 del 6/7/2018, si è pronunciata in tema di rapporti tra delitti contro l’onore e causa di esclusione della punibilità.
Il cuore della pronuncia è dato proprio dalla possibilità di escludere la responsabilità penale di colui che ha commesso un reato mosso da uno stato emotivo, ovvero l’ira a seguito di una provocazione.
2. Fatto
In punto di fatto, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace nei confronti dell’imputato reo di aver commesso i reati di ingiuria e di diffamazione di cui agli artt. 594 e 595 c.p. nel 2013 nei confronti della parte offesa.
In particolare, l’imputato ha “definito zotico” l’offeso in una lettera inviata a quest’ultimo ed altri dirigenti dell’amministrazione sanitaria.
I giudici di prime cure hanno escluso la responsabilità penale dell’imputato applicando l’esimente speciale della provocazione determinato dallo stato d’ira ex art. 599 c.p., benché con iter motivazionali diversi.
La parte civile così ha proposto ricorso in cassazione per eccepire la violazione della legge penale e “il vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 599 c.p.”
Il ricorrente ha osservato, in sostanza, che il fatto in questione è nato dalla scelta arbitraria e illegittima di esonero definitivo del rispetto dei turni notturni adottata dall’imputato; una scelta decisionale che sarebbe spettata non già al ricorrente, bensì ai soggetti apicali dell’ospedale solo a seguito di un procedimento amministrativo ad hoc.
La parte interessata a ricorrere ha precisato pertanto che il “preteso fatto ingiusto”, che ha causato un’ offesa alla salute psico-fisica dell’imputato nei termini anche di “aspettative disattese”, è stato causato da condotte riferibili ai dirigenti con i quali il ricorrente si poneva solo come mero “esecutore delle delibere..:” emesse dagli stessi.
L’interessato ha giustificato altresì che l’atteggiamento duro adottato in un’occasione, tale da interrompere la “telefonata di protesta” dell’imputato, è stato semplicemente una conseguenza dell’avversione di quest’ultimo.
Questa ostilità tra l’imputato e il ricorrente è stata proprio la ragione posta a fondamento dal Tribunale per giustificare la condotta iraconda dell’imputato, ma che, a giudizio del ricorrente, non è conforme alla condizione di attivazione della causa di giustificazione della provocazione[1]. Sicché l’esimente di cui all’art. 599 c.p. postula un rapporto immediato e consequenziale tra il reato di diffamazione commesso nello stato d’ira e il fatto ingiusto altrui determinato “subito dopo di esso”.
Il discrimen infatti, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, tra la norma in questione e l’art. 62, n. 2 c.p., che disciplina l’attenuante dell’aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, è dato dall’immediatezza eziologica tra il fatto ingiusto e lo stato d’ira nell’art. 599 c.p.
Ne consegue che il decorso di un apprezzabile lasso di tempo assurge a circostanza attenuante del reato di cui all’art. 62, n. 2 c.p.
Se quindi il fatto ingiusto nel caso di specie è stato associato dai giudici di merito ad una inimicizia sussistente tra il ricorrente e l’imputato allora non vi è dubbio, ha sostenuto la difesa del ricorrente, che l’art. 599 c.p. non può trovare applicazione.
L’inimicizia postula, a giudizio dell’interessato, una “situazione di collera lungamente covata”, così da ritenere irrilevante al “preteso accecamento dall’ira”.
La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso della parte civile sul rilievo della coerenza della sentenza del giudice di appello che, tra l’altro, ha corroborato la connessione tra lo stato d’ira dell’imputato e il fatto “percepito” come ingiusto dallo stesso inserendo il fatto in questione in un quadro di relazione conflittuale già esistente tra il ricorrente e l’imputato.
I giudici della Suprema Corte hanno rilevato, quindi, che il Tribunale ha accertato e ricondotto lo stato d’ira dall’interruzione brusca della chiamata di protesta dell’imputato per l’inserimento nei turni notturni aggiungendo semplicemente che il fatto si è inserito in “…un rapporto già teso e conflittuale”.
L’eccezione sollevata, invece, dal ricorrente in ordine al difetto di causalità tra l’invio della missiva e l’interruzione brusca della chiamata sul rilievo della riferibilità delle conseguenze dannose cagionate all’imputato alle condotte dei dirigenti sanitari non è stata accolta dalla Suprema Corte.
Difatti, i giudici della legittimità hanno ammesso la legittimità e la fondatezza della pretesa dell’imputato soprattutto in virtù del riconoscimento successivo da parte della stessa Azienda ospedaliera e, soprattutto, il requisito “dell’immediatezza” indicato dall’art. 599 c.p. è dimostrato dalla percezione istantanea da parte dell’imputato come fatto ingiusto dell’interruzione brusca della chiamata da parte del ricorrente, indipendentemente dall’impossibilità di quest’ultimo di aiutare il dipendente.
Lo stato d’ira è “ciò che incide sull’esimente…alimentato nell’agente” a causa della condotta oggettiva che ha interrotto bruscamente la telefonata del “collega”.
Questa circostanza giustifica pertanto, a giudizio della Suprema Corte, l’applicazione dell’art. 599 c.p. che può essere “applicata anche a titolo putativo” ai sensi dell’art. 59, comma IV c.p., escludendo così l’applicazione della circostanza di cui all’art. 62, n.2 c.p. per l’espresso divieto indicato dall’art. 59, comma III c.p.
3. Spunti di riflessione
La sentenza in esame non ha fatto altro che confermare quanto detto in più di una occasione dalla giurisprudenza di legittimità in merito al criterio di distinzione della “provocazione” come circostanza attenuante e come esimente.
Tuttavia, v’è da rilevare, come ho già precisato in altre occasioni[2], che il margine di distinzione dell’istituto in questione previsto dalle due norme diventa sempre più malleabile.
Se il criterio di distinzione tra le due norme è dato, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, da un criterio quantitativo, ovvero dal maggior o minor tempo di risposta alla provocazione, allor questo non garantisce un livello di interpretazione certo e prevedibile, come imporrebbe il principio di legalità, così come interpretato anche dalla CEDU e dalla Consulta.
Invero, quale è lo strumento certo e razionale che riesce scientificamente a ricondurre uno scatto d’ira in una ipotesi rispetto ad un’altra, soprattutto se si tiene conto che in linea generale lo stato emotivo in questione non è, in modo scorretto a mio avviso, una causa di esclusione e di diminuzione dell’imputabilità ai sensi dell’art. 90 c.p.
Quindi, lo stato d’ira in linea generale può o non può essere addotto dalla difesa come causa di attenuazione o di esclusione dell’imputabilità?
E’ evidente la contraddizione, come già rilevato in altre sedi[3]. Questa incoerenza normativa produce un vulnus nel sistema a discapito del principio di legalità, della ratio del favor libertatis e del principio di uguaglianza.
Se secondo il principio di legalità e dei suoi corollari le norme, in vista della garanzia del favor libertatis, devono essere precise, chiare, determinate e prevedibili a tal punto da stabilire la linea di demarcazione tra il penalmente rilevante e l’irrilevanza penale, allora non può essere considerato legittimo costituzionalmente il sistema normativo trino che persiste ancora.
Le norme devono orientare i consociati affinché questi possano liberamente e consapevolmente autodeterminarsi, ma solo mediante un sistema giuridico che garantisca un elevato grado di accessibilità e prevedibilità dei reati e delle loro pene; di certo, a mio avviso, questa finalità non può essere raggiunta con la falla che è si è rilevata, data dall’incertezza che genera la contraddizione del sistema normativo in rilievo.
In più, anche parte della dottrina e della giurisprudenza hanno applicato l’art. 599 c.p. nel caso in cui la relazione temporale dalla provocazione non è stata immediata.[4]
In ultimo, ma non meno importante, se ai fini della configurabilità dell’ipotesi della provocazione ex art. 599 c.p. è necessario la sussistenza del fatto ingiusto, intesa questo come contrarietà obiettiva a regole che sono reputate giuridiche, sociali e morali da una determinata comunità sociale in un determinato momento storico, si dovrebbe escludere quindi l’interpretazione soggettiva del fatto come “ingiusto”, affidato cioè alla mera percezione del reo. E allora perché la giurisprudenza, come è accaduto anche nel caso di specie, riferisce ancora il “fatto ingiusto” sulla base della mera interpretazione percettiva dell’agente?
Anche sotto questo punto di vista si è rilevato, ad avviso di chi scrive, una difformità rispetto al fine ultimo che persegue il principio di legalità esteso questo anche al diritto pretorio, giurisprudenziale ai sensi dell’interpretazione fornita dalla Corte Edu dell’art. 7 CEDU.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Si precisa che allo stato attuale la natura giuridica dell’istituto in questione è ancora incerta. Secondo Mantovani, infatti, è una ipotesi di non punibilità; secondo Antolisei invece è una causa di giustificazione.
[2] Domenico Piccininno, in Diritto penale, parte speciale, Vol. II, ed. Primiceri, pag. 196 ss.
[3] Studi sull’aggressività: prospettive sull’irrilevanza penale degli stati emotivi, in Salvis Juribus.
[4] cfr. Cass., sez. V, n. 7792 del 5/7/2000.