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Pubbl. Lun, 1 Ott 2018

Maltrattamenti, deportazione e diniego di giustizia: il caso Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito

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Salvatore Aromando


Traduzione della decisione n. 8139-09 della Grande Camera.


Questo contributo è una traduzione della sentenza CEDU pronunciata nel procedimento n. 8139/09. Commento introduttivo e traduzione a cura di Salvatore Aromando.

Sommario: 1 Introduzione; 2. I fatti; 2.1. Le circostanze del caso; 2.2. Precedenti procedimenti penali; 2.2.1. Il Reform and Challenge Trial; 2.2.2. Il Millenium Conspiracy Trial; 2.2.3. Accordo di un Memorandum d'Intesa (MoU) tra il Regno Unito e la Giordania; 2.2.4. Appello del richiedente contro la deportazione; 3. La legge; 3.1. Sulla dedotta violazione dell'articolo 3 della Convenzione; 3.3.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e gli interventi di parti terze; 3.1.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 3 della Convenzione; 3.2. Sulla dedotta violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione; 3.2.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e le terze parti; 3.2.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione; 3.3. Sulla dedotta violazione dell'articolo 5; 3.3.1. Le osservazioni delle parti: il Governo ed il ricorrente; 3.3.2. Assimibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 5 della Convenzione; 3.4. Sulla dedotta violazione dell'articolo 6 della Convenzione; 3.4.1. Le osservazioni delle parti: il governo ed il richiedente; 3.4.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 6 della Convenzione; 3.5. Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione; 3.6. Regola 39 del Regolamento della Corte; 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Il caso ha origine da una domanda (n. 8139/09) contro il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, depositata presso la Corte, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino giordano, il sig. Omar Othman ("il richiedente"), l'11 febbraio 2009.

Tramite la propria domanda, il richiedente ha addotto, in particolare, che sarebbe a rischio reale di maltrattamenti, contrari all'articolo 3 della Convenzione, e ad un flagrante diniego di giustizia, in contrasto con l'Articolo 6 della Convenzione, nel caso in cui venisse deportato in Giordania.

2. I fatti

2.1. Le circostanze del caso

Il richiedente, nato nel 1960 vicino a Betlemme (poi amministrata come parte del Regno di Giordania), arrivò nel Regno Unito nel settembre 1993, dopo essere fuggito dalla Giordania e trasferitosi in Pakistan. Ha presentato con successo una domanda di asilo, la cui base era incentrata sul fatto che era stato detenuto e torturato dalle autorità giordane, sia nel marzo 1988 che nel biennio 1990-1991, dichiarando inoltre che era stato detenuto ed in seguito posto agli arresti domiciliari, in altre due occasioni. Il richiedente è stato riconosciuto come rifugiato il 30 giugno 1994 e gli è stato concesso il permesso di rimanere in territorio britannico fino al 30 giugno 1998. Come prassi, il Segretario di Stato non ha motivato la sua decisione di riconoscere il richiedente come rifugiato.

L'8 maggio 1998 il ricorrente ha fatto domanda di congedo indefinito per rimanere nel Regno Unito. Questa richiesta non era stata determinata prima dell'arresto del ricorrente, il 23 ottobre 2002. In tale data, fu preso in detenzione, ai sensi della legge antiterrorismo, crimine e sicurezza del 2001 (v. A. e altri c. Regno Unito [GC], no 3455/05, § 90, 19 febbraio 2009). Quando tale legge fu abrogata nel marzo 2005, il richiedente fu rilasciato su cauzione e poi sottoposto ad un ordine di controllo, ai sensi del Prevention of Terrorism Act del 2005. L'11 agosto 2005, mentre il suo ricorso contro tale ordine di controllo era ancora in sospeso, il Segretario di Stato ha notificato al richiedente un avviso di intenzione di espulsione.

2.2. Precedenti procedimenti penali

2.2.1. Il Reform and Challenge Trial

Nell'aprile 1999, il ricorrente è stato condannato in contumacia, in Giordania, in un processo noto come il caso "Reform and Challenge Trial". Era il dodicesimo dei tredici imputati.

Il caso riguardava l'accusa di una cospirazione finalizzata ad attentati in Giordania, che ha avuto come esito attacchi di successo alla American School e al Jerusalem Hotel, ad Amman, nel 1998. Vi erano ulteriori condanne per reati di appartenenza a un gruppo terroristico, ma tali provvedimenti erano oggetto di un'amnistia generale. Il ricorrente è stato condannato all'ergastolo con il lavoro forzato al termine del processo.

Durante il processo, un testimone, Mohamed Al-Jeramaine, ha confessato che lui e non gli imputati erano coinvolti negli attentati. Il tribunale per la sicurezza dello Stato, che ha ascoltato tale testimonianza, ha ritenuto che la sua confessione fosse falsa, dimostrando ciò attraverso le discrepanze tra quanto detto sulla natura degli esplosivi ed altre prove tecniche. Il signor Al-Jeramaine fu poi giustiziato per omicidi per i quali era stato condannato in un altro processo.

Il ricorrente sostiene che le prove a suo carico erano basate principalmente su una dichiarazione incriminante di un co-imputato, Abdul Nasser Al-Hamasher (noto anche come Al-Khamayseh). Nella sua confessione al Pubblico Ministero (o Stato), il signor Al-Hamasher ha affermato che il richiedente aveva fornito un incoraggiamento preliminare per gli attacchi. Si diceva, anche, che si fosse congratulato con il gruppo dopo gli attacchi.

Il signor Al Hamasher, insieme a diversi altri imputati, durante il procedimento dinanzi al tribunale per la sicurezza dello Stato si era lamentato di essere stato torturato dalla direzione generale dell'Intelligence giordana ("il GID"), che condivide la responsabilità del mantenimento della sicurezza interna con la direzione della sicurezza pubblica e l'esercito. Alla fine del periodo di interrogatorio, durante il quale hanno affermato di essere stati torturati, il pubblico ministero ha preso una dichiarazione da ogni imputato.

Al processo, c'erano prove da parte di avvocati, medici legali e parenti degli imputati che vi erano segni visibili di tortura nei confronti degli imputati. Tuttavia, la Corte per la sicurezza dello Stato ha concluso che gli imputati non potevano provare la tortura.

Ci furono una serie di ricorsi alla Corte di Cassazione e rimesse al Tribunale per la sicurezza dello Stato sebbene, nonostante il ricorrente era stato condannato in contumacia, non fu fatto ricorso per suo conto. Durante tali ricorsi, le condanne furono confermate sulla base del fatto che le dichiarazioni pertinenti erano state presentate al Pubblico Ministero. Le confessioni, in quelle dichiarazioni, costituivano quindi una prova sufficiente per la condanna, nel caso in cui la Corte le accettava e se il Pubblico Ministero era soddisfatto delle confessioni. La Corte di Cassazione respinse la pretesa che il Pubblico Ministero dovesse provare che gli imputati avessero confessato di propria iniziativa: l'obbligo del Pubblico Ministero di dimostrare che una confessione era stata ottenuta volontariamente, sorse solo dove la confessione non era stata da lui ottenuta. Le confessioni in questione erano autentiche e non c'era alcuna prova che fossero state realizzate sotto la coercizione finanziaria o morale.

La Corte di Cassazione ha poi considerato l'impatto delle accuse, secondo le quali, le confessioni al Procuratore di Stato erano il risultato della coercizione degli imputati e delle loro famiglie durante la detenzione del GID. Tale condotta durante un'indagine era contro la legge giordana e rendeva gli autori punibili. Tuttavia, anche supponendo che le accuse degli imputati fossero vere, ciò non avrebbe annullato le confessioni fatte al Pubblico Ministero, a meno che non fosse provato che quelle confessioni erano la conseguenza della coercizione illegale per costringere gli imputati a confessare cose che non avevano fatto. Gli imputati non erano riusciti a dimostrare questa ipotesi.

Come risultato della condanna del ricorrente in questo processo, le autorità giordane chiesero l'estradizione del richiedente dal Regno Unito. All'inizio del 2000, la richiesta è stata ritirata dalla Giordania.

2.2.2. Il Millenium Conspiracy Trial

Nell'autunno del 2000, il ricorrente fu di nuovo processato in contumacia in Giordania, questa volta in un caso noto come "millenium conspiracy", riguardante una cospirazione volta a provocare esplosioni contro obiettivi occidentali e israeliani in Giordania, in coincidenza con le celebrazioni del nuovo millennio. La cospirazione è stata scoperta prima che gli attacchi potessero essere eseguiti. Il ricorrente è stato accusato di aver fornito denaro per un computer e di aver incoraggiato gli attentatori attraverso i suoi scritti, trovati a casa di un co-imputato, il signor Abu Hawsher. Il ricorrente sostiene che le prove principali contro di lui erano rappresentate dalla testimonianza di Abu Hawsher.

La maggior parte degli imputati è stata condannata per buona parte delle accuse; alcuni, sono stati assolti da tutte o parte delle stesse. Il ricorrente fu condannato a 15 anni di reclusione, con lavori forzati. Altri imputati, incluso Abu Hawsher, furono condannati a morte. In appello, alcuni degli imputati, tra cui, sembra, Abu Hawsher, hanno affermato di essere stati torturati durante 50 giorni di interrogatorio, quando gli è stato negato l'accesso agli avvocati. La Corte di cassazione ha respinto questo motivo di impugnazione, ritenendo che i verbali dell'interrogatorio mostrassero che a ogni imputato era stato detto del suo diritto a tacere sulle accuse, a meno che il loro avvocato non fosse presente. Il ricorrente afferma, inoltre, che la Corte di cassazione ha ritenuto che i presunti maltrattamenti in custodia del GID erano irrilevanti in quanto, il tribunale della sicurezza dello Stato, non si basava sulle confessioni degli imputati al GID ma sulle loro confessioni al pubblico ministero. Abu Hawsher rimane sotto pena di morte.

Le conclusioni della Commissione per i ricorsi contro l'immigrazione speciale del Regno Unito (SIAC), in merito alle prove presentate in ciascun procedimento, sono esposte al punto 45 della sentenza in questione, punto che si sofferma su quanto rilevato dalla SIAC, in relazione al potenziale uso di prove ottenute con la tortura nel nuovo processo al ricorrente.

Le ulteriori prove rese disponibili dopo le conclusioni della SIAC e che sono state presentate a questa Corte, sono riassunte come paragrafi nella decisione qui riferita (paragrafi in cui si fa riferimento a prove ulteriori sui due precedenti processi del richiedente e sulle procedure applicabili a qualsiasi nuovo processo).

2.2.3. Accordo di un Memorandum d'Intesa (MoU) tra il Regno Unito e la Giordania

Nell'ottobre 2001, il Foreign and Commonwealth Office informava il governo del Regno Unito che l'articolo 3 della Convenzione precludeva la deportazione di sospetti terroristi verso la Giordania. Nel marzo 2003, dopo una revisione del governo sulla possibilità di rimuovere tali ostacoli alla deportazione, l'Ufficio per gli affari esteri del Commonwealth ha confermato che il suo parere dell'ottobre 2001 è rimasto valido, ma stava valutando se i paesi-chiave sarebbero disposti e in grado di fornire le opportune garanzie, che i potenziali deportati siano trattati in modo coerente con gli obblighi del Regno Unito. Nel maggio 2003, il ministro degli Esteri ha convenuto che la ricerca di garanzie specifiche e credibili da parte dei governi stranieri, sotto forma di memorandum d'intesa, potrebbe essere un modo per consentire la deportazione dal Regno Unito.

Nel novembre 2003, l'ambasciata britannica ad Amman è stata incaricata di sollevare l'idea di un memorandum d'intesa (MoU) con il governo giordano. Nel febbraio 2005, dopo gli incontri tra il Primo Ministro del Regno Unito e il Re di Giordania, e tra il Segretario di Stato per il Ministero degli Interni e il Ministro degli Esteri giordano, è stato raggiunto un accordo sul principio di un MoU.

Ulteriori negoziati si sono svolti nel giugno 2005 e il 10 agosto 2005 è stato firmato un memorandum d'intesa che sanciva una serie di garanzie di conformità alle norme internazionali sui diritti umani, che verrebbero rispettate quando qualcuno fosse rinviato a uno Stato dall'altro. Lo stesso giorno è stata redatta una lettera di accompagnamento dal chargé d’affaires inglese, firmata dal ministro dell’interno giordano, nella quale si registrava la capacità del governo giordano di garantire in singoli casi che la pena di morte non sarebbe stata imposta. Per quanto riguarda il richiedente, ulteriori domande in merito alla condotta di qualsiasi nuovo processo che avrebbe dovuto affrontare dopo la deportazione, sono state anche poste al governo giordano, la cui risposta è arrivata nel maggio 2006 dal consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri giordano.

Il memorandum d'intesa prevedeva, inoltre, che ogni persona rientrante in esso, potesse contattare e ricevere visite rapide e regolari da un rappresentante di un organismo indipendente, nominato congiuntamente dal governo del Regno Unito e della Giordania. Il 24 ottobre 2005, il Centro Adaleh per gli studi sui diritti umani ("il Centro Adaleh") ha firmato un accordo di monitoraggio con il governo del Regno Unito. Il 13 febbraio 2006 sono stati concordati i termini di riferimento per il Centro di Adaleh.

2.2.4. Appello del richiedente contro la deportazione

L'11 agosto 2005, cioè il giorno successivo alla firma del MoU, il Segretario di Stato ha notificato al richiedente l'avviso di intenzione di espulsione. Il Segretario di Stato ha certificato che la decisione di espellere il richiedente è stata presa nell'interesse della sicurezza nazionale. Il ricorrente, contro tale decisione, ha fatto ricorso alla SIAC sostenendo, tra l'altro, che la seguente era incompatibile con gli articoli 2, 3, 5 e 6 della Convenzione. Basandosi sulla sua precedente richiesta di asilo, Qatada sosteneva che il suo alto profilo sarebbe stato di reale interesse per le autorità giordane. Se restituito a tali autorità, avrebbe anche affrontato un nuovo processo per i reati per i quali era stato condannato in contumacia. Pertanto, avrebbe dovuto quindi affrontare una lunga detenzione preventiva (in violazione dell'articolo 5) e, se condannato, avrebbe dovuto affrontare un lungo periodo di reclusione. Tutti questi fattori significavano che era a rischio reale di tortura, sia pre-processo che dopo la detenzione, con l’obiettivo di ottenere una confessione da lui o per ottenere informazioni di altra natura. Era anche a rischio della pena di morte o della consegna ad altri paesi, come gli Stati Uniti d'America. Basandosi sull'articolo 6, sosteneva che il suo nuovo processo sarebbe stato palesemente iniquo: la Corte per la sicurezza dello Stato, un tribunale militare, mancava di indipendenza dall'esecutivo e c'era un rischio reale che le prove fossero ottenute con la tortura - sia per lui che per i suoi coimputati o altri prigionieri –, e che sarebbero state ammesse contro di lui.  

3. La Legge

3.1. Sulla dedotta violazione dell'articolo 3 della Convenzione

Basandosi sull'articolo 3 della Convenzione, il richiedente si lamentava che sarebbe stato a rischio reale di essere sottoposto a tortura o maltrattamenti, se deportato in Giordania. L'articolo 3 prevede quanto segue:

"Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni disumane o degradanti"

3.1.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e gli interventi di parti terze

Il Governo aveva presentato il materiale su assicurazioni diplomatiche che il richiedente e terze parti avevano fornito, i quali, tutti, si riferivano a ciò che dovrebbe essere la pratica dei tribunali, piuttosto che i requisiti stabiliti della Convenzione. L'approccio di questa Corte era stato quello di scoprire che le assicurazioni non erano di per sé sufficienti per prevenire maltrattamenti. Tuttavia, la Corte avrebbe anche potuto esaminare se tali assicurazioni fornissero, nella loro applicazione pratica, una garanzia sufficiente contro i maltrattamenti (vedere Babar Ahmad e altri c. Regno Unito (dec.) n. 24027/07, 11949/08 e 36742/08, § 106, 6 luglio 2010). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella giurisprudenza della Corte non esisteva alcun principio secondo cui, laddove vi fosse un rischio reale di maltrattamenti a causa della tortura sistemica nel paese di destinazione, le assicurazioni non erano in grado di eliminare quel rischio.

Il Governo rilevò che la SIAC aveva constatato come le assicurazioni fornite dalla Giordania nella presente causa sarebbero sufficienti perché:

  • la Giordania era disponibile e in grado di adempiere ai suoi impegni;
  • il richiedente sarebbe stato protetto in virtù del suo alto profilo;
  • ci sarebbe stato il monitoraggio da parte dell’Adaleh Centre.

In primo luogo, il governo ha ribadito che le assicurazioni contenute nel MoU erano state date in buona fede e approvate ai più alti livelli del governo giordano. Dovevano riflettere gli standard internazionali. Non c'è stata mancanza di chiarezza in essi, specialmente quando il MoU è stato interpretato nel suo contesto diplomatico e politico. Criticare il MoU perché non era giuridicamente vincolante (come aveva fatto il ricorrente) significava tradire la mancanza di un apprezzamento su come questi memorandum funzionassero nella pratica tra gli Stati, essendo uno strumento consolidato e molto usato nelle relazioni internazionali. C'erano, come aveva scoperto la SIAC, validi motivi per i quali la Giordania avrebbe rispettato questo particolare MoU. Era nell'interesse di entrambi i governi che le assicurazioni fossero rispettate. Come aveva rilevato la SIAC, la posizione della Giordania in Medio Oriente e le sue relazioni con gli Stati Uniti non hanno cambiato la situazione. La SIAC aveva anche riscontrato che, nonostante la tesi contraria del ricorrente, era nell'interesse di entrambi i Governi indagare adeguatamente su presunte violazioni del MoU. Nel caso di specie, era anche di notevole importanza che il GID, che avrebbe trattenuto il richiedente al rientro, si fosse "iscritto" al MoU, fosse stato coinvolto nella sua negoziazione, avesse accettato le sue disposizioni di monitoraggio e fosse stato messo a conoscenza delle conseguenze della violazione delle assicurazioni. Il Governo si è inoltre basato sulle conclusioni della SIAC nell'appello di VV, che ha aggiornato e confermato la determinazione della SIAC nel caso del ricorrente in questione. In VV, la SIAC aveva accettato le prove del sig. Layden, secondo le quali la relazione bilaterale tra il Regno Unito e la Giordania, su cui poggiava il MoU, aveva poco margine di azione.

In secondo luogo, il Governo ha ricordato che la SIAC aveva trovato il candidato come una figura ben nota nel mondo arabo e che, indipendentemente dal MoU, il suo ritorno e il successivo trattamento, sarebbero una questione di intenso interesse dei media locali e internazionali. La società civile giordana, compresi i parlamentari giordani, seguirebbe il caso del ricorrente con interesse. Qualsiasi maltrattamento causerebbe considerevoli proteste e sarebbe destabilizzante per il governo giordano. Come scoperto dalla SIAC, i responsabili della sua detenzione sarebbero consapevoli di questi fattori.

In terzo luogo, il Governo ha sottolineato che, sebbene la SIAC avesse criticato la capacità dell’Adaleh Centre, non aveva riscontrato carenze sull'efficacia del monitoraggio. Infatti, aveva rilevato che il monitoraggio avrebbe avuto un effetto positivo nel ridurre il rischio di maltrattamenti. Inoltre, la SIAC, constatò un notevole aumento delle competenze dell’Adaleh Centre. Secondo il governo, le critiche del ricorrente ad Adaleh erano, in ogni caso, malriposte perché il monitoraggio sarebbe stato effettuato dalla filiale del centro, la NTCT. Il governo ha anche affermato che, a prescindere dai problemi generali relativi al monitoraggio dei diritti umani in Giordania, il MoU e le direttive del centro fornivano a quest’ultimo un mandato chiaro e dettagliato a tutte le parti, su come procedere per le visite di monitoraggio. Se tale struttura avesse ravvisato problemi, avrebbe potuto avvisare l'ambasciata del Regno Unito ad Amman.

Per questi motivi, il Governo osservò che vi erano considerevoli distinzioni tra le assicurazioni precedentemente esaminate dalla Corte e quelle fornite dalla Giordania. Tali assicurazioni, quando prese con le disposizioni concernenti monitoraggio, erano sufficienti a garantire che non ci sarebbe stata alcuna violazione se il richiedente venisse deportato in Giordania.

Per quel che riguarda il richiedente, quest’ultimo osservò che, per una questione di diritto, doveva essere tenuto conto della critica della comunità internazionale alle assicurazioni. Il consenso internazionale era che le assicurazioni minassero il macchinario legale internazionale stabilito per il divieto di tortura e, se un paese non era disposto a rispettare i suoi obblighi internazionali, allora era improbabile che si attenesse alle assicurazioni bilaterali. Inoltre, la giurisprudenza della Corte, in particolare Shamayev e Ismoilov, ha dimostrato che, una volta rilevato un particolare rischio applicabile a un individuo, le assicurazioni non sarebbero sufficienti, specialmente quando la tortura si rivela sistematica anche nel paese di destinazione. Pertanto, è desumibile, quindi, che le assicurazioni sarebbero sufficienti solo quando:

  • un precedente problema sistemico di tortura era stato posto sotto controllo;
  • sebbene siano proseguiti atti isolati non sistemici, vi è stato un monitoraggio indipendente da parte di un organismo, con un track record di efficacia e sanzioni penali contro i trasgressori.

Questi criteri non erano stati soddisfatti nel suo caso. Le prove presentate dal ricorrente dimostrano che le carceri giordane erano al di là dello stato di diritto. La tortura era endemica, in particolare per le prigioni del GID e per i prigionieri islamisti, che venivano spesso picchiati. C'è stata un'insufficienza sistematica nell'eseguire indagini rapide ed efficaci sulle accuse di tortura. Questa prova era ancora più convincente rispetto al momento della determinazione della SIAC. Inoltre, la cultura dell'impunità che prevaleva nel GID, lo rendeva incapace di rispettare le assicurazioni, anche se la sua leadership glielo permetteva. La Giordania non può essere invocata per soddisfare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, avendo rifiutato di sottomettersi a qualsiasi forma di esecuzione di tali obblighi.

Le assicurazioni del governo giordano, nel caso in esame, dovevano essere viste nel loro giusto contesto politico. Sebbene strategicamente importante, la Giordania era instabile, dipendente dal mecenatismo americano, incline ai disordini e vulnerabile all'islamismo. Pertanto, mentre non contestava che le relazioni esterne tra la Giordania e il Regno Unito fossero strette, il ricorrente ha ritenuto che questi fattori compensativi significassero che il rapporto bilaterale tra i due paesi era insufficiente a garantire l'adesione al MoU.

In questo contesto, l’alto profilo di Qatada non lo avrebbe protetto ma lo avrebbe messo, di fatto, a maggior rischio. In precedenza, era stato torturato perché aveva criticato pubblicamente la politica estera della Giordania. La richiesta di estradizione della Giordania era stata ritirata perché la sua presenza non era considerata desiderabile. Tale valutazione avrebbe potuto essere confermata solo dalle conclusioni della SIAC, relative alla minaccia alla sicurezza nazionale che ha posto al Regno Unito. In un ambiente così instabile, i calcoli del governo giordano riguardo al rispetto del MoU potrebbero essere cambiati. Questi fattori, quando presi con la cultura dell'impunità nel GID, significavano che il suo alto profilo avrebbe funzionato, non come una fonte di protezione, ma come una calamita per l’abuso. Inoltre, risultava irrazionale che la SIAC avesse scoperto che la Giordania avrebbe rispettato le assicurazioni perché una accusa di maltrattamenti - sia essa vera o meno - poteva essere altrettanto destabilizzante quanto la prova che l'accusa era corretta. Su questa constatazione, non ci sarebbe alcun motivo per le autorità giordane di non maltrattare il richiedente, in quanto sarebbe sempre aperta a lui, la possibilità di fare una falsa accusa.

C'erano anche alcune carenze nel MoU. Non era chiaro cosa si intendesse per "giudice", riguardo alla garanzia che sarebbe stato "portato prontamente davanti a un giudice". Poteva semplicemente significare che sarebbe stato portato davanti a un pubblico ministero che agisce come giudice amministrativo. Non era nemmeno chiaro se il ricorrente avesse avuto accesso a un avvocato durante il periodo di interrogatorio, durante la sua detenzione. Non era nemmeno chiaro se il MoU vietasse le consegne, il che era reso più probabile dall'interesse che gli Stati Uniti avevano in lui e dalle prove della partecipazione della Giordania alle precedenti consegne. Infine, non era chiaro se, in base alla legge giordana, le assicurazioni del MOU fossero legali e applicabili quando non erano state approvate dal parlamento giordano. In tal senso, il religioso ha presentato una dichiarazione attraverso il capo di un'altra ONG giordana, l'Organizzazione araba per i diritti umani, che aveva rifiutato di assumere il ruolo di organismo di monitoraggio per tale motivo.

Riguardo al monitoraggio delle assicurazioni, è stato adottato il punto di vista di parti terze, che non vi era alcun monitoraggio indipendente in Giordania, un fattore che doveva pesare nel considerare le capacità dell’Adaleh Centre poiché, come osservato dalla SIAC, all’epoca del suo rapporto su tale centro, quest’ultimo era ancora senza alcuna esperienza nel monitoraggio dei diritti umani ed era, invece, principalmente interessato al settore dell’advocacy. Se l’Adaleh Centre avesse prodotto un rapporto sulla lotta alla tortura nel 2008, in esso sarebbe stato significativo, la mancanza di una critica diretta al GID.

Gli intervenienti di terze parti, infine, hanno sostenuto che l'uso di assicurazioni diplomatiche era causa di grave preoccupazione. Tali accordi diplomatici bilaterali e giuridicamente inapplicabili hanno indebolito la natura di cogens del divieto assoluto di tortura e l'obbligo di non-refoulement. Hanno inoltre indebolito il sistema giuridico internazionale multilaterale, vincolante, che ha mantenuto gli Stati a questi obblighi. Le assicurazioni sono state ampiamente condannate come sbagliate in linea di principio e inefficaci nella pratica, da esperti internazionali come l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nonché il comitato congiunto dei diritti umani del Regno Unito.

In pratica, vi erano quattro punti deboli significativi nelle assicurazioni. Innanzitutto, non sono stati in grado di rilevare l'abuso. La tortura era praticata in segreto e con sofisticate tecniche di tortura difficili da individuare, data anche la riluttanza delle vittime a parlare francamente ai monitor, per timore di rappresaglie.

In secondo luogo, i regimi di monitoraggio previsti dalle assicurazioni erano insoddisfacenti, contrastando, sfavorevolmente, con la pratica del Comitato Internazionale della Croce Rossa di non visitare mai singoli detenuti, in modo da evitare l'identificazione involontaria di coloro che si lamentano degli abusi. Le terze parti hanno anche osservato che il Relatore speciale delle Nazioni Unite aveva respinto la proposta secondo cui le visite a un singolo detenuto potrebbero costituire un'efficace salvaguardia. Era anche degno di nota il fatto che il Comitato per la prevenzione della tortura si fosse rifiutato di controllare il rispetto delle assicurazioni.

In terzo luogo, spesso i monitor locali non avevano la necessaria indipendenza. Non possedevano l'autorità per accedere ai luoghi di detenzione, per presentare denunce o esercitare pressioni sulle autorità, per fermare qualsiasi abuso. Erano essi stessi soggetti a molestie e intimidazioni.

In quarto luogo, le assicurazioni hanno anche risentito della mancanza di incentivi a rivelare le violazioni dal momento che, nessuno dei governi interessati vorrebbe ammettere di violare i propri obblighi internazionali e, nel caso del governo di invio, mettere a repentaglio le future espulsioni per motivi di sicurezza nazionale. Come promesse inapplicabili da uno Stato a un altro, le assicurazioni potrebbero essere violate senza conseguenze gravi.

Le terze parti hanno anche affermato che le loro stesse relazioni avevano documentato la lunga documentazione della Giordania sulla tortura, il maltrattamento di sospetti terroristi e la sicurezza nazionale. Tali rapporti hanno mostrato che il GID aveva continuamente ostacolato gli sforzi per effettuare il monitoraggio. Ad esempio, nel 2003, il Comitato internazionale della Croce Rossa era stato costretto a sospendere le visite, a causa di violazioni delle procedure di visita da parte del GID. Al Relatore speciale delle Nazioni Unite è stato impedito di svolgere colloqui privati. Il GID ha continuato a negare tutte le accuse di maltrattamenti. Il ricorso interno per le accuse era inesistente e le sanzioni penali erano inadeguate. I pochi ufficiali che erano stati condannati per tortura avevano ricevuto sentenze eccessivamente clementi.

Il punto di vista delle parti terze, che era basato su interviste tra Human Rights Watch e il capo di Adaleh, era che il centro era una società a fini di lucro, che non aveva effettuato alcuna ispezione. Inoltre, il centro aveva espresso privatamente o pubblicamente alcuna preoccupazione di maltrattamenti nelle strutture di detenzione giordane.

3.1.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 3 della Convenzione

La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35.3 della Convenzione. Rileva inoltre che non è inammissibile per nessun altro motivo. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.

Quanto ai meriti della dedotta violazione sopracitata, in primo luogo, la Corte desidera sottolineare che nel corso della sua storia è stata acutamente consapevole delle difficoltà incontrate dagli Stati nella protezione delle loro popolazioni dalla violenza terroristica, che costituisce di per sé una grave minaccia per i diritti umani.

In secondo luogo, come parte della lotta al terrorismo, gli Stati devono essere autorizzati a espellere cittadini stranieri che considerano una minaccia alla sicurezza nazionale. Non fa parte della funzione di questa Corte esaminare se un individuo sia effettivamente una tale minaccia. Il suo unico compito è valutare se la deportazione di quell'individuo sarebbe compatibile con i suoi diritti sanciti dalla Convenzione (vedi anche Ismoilov e a., cit. sopra).

In terzo luogo, è pacifico che l'espulsione di uno Stato contraente può dar luogo ad un problema ai sensi dell'articolo 3 e quindi impegnare la responsabilità di tale Stato ai sensi della Convenzione, qualora sia stato dimostrato un motivo sostanziale per ritenere che l’interessato sia deportato e rischi di essere soggetto a trattamenti contrari all'articolo 3. In tal caso, l'articolo 3 implica l'obbligo di non espellere la persona in questione in tale paese. L'articolo 3 è assoluto e non è possibile valutare il rischio di maltrattamenti contro i motivi addotti per l'espulsione (Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, CEDU 2008-...).

In quarto luogo, la Corte accetta che, come dimostrano i materiali forniti dal richiedente e dalle terze parti, vi è una diffusa preoccupazione all'interno della comunità internazionale circa la pratica di cercare assicurazioni per consentire la deportazione di quelle persone considerate come una minaccia alla sicurezza nazionale. Tuttavia, non spetta a questa Corte pronunciarsi sulla correttezza di cercare assicurazioni o di valutare le conseguenze a lungo termine di ciò, poiché il suo unico compito è esaminare se le assicurazioni ottenute in un caso particolare siano sufficienti a rimuovere qualsiasi rischio reale di maltrattamenti. Prima di passare ai fatti del caso del ricorrente, è quindi opportuno illustrare l'approccio che la Corte ha assunto per le assicurazioni nell'articolo 3 dei casi di espulsione.

Nell'esaminare se un ricorrente incorre in un reale rischio di maltrattamenti nel paese in cui sarà rimosso, la Corte ha esaminato sia la situazione generale dei diritti umani in quel paese, sia le caratteristiche particolari del richiedente. Nel caso in cui le assicurazioni siano state fornite dallo Stato ricevente, tali garanzie costituiscono un ulteriore fattore rilevante che la Corte prenderà in considerazione. Tuttavia, le assicurazioni non sono di per sé sufficienti per garantire un'adeguata protezione dal rischio di maltrattamenti. Esiste l'obbligo di esaminare se le assicurazioni forniscano, nella loro applicazione pratica, una garanzia sufficiente che il richiedente sia protetto dal rischio di maltrattamenti. Il peso da dare alle assicurazioni dallo Stato ricevente dipende, in ciascun caso, dalle circostanze prevalenti al momento dei fatti (si veda Saadi).

Nell'applicare questi fattori al caso in esame, la Corte desidera dichiarare di aver solo preso in considerazione le prove aperte di cui è stata investita la SIAC, le prove supplementari che sono state presentate alla Corte e le relazioni disponibili al pubblico sulla situazione dei diritti umani in Giordania. Qualunque progresso possa aver fatto la Giordania, la tortura rimane, secondo le parole del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, "diffusa e di routine". Le conclusioni del Comitato dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la tortura viene perpetrata sistematicamente e con impunità dalla Direzione Generale dell’Intelligence giordana, in particolare contro i detenuti islamici. A giudizio della Corte, questa cultura dell'impunità non sorprende: le prove dimostrano che il sistema giudiziario giordano manca di molte delle tutele standard riconosciute a livello internazionale per prevenire la tortura e punire i suoi autori. Il Comitato per i diritti umani, nelle sue osservazioni conclusive, ha rilevato che vi è un'assenza di un meccanismo di reclamo genuinamente indipendente, un basso numero di azioni penali e la negazione di un rapido accesso agli avvocati e agli esami medici indipendenti. Le conclusioni del Comitato contro la tortura (che sono corroborate dalle relazioni di Amnesty International, Human Rights Watch e del Centro nazionale giordano per i diritti umani) mostrano che questi problemi sono aggravati dagli ampi poteri di detenzione del GID e che, nei casi di sicurezza statale, la vicinanza del pubblico ministero al GID significa che il primo non fornisce alcun controllo significativo su quest'ultimo. Infine, come confermano il Relatore speciale, Amnesty International e il UNCHR, vi è un'assenza di cooperazione da parte del GID, con eminenti monitori nazionali e internazionali. Questo aspetto evidenzia l’insensatezza delle parti nell’accettare, senza garanzie del governo giordano, che il richiedente venga rinviato in Giordania, poiché vi sarebbe un rischio reale di maltrattamenti nei suoi confronti. A riguardo, la Corte è d’accordo. È chiaro che, in quanto islamista di alto profilo, il richiedente fa parte di una categoria di detenuti che sono frequentemente maltrattati in Giordania. È anche di una certa rilevanza che egli afferma di essere stato precedentemente torturato in Giordania. Tuttavia, coerentemente con il proprio approccio generale, la Corte deve anche valutare se le assicurazioni contenute nel MoU, accompagnate dal monitoraggio dell’Adaleh Centre, rimuovano ogni reale rischio di maltrattamento del richiedente.

Nell'esaminare tale questione, la Corte osserva che il richiedente ha avanzato una serie di preoccupazioni generali e specifiche sul fatto che le assicurazioni fornite dalla Giordania siano sufficienti per rimuovere qualsiasi reale rischio di maltrattamenti nei suoi confronti. A livello generale, egli sostiene che, se la Giordania non può essere invocata per rispettare i suoi obblighi internazionali multilaterali giuridicamente vincolanti a non torturare, non può essere invocata per conformarsi a garanzie bilaterali non vincolanti che non lo facciano. Ha anche affermato che le assicurazioni non dovrebbero mai essere invocate laddove esiste un problema sistematico di tortura e maltrattamenti e sostiene inoltre che, anche laddove vi siano prove di atti di tortura isolati e non sistemici, si dovrebbe fare affidamento solo sulle assicurazioni dove sono supportati dal monitoraggio indipendente di un corpo istituzionale, con una tracciabilità dimostrabile di efficacia nella pratica. La Corte non ritiene che queste asserzioni generali siano supportate dalla sua giurisprudenza in materia di assicurazioni.

Inoltre, la Corte non ritiene che la situazione generale dei diritti umani in Giordania escluda l'accettazione di alcuna garanzia da parte del governo giordano. Al contrario, la Corte ritiene che i governi del Regno Unito e della Giordania abbiano compiuto veri e propri sforzi per ottenere e fornire assicurazioni trasparenti e dettagliate per garantire che il richiedente non subisca maltrattamenti al suo ritorno in Giordania. Il prodotto di tali sforzi, il MoU, è superiore sia nei suoi dettagli sia nella sua formalità rispetto alle assicurazioni che la Corte ha precedentemente esaminato. Il MoU sembrerebbe anche superiore a qualsiasi assicurazione esaminata dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Pertanto, risulta specifico e completo, si rivolge direttamente alla protezione dei diritti della Convenzione del richiedente in Giordania ed ha resistito al vasto esame che è stato svolto da un tribunale indipendente (la SIAC), che ha avuto il beneficio di ricevere prove fornite da entrambe le parti, compresi i periti esperti sottoposti a un approfondito esame incrociato. La Corte concorda anche con la valutazione generale della SIAC, secondo cui le assicurazioni devono essere considerate nel contesto in cui sono state fornite. Anche se il richiedente ha sostenuto che il suo alto profilo lo metterebbe a rischio maggiore, la Corte non è in grado di accettare questo argomento, dato il contesto politico più ampio in cui il MOU è stato negoziato. Ritiene più probabile che l'alto profilo del richiedente renda le autorità giordane attente a garantire che venga trattato adeguatamente. Il governo giordano è senza dubbio consapevole del fatto che non solo i maltrattamenti avrebbero gravi conseguenze per le sue relazioni bilaterali con il Regno Unito, ma causerebbero anche indignazione internazionale. Oltre alle preoccupazioni generali sul MoU, la Corte osserva che il richiedente ha fatto valere sei aree specifiche di preoccupazione riguardo al significato e al funzionamento delle assicurazioni. Sottolinea che il MoU non è chiaro in merito a:

  1. che cosa si intende per "giudice" riguardo alla garanzia che sarebbe "portato prontamente davanti a un giudice";
  2. l’accesso ad un avvocato durante il periodo di interrogatorio della sua detenzione;
  3. se la consegna è vietata;
  4. se, in base alla legge giordana, le assicurazioni del MoU fossero legali e applicabili;
  5. le sue condizioni di accesso all’Adaleh Centre;
  6. la sua capacità di monitorare le assicurazioni.

Per le ragioni su esposte, la Corte conclude che il rientro del richiedente in Giordania non lo esporrebbe ad un reale rischio di maltrattamenti. Infine, nel corso del procedimento scritto, è stata posta alle parti una domanda: se il ricorrente fosse a rischio di una condanna all'ergastolo senza condizionale e, in tal caso, se ciò fosse compatibile con l'articolo 3 della Convenzione. Le parti hanno convenuto che non vi era alcun rischio su come sono state attuate le condanne a vita in Giordania, ordinariamente, negli ultimi venti anni. Il richiedente ha inoltre accettato che la durata della sua pena potesse essere esaminata nel contesto del suo reclamo ex articolo 6. La Corte concorda con le parti e ritiene che, nel caso del richiedente, non sorgerebbe alcun problema ai sensi dell'articolo 3, per quanto riguarda la durata di qualsiasi pena che gli possa essere inflitta in Giordania. Di conseguenza, la Corte constata che la deportazione del richiedente in Giordania non violerebbe l'articolo 3 della Convenzione.

3.2. Sulla dedotta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione

Il richiedente si lamentò che era incompatibile con l'Articolo 3, preso in combinato disposto con l'Articolo 13 della Convenzione, per SIAC, al fine di stabilire l'efficacia delle assicurazioni fornite dalla Giordania, facenti affidamento su materiale che non gli era stato rivelato. L'articolo 13 prevede quanto segue:

"Tutti coloro i cui diritti e le cui libertà sanciti nella [Convenzione] sono violati, devono avere un rimedio effettivo davanti a un'autorità nazionale, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale".

3.2.1. Le osservazioni delle parti: il Governo, il richiedente e le terze parti

Il governo ha adottato il ragionamento della House of Lords nella presente causa. Essa ha affermato che la giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito che un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 non era richiesto per soddisfare tutti i requisiti dell'articolo 6. Tutto ciò che era richiesto dall'articolo 13 era un esame indipendente e imparziale della richiesta di un articolo 3 del richiedente. Ciò, a sua volta, implicava che un organismo di appello indipendente venisse informato delle ragioni della deportazione. Doveva esserci una forma di procedimento contraddittorio, se necessario attraverso un rappresentante speciale con nullaosta di sicurezza; e che il corpo sia competente a respingere le asserzioni dell'esecutivo, dove le trovi arbitrarie o irragionevoli (Al-Nashif c. Bulgaria, 50963/99, §§ 133-137, 20 giugno 2002; CG e altri c. Bulgaria, no 1365/07, §§ 57 e 62, 24 aprile 2008). Le procedure SIAC hanno chiaramente soddisfatto questi requisiti. Come la Corte aveva convenuto in A e altri c. Regno Unito, citata sopra, § 219, era un tribunale completamente indipendente che poteva esaminare tutte le prove rilevanti, sia chiuse che aperte. Questo è particolarmente vero, dato l'obbligo del Segretario di Stato di rivelare le prove che aiutano un ricorrente e il fatto che le sessioni chiuse hanno permesso alla SIAC di vedere più prove di quelle che sarebbero state altrimenti. I procedimenti prima della SIAC erano contraddittori, coinvolgendo i rappresentanti propri del ricorrente e, in sessioni chiuse, gli avvocati speciali. La giurisdizione della SIAC non si è limitata alla revisione della decisione dell'esecutivo per motivi di arbitrarietà o irragionevolezza: ha condotto una revisione completa dei meriti e ha consentito ricorsi contro la deportazione (come in DD e AS). Nel caso del richiedente, la SIAC aveva dichiarato nel suo giudizio aperto che le prove chiuse giocavano un ruolo limitato e confermativo nella sua decisione.

Quanto al ricorrente, egli ha osservato che, dopo il caso Chahal, la SIAC e il sistema degli avvocati speciali erano stati concepiti per consentire al Segretario di Stato di presentare il suo caso, sul motivo per cui un particolare rimpatrio costituiva un rischio per la sicurezza nazionale e non per consentire prove segrete su sicurezza al ritorno. La Corte non aveva mai ritenuto ammissibile, né in Chahal né successivamente, che la qualità delle assicurazioni fosse verificata sulla base delle prove ascoltate in segreto. Inoltre, la Corte aveva sottolineato in Saadi (citata sopra), che l'esame dell'esistenza di un rischio reale "deve necessariamente essere rigoroso". Il ricorrente sosteneva che era necessario un rigore ancora maggiore in un caso riguardante assicurazioni quando lo Stato convenuto accettava che, senza le seguenti, vi sarebbe stato un reale rischio di maltrattamenti. Per questo motivo, ha affermato che dovrebbe esserci un requisito rafforzato per la trasparenza e l'equità procedurale in cui le assicurazioni sono state invocate perché, in tal caso, l'onere è caduto sullo Stato convenuto per dissipare ogni dubbio su un serio rischio di maltrattamenti. In linea di principio, quindi, uno Stato rispondente non dovrebbe mai essere autorizzato a fare affidamento su materiale riservato sulla sicurezza del rimpatrio. Non solo era ingiusto farlo, ma correva il rischio inaccettabile di non arrivare al risultato corretto. Questo non era un problema teorico nel caso del ricorrente, poiché era chiaro che le prove chiuse erano state critiche nel suo caso. Ad esempio, era chiaro:

  • che le prove erano state ascoltate a porte chiuse dagli Stati Uniti, in virtù del suo interesse ad intervistarlo;
  • che le prove chiuse erano state fatte valere per sostenere la scoperta della SIAC secondo cui i dirigenti del GID erano impegnati a rispettare le assicurazioni.

Infine, ha sostenuto che il sistema speciale per i difensori non potrebbe mitigare le difficoltà incontrate nello sfidare i testimoni del Foreign and Commonwealth Office, in merito alla negoziazione del MoU.

Le terze parti hanno, invece, affermato che Lord Phillips ha commesso un errore nei suoi motivi per ritenere che non vi sarebbe stata ingiustizia nella SIAC, nell’ascoltare prove chiuse sulla sicurezza del rimpatrio del richiedente. Era vero che un rimpatrio, in genere, avrebbe avuto conoscenza di alcuni fatti rilevanti per la sicurezza al rientro, ma non ne conseguì che non sarebbe stato seriamente svantaggiato non conoscendo il caso del governo. L'equità procedurale richiedeva che al richiedente fossero forniti sufficienti dettagli del caso del Governo, per consentirgli di impartire istruzioni efficaci al suo avvocato speciale. Era anche un errore supporre che il rimpatriato non avesse nulla da dire in risposta alle informazioni che il governo ricevente avrebbe potuto comunicare confidenzialmente al governo del Regno Unito. Non si può mai sapere quale differenza potrebbe rivelare la divulgazione al richiedente. La salvaguardia dell'avvocato speciale non era sufficiente. La Grande Camera, in A e a. contro il Regno Unito, aveva riconosciuto le difficoltà che i difensori speciali avevano nel difendere gli interessi dei rimpatriati, in sessioni chiuse della SIAC.

3.2.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione

La Corte nota che questa azione di reclamo è collegata al reclamo sostanziale dell’articolo 3 del richiedente e deve perciò essere dichiarata allo stesso modo ammissibile. I requisiti dell'articolo 13, nel contesto di una controversa affermazione dell'articolo 3, sono stati recentemente esposti in A. c. Olanda, che riguardava la proposta di espulsione di un sospetto terrorista in Libia. Sebbene la Corte abbia rilevato che vi sarebbe stata una violazione dell'articolo 3 se il richiedente fosse stato espulso in Libia, non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 13. Le decisioni del Ministro del governo olandese, di respingere la richiesta di asilo del richiedente e di imporre un ordine di esclusione, erano state riviste da una corte in appello e il ricorrente non era stato ostacolato nel contestare tali decisioni. La divulgazione di un rapporto di intelligence a un giudice, nel caso di specie, non aveva compromesso l'indipendenza dei tribunali nazionali nel procedimento e non si poteva affermare che i tribunali avevano dato un controllo meno rigoroso alla richiesta dell'articolo 3 del richiedente. La stessa relazione non riguardava il timore del ricorrente di essere vittima di maltrattamenti in Libia, ma se costituisse una minaccia per la sicurezza nazionale dei Paesi Bassi. Lo stesso approccio è stato preso in C.G. e altri c. Bulgaria, n. 1365/07, 24 aprile 2008 e Kaushal e altri c. Bulgaria, n. 1537/08, 2 settembre 2010, entrambi riguardanti l'espulsione per motivi di sicurezza nazionale. In ciascun caso, il richiedente ha affermato che i tribunali nazionali non avevano asserito l'affermazione dell'esecutivo, secondo cui egli avrebbe presentato un rischio per la sicurezza nazionale a un controllo significativo. La Corte ha constatato che l’approccio adottato in A. c. Olanda, C.G. e altri c. Bulgaria e Kaushal e altri c. Bulgaria, è da applicarsi alla presente causa e, per le seguenti ragioni, non vi è stata violazione dell’art. 13. In primo luogo, la Corte non ritiene che vi sia alcun sostegno in questi casi (o altrove nella sua giurisprudenza) per la tesi del ricorrente, secondo cui vi è un maggiore requisito di trasparenza e correttezza procedurale in cui si faccia affidamento sulle assicurazioni. Come in tutti i casi che coinvolgono l'articolo 3, è necessario un controllo indipendente e rigoroso. Inoltre, come già esplicitato in C.G. e altri e Kaushal e a., l'articolo 13 della Convenzione non può essere interpretato nel senso che pone un divieto assoluto sui tribunali nazionali che ricevono prove chiuse a condizione che, gli interessi del ricorrente, siano tutelati in ogni momento dinanzi a tali tribunali. In secondo luogo, la Corte ha precedentemente rilevato che la SIAC è un tribunale completamente indipendente. Nel caso di specie, proprio come in ogni ricorso, la SIAC è stata pienamente informata della causa di sicurezza nazionale del Segretariato di Stato, nei confronti del ricorrente.

Terzo, sebbene il Parlamento non abbia originariamente inteso che la SIAC considerasse le prove chiuse sulla sicurezza o sul rimpatrio, non vi è dubbio che, per questioni di diritto interno possa farlo, a condizione che le prove chiuse siano divulgate agli avvocati speciali. Inoltre, come osservato dal governo, la SIAC ha il potere di condurre una revisione completa dei meriti, relativa alla sicurezza di un deportato al rientro e di annullare l'ordine di espulsione, se ritiene che vi sia un reale rischio di maltrattamenti. In quarto luogo, la Corte rileva che sia il richiedente sia le parti terze hanno affermato che il coinvolgimento di difensori speciali nei ricorsi SIAC non è sufficiente per consentire alla SIAC di soddisfare i requisiti dell'articolo 13. La Corte non è convinta che sia così. In A e altri c. Regno Unito, citata sopra, la Grande Camera ha considerato l'operazione del sistema speciale di avvocati nel contesto degli appelli alla SIAC contro la decisione del Segretario di Stato di detenere persone che sospettava di terrorismo e che riteneva essere un rischio per la sicurezza nazionale. La Grande Camera riteneva che, in tali ricorsi, l'avvocato speciale non potesse svolgere la sua funzione in alcun modo utile, a meno che al detenuto non fossero state fornite sufficienti informazioni sulle accuse contro di lui, per consentirgli di impartire istruzioni efficaci all'appello speciale. Era quindi necessario considerare, in ciascun caso, se la natura delle prove aperte contro ciascun richiedente significasse che egli era in grado di contestare efficacemente le accuse contro di lui. Esiste tuttavia una differenza fondamentale tra questi ricorsi e il presente caso. Nella causa A e a / c. Regno Unito, citata sopra, i ricorrenti sono stati detenuti sulla base delle accuse formulate contro di loro dal Secretary of State inglese. Nel caso in esame, almeno per quanto riguarda la questione del rischio di maltrattamenti in Giordania, non è stato presentato alcun caso nei confronti del ricorrente prima della SIAC. Invece, stava avanzando un'affermazione su un rischio reale di maltrattamenti se fosse stato deportato in Giordania. Secondo la Corte, non vi è alcuna prova che, ricevendo prove chiuse su tale questione, la SIAC, coadiuvata dagli avvocati speciali, non abbia dato un rigoroso controllo alla richiesta del richiedente. Né la Corte ha persuaso che, basandosi su prove chiuse, la SIAC ha corso un rischio inaccettabile di un risultato errato: nella misura in cui c'era un tale rischio, è stato mitigato dalla presenza degli avvocati speciali.

Infine, la Corte riconosce che una delle difficoltà della mancata divulgazione delle prove è che non si può mai sapere con certezza quale sia la differenza che la divulgazione potrebbe aver fatto. Tuttavia, ritiene che una tale difficoltà non si sia presentata in questo caso. Anche supponendo che siano state ascoltate prove chiuse riguardo all'interesse degli Stati Uniti nei suoi confronti, all'impegno del GID di rispettare le assicurazioni e alla negoziazione del MoU da parte del Foreign and Commonwealth Office, la Corte ritiene che tali questioni siano di natura molto generale. Non c'è motivo di supporre che, se il richiedente avesse visto questa prova chiusa, sarebbe stato in grado di contestare le prove in un modo che i difensori speciali non potevano.

Per questi motivi, la Corte ritiene che, in relazione alla denuncia concernente l’art. 13 del richiedente, le procedure della SIAC soddisfano i requisiti dell'articolo 13 della Convenzione. Di conseguenza, non vi è stata violazione di questa disposizione.

3.3. Sulla dedotta violazione dell'articolo 5 della Convenzione

Ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, il richiedente si lamentò del fatto che, se espulso, sarebbe stato a rischio reale di una flagrante negazione del suo diritto alla libertà, come garantito da tale articolo, a causa della possibilità secondo la legge giordana, di detenzione in incommunicado fino a 50 giorni. In secondo luogo, anche ai sensi dell'articolo 5, ha affermato che gli sarebbe stata negata l'assistenza legale durante tale detenzione. Infine, ha sostenuto che, se condannato nel corso del nuovo processo, qualsiasi pena detentiva costituirebbe una flagrante violazione dell'art. 5, in quanto sarebbe stata imposta in conseguenza di una flagrante violazione dell'art. 6. L'art. 5, prevede quanto segue:

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
...
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
...
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.

3.3.1. Le osservazioni delle parti: il governo ed il ricorrente

 

Il governo non accettò che l’art. 5 potesse essere fatto valere in un caso di espulsione (la Corte aveva dubitato che potesse essere inserito in Tomic c. Regno Unito (dec.), 17837/03, 14 ottobre 2003). Anche se potesse, non è emerso alcun problema nel presente caso, in quanto il ricorrente non sarebbe stato trattenuto per un lungo periodo, prima di essere presentato dinanzi a un tribunale. La SIAC aveva scoperto che era probabile che sarebbe stato portato dinanzi ad una “autorità giudiziaria” entro 48 ore, anche se si trattava solo di un pubblico ministero con status giudiziario. Il rapporto di Al-Khalili e Najdawi ha confermato che il pubblico ministero era un ufficiale giudiziario. Avevano anche riferito che il periodo di 48 ore in cui la polizia doveva notificare alle autorità legali qualsiasi arresto, era stato ridotto a 24 ore. La SIAC aveva anche scoperto che era improbabile un’estensione di detenzione fino a 50 giorni. Entrambe le conclusioni della SIAC sono state confermate dalla Court of Appeal e dalla House of Lords.

Il governo ha inoltre affermato che l'assicurazione nel MoU, relativa al fatto che il richiedente sarebbe stato presentato prontamente prima, piuttosto che da un giudice, si applicasse non solo a qualsiasi detenzione antecedente al nuovo processo per i reati per i quali era stato condannato in contumacia, ma a qualsiasi altro periodo di detenzione in Giordania. Infine, dal momento in cui non veniva accettato che il nuovo processo del ricorrente sarebbe stato un flagrante diniego di giustizia, il Governo riteneva che non sorgesse alcun problema ai sensi dell'articolo 5, in relazione a qualsiasi sentenza di reclusione che potesse essere imposta al ricorrente.

Il richiedente presentò le prove dimostranti come i prigionieri islamici venivano regolarmente detenuti in incommunicado per un massimo di cinquanta giorni, su ordine del Pubblico Ministero. Tale periodo, ha superato di gran lunga i termini stabiliti dalla Corte, accettabili nel diritto internazionale. C’è stata anche contrarietà riguardo a tale caso di specie e al diritto internazionale per via del pubblico ministero che ha condotto l'indagine, responsabile per la determinazione della legalità della detenzione continua. Ciò, era ancor più vero quando il pubblico ministero, nelle cause di sicurezza dello Stato giordano, era un ufficiale militare. Inoltre, poiché il MoU non definiva ciò che significava "prontamente davanti a un giudice", il richiedente riteneva che l'unica base per la scoperta della SIAC che sarebbe stata portata davanti all'autorità giudiziaria entro 48 ore, era la prova del testimone del Foreign and Commonwealth Office originariamente responsabile del MoU, il signor Oakden. Tuttavia, dalla relazione degli onn. Al-Khalili e Najdawi è emerso chiaramente che questa prova si basava unicamente sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato presentato dinanzi al pubblico ministero.

3.3.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 5 della Convenzione

La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che non è inammissibile per nessun altro motivo. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.

Quanto ai meriti, sorgono dubbi sull’applicabilità dell’art. 5 in un caso di espulsione (1) e se ci possa essere una flagrante violazione di tale articolo in questo caso (2). Riguardo al primo punto, la Corte ammette che, in Tomic, si dubitava che l’art. 5 potesse essere invocato in un procedimento di espulsione. Vale la pena menzionare che anche in Babar Ahmad e altri, i ricorrenti si lamentarono del fatto che se fossero stati estradati negli Stati Uniti e denominati come combattenti nemici o sottoposti a consegna, ci sarebbe stato un reale rischio di violazione degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione. Il governo degli Stati Uniti aveva assicurato che i ricorrenti non sarebbero stati designati e processati dinanzi ai tribunali federali. Prima di entrambi i tribunali nazionali e questa Corte, i reclami dei ricorrenti sono stati esaminati sulla premessa che essi soddisfacevano i criteri di designazione come combattenti nemici e che, se tale designazione fosse stata fatta, ci sarebbe stato un rischio reale di violazione degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione. In definitiva, i reclami sono stati respinti, in quanto manifestatamente infondati, perché le assicurazioni fornite dagli Stati Uniti erano sufficienti per rimuovere qualsiasi rischio reale di designazione. Allo stesso modo, la Corte ricorda che, mentre esaminava la denuncia dell'art. 6 del richiedente in Al-Moayad, trovò che: "Una negazione flagrante di un processo equo, e quindi una negazione della giustizia, si verifica indubbiamente quando una persona è detenuta a causa dei sospetti che ha pianificato, o ha commesso un reato senza avere accesso a un tribunale indipendente e imparziale col fine di rivedere la legalità della sua detenzione e, se i sospetti non si dimostrano fondati, ottenere il rilascio." Dato che questa osservazione è stata fatta nel contesto del reclamo del richiedente, che sarebbe stato detenuto senza processo a Guantánamo Bay, la Corte ritiene che queste osservazioni devono applicarsi, con ancora maggior forza, all'articolo 5 della Convenzione. La Corte ritiene, inoltre, che l’illogicità del richiedente in stato di incarcerazione in uno Stato ricevente dopo un processo flagrante ingiusto, potesse fare affidamento sull'articolo 6, per impedire la sua espulsione in quello Stato ma, un richiedente che si trovava in carcere senza alcun processo, non poteva contare sull’articolo 5, impedendo così la sua espulsione. Allo stesso modo, potrebbe esserci una situazione in cui un richiedente è già stato condannato nello Stato ricevente dopo un processo flagrante e iniquo, e deve essere estradato in quello Stato per scontare una pena detentiva. Se non fosse possibile riaprire tali procedimenti penali al suo rientro, non avrebbe potuto fare affidamento sull'art. 6, perché non sarebbe a rischio di un ulteriore flagrante rifiuto di giustizia. Sarebbe irragionevole se quel richiedente non potesse fare affidamento sull'articolo 5, per impedire la sua estradizione. Pertanto, la Corte ritiene che, nonostante i dubbi espressi in Tomic, sia possibile applicare l'articolo 5 in caso di allontanamento. La Corte ritiene che uno Stato contraente violerebbe l'articolo 5 se rimuovesse un richiedente in uno Stato in cui era a rischio reale di violazione flagrante di tale articolo. Tuttavia, come per l'articolo 6, deve essere applicata una soglia elevata. Una flagrante violazione dell'articolo 5 si verificherebbe solo se, ad esempio, lo Stato ricevente detenesse arbitrariamente un richiedente per molti anni senza alcuna intenzione di sottoporlo a processo. Una violazione flagrante dell'articolo 5 potrebbe anche verificarsi se un richiedente sarebbe a rischio di essere incarcerato per un periodo considerevole nello Stato ricevente, essendo stato precedentemente condannato dopo un processo flagrante ingiusto.

Quanto al secondo punto qui riferito, la Corte constata che il secondo e il terzo reclamo del ricorrente ai sensi del presente articolo (mancanza di assistenza legale ed eventuale detenzione dopo un processo flagrante e iniquo), sono esaminati in modo più adeguato ai sensi dell'articolo 6. Di conseguenza, è necessario che esamini la sua prima denuncia (la possibilità di detenzione in incommunicado fino a cinquanta giorni), ai sensi dell'articolo 5. Applicando i principi enunciati nel paragrafo 233 di questa decisione (concernente l’effettiva applicabilità dell’art. 5 in caso di espulsione), la Corte constata che non vi sarebbe alcun rischio concreto di violazione flagrante di tale articolo, in relazione alla detenzione preventiva del richiedente in Giordania. La Corte ha seri dubbi sul fatto che un pubblico ministero, un funzionario del GID che è direttamente responsabile del procedimento giudiziario e i cui uffici sono nell'edificio del GID, possa essere correttamente considerato come "giudice o altro ufficiale autorizzato dalla legge a esercitare il potere giudiziario". Tuttavia, la Giordania intende chiaramente portare il ricorrente in giudizio e deve farlo entro cinquanta giorni dalla sua detenzione. La Corte concorda con Lord Phillips che la detenzione di cinquanta giorni è molto inferiore alla durata della detenzione necessaria per una flagrante violazione dell'articolo 5 e, di conseguenza, non vi sarebbe alcuna violazione di questo articolo, se il richiedente fosse deportato in Giordania.

3.4. Sulla dedotta violazione dell'articolo 6 della Convenzione

Ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il ricorrente lamentava che sarebbe stato a rischio reale di un flagrante diniego di giustizia se fosse stato processato in Giordania per uno dei reati per i quali era stato condannato in contumacia. L'articolo 6, se del caso, prevede quanto segue:

"Nella determinazione di ... qualsiasi accusa criminale contro di lui, tutti hanno diritto a un equo ... udito ... da un tribunale indipendente e imparziale stabilito dalla legge".

3.4.1. Le osservazioni delle parti: il governo ed il richiedente

Il governo ha affermato che la Corte dovrebbe adottare l’approccio della House of Lords e scoprire che l’articolo 6 sarebbe impiegato solo nel contesto extraterritoriale, quando un processo iniquo nello Stato ricevente avrebbe gravi conseguenze per il richiedente. Nel caso di specie, ci sarebbero state gravi conseguenze per il richiedente, se condannato e quindi una volta accettata l’applicazione del “flagrant denial of justice test”. Il governo ha inoltre sostenuto che il “flagrant denial” doveva essere interpretato nel senso di una violazione “così fondamentale da equivalere ad una nullità o alla distruzione stessa del diritto garantito” (v. l’opinione dissenziente di Mamatkulov e Askarov). Secondo il governo, si trattava di un test rigoroso che sarebbe stato soddisfatto soltanto in casi eccezionali. Inoltre, erano necessarie ragioni sostanziali per dimostrare che si sarebbe verificata una flagrante negazione della giustizia. Il governo ha adottato il ragionamento della SIAC e della House of Lords, secondo cui il flagrante rifiuto della giustizia non era stato rispettato nella presente causa. È stato ammesso che non vi era una mancanza di indipendenza strutturale nel Tribunale per la sicurezza dello Stato, ma che vi è stato posto rimedio con ricorso alla Corte di cassazione. Non c'era nulla, in linea di principio o nella giurisprudenza della Corte, che la mancanza di indipendenza strutturale da parte di un tribunale significasse automaticamente che vi sarebbe stata una flagrante negazione della giustizia. Era sempre necessaria una valutazione della portata di qualsiasi iniquità e ciò poteva essere fatto solo su una base più ampia, rispetto alla semplice mancanza di indipendenza strutturale. Di conseguenza, poco peso dovrebbe essere attribuito alle critiche internazionali alla Corte per la sicurezza dello Stato o ai materiali internazionali sul processo ai civili da parte dei tribunali militari. Lo stesso dicasi per la mancanza di assistenza legale prima del processo: l'articolo 6 non conferiva alcun diritto assoluto di avere tale assistenza. Dalle conclusioni della SIAC risultava che le autorità giordane procedono con cautela nel caso del ricorrente e sarebbero acutamente consapevoli del fatto che il nuovo processo di tale individuo sarebbe stato attentamente monitorato. È improbabile, per esempio, che i tribunali giordani facciano affidamento su qualsiasi cosa il richiedente abbia detto durante le interrogazioni sul GID, non ripetuta dinanzi al pubblico ministero. Il governo accettò che l'ammissione di prove ottenute con la tortura del convenuto avrebbe reso iniquo il processo a carico dell'imputato. Tuttavia, la stessa proposizione non si applica alle prove ottenute da maltrattamenti che non equivalgono alla tortura: anche in un contesto "domestico", la Corte ha operato una distinzione tra l'iniquità a seguito di prove ottenute con la tortura e le prove ottenute da altre forme di maltrattamenti. Quando i maltrattamenti non raggiungevano la soglia della tortura, c'era una discrezionalità sul fatto che le prove ottenute da quel maltrattamento potessero essere utilizzate durante il processo (Jalloh v. Germany [GC], 54810/00, CEDU 2006-IX). Inoltre, nel distinguere tra tortura e altre forme di maltrattamento, la Corte ha applicato l'elevato standard stabilito nell'articolo 1 dell'UNCAT. Nel caso di specie, la SIAC non ha ritenuto che le prove contro il ricorrente fossero state ottenute con la tortura, ma solo che esisteva il rischio reale che fossero state ottenute da maltrattamenti contrari all'articolo 3. Di conseguenza, non vi era alcuna base per concludere che l'uso di tali prove sarebbe automaticamente una flagrante negazione della giustizia. Il governo ha anche affermato che si dovrebbe applicare un livello elevato di prova quando, nel contesto extraterritoriale, il richiedente ha affermato che le prove ottenute con tortura o maltrattamenti sarebbero state utilizzate in un processo nello Stato ricevente. Il governo osservò che i tribunali del Regno Unito avrebbero ammesso prove, laddove sussistesse il rischio reale che siano state ottenute con la tortura, purché non siano state stabilite sul bilancio delle probabilità con cui si sono avute. Quindi, nel caso di specie, le prove potrebbero essere legittimamente e ragionevolmente ammesse nel Regno Unito. Sarebbe illogico che la deportazione dal Regno Unito potrebbe essere impedita per tali motivi. Il governo ha quindi presentato un rischio reale che le prove ottenute con la tortura o altri maltrattamenti non fossero sufficienti. Invece, un flagrante diniego di giustizia non poteva sorgere, se non fosse stato stabilito su un equilibrio di probabilità o al di là di ogni ragionevole dubbio che le prove erano state ottenute con la tortura. Questo livello di prova era coerente con lo standard applicato dalla Corte nei casi "domestici" esplicitati negli artt. 3 e 6 e con l'articolo 15 dell'UNCAT. Il Governo riteneva che l'argomento del ricorrente, secondo cui vi era il dovere di indagare sulle accuse di tortura non era pertinente: la Giordania non era uno Stato contraente della Convenzione, quindi non vi era alcun obbligo positivo per la seguente di indagare sulle violazioni dell'articolo 3 della Convenzione. Allo stesso modo, sebbene fosse difficile per un imputato giordano dimostrare che una confessione fatta al Pubblico Ministero non era volontaria (perché l'onere della prova era su di lui e non sul Procuratore), la SIAC aveva ritenuto accettabile, per la legge giordana, procedere in questo modo. Inoltre, è stato rilevato che la decisione di un tribunale giordano che applicava tale onere della prova non sarebbe manifestamente irragionevole o arbitrario, e quindi non si presenterebbe alcun flagrante diniego di giustizia. Infine, il governo ha affermato che nessun test speciale dovrebbe applicarsi alle prove ottenute con tortura o altri maltrattamenti, di terzi, rispetto a qualsiasi altro fattore che possa rendere iniquo un processo. Anche se ciò accadesse, quando non c'era nulla di più che un rischio reale che le prove fossero state ottenute da maltrattamenti, l'ammissione di tali prove al processo non equivale a un completo annullamento del diritto a un processo equo. Il governo ha quindi affermato che questi tre fattori (mancanza di indipendenza, mancanza di assistenza legale e rischio di ammissione di prove di tortura), anche se sommati cumulativamente, non costituirebbero un palese rifiuto di giustizia.

A differenza del governo, il ricorrente non considerava l’imposizione di un lungo periodo di reclusione come prerequisito per la scoperta di una flagrante negazione della giustizia, piuttosto che il rischio di un lungo periodo di reclusione, era una caratteristica aggravante dell’ingiustizia. Il ricorrente ha affermato che il flagrante diniego della giustizia di un test di giustizia è qualitativo e non qualitativo. “Flagrant” significava “annulla l’assenza stessa di diritto” ma non richiedeva che quest’ultimo venisse annullato completamente. Significava che la giustizia doveva essere manifesta e prevedibile. Il richiedente dichiarò che un flagrante diniego di giustizia si sarebbe verificato durante il nuovo processo, se i seguenti fattori fossero stati considerati cumulativamente, ovvero:

  1. che il Tribunale per la sicurezza dello Stato era un tribunale militare, aiutato da un procuratore militare;
  2. che era un famigerato sospetto terrorista civile;
  3. che la causa contro di lui era basata in modo decisivo sulle confessioni, quando c’era un rischio molto reale che queste ultime fossero state ottenute con la tortura o altri maltrattamenti, da parte di agenti militari;
  4. che il Tribunale per la sicurezza dello Stato non indagasse adeguatamente, se le confessioni fossero state ottenute con tortura o maltrattamenti.

Riguardo alle conclusioni dei tribunali nazionali, il richiedente documentò che la Corte d’Appello aveva adottato l’approccio corretto, guardando al suo caso a tutto tondo, e aveva correttamente verificato il rischio reale che le confessioni fossero state ottenute con la tortura, contro la “litania della mancanza di protezioni di base” nella procedura penale giordana. Al contrario, la House of Lords ha commesso un errore concentrandosi solo sul rischio che le prove siano state ottenute con la tortura e non abbia reso giustizia alla combinazione di vizi procedurali su cui si è basato il ricorrente.

3.4.2. Ammissibilità e meriti della dedotta violazione dell'articolo 6 della Convenzione

La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva, inoltre, che non è inammissibile per nessun altro motivo. Deve quindi essere dichiarata ammissibile.

Relativamente ai meriti, il caso Othman si sofferma sul test “flagrant denial of justice” e se l’ammissione di prove ottenute con la tortura equivale a un flagrante diniego di giustizia. Nel primo caso, è stabilito nella giurisprudenza della Corte che una questione potrebbe eccezionalmente essere sollevata ai sensi dell’art. 6, con una decisione di espulsione o estradizione, in circostanze in cui il latitante ha sofferto o rischiato di subire un flagrante diniego di giustizia nel paese richiedente. Tale principio fu esposto, per la prima volta, in Soering c. Regno Unito ed è stato successivamente confermato dalla Corte in un certo numero di casi (si vedano, tra l’altro, Mamatkulov e Askarov, citati sopra; Al-Saadon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010 -). Nella giurisprudenza della Corte, il termine “flagrante negazione della giustizia” è stato sinonimo di un processo che è manifestamente contrario alle disposizioni dell’art. 6 o ai principi in esso incorporati. Sebbene non sia stato ancora richiesto di definire il termine con maggior precisione, la Corte ha tuttavia indicato che certe forme di iniquità potrebbero equivalere ad una flagrante negazione della giustizia. Nel secondo caso, la Corte concorda con la Corte d’Appello, che la questione centrale nella presente causa è il rischio reale che le prove ottenute con la tortura da terzi siano ammesse al nuovo processo del ricorrente. Di conseguenza, è opportuno considerare fin dall’inizio se l’uso al processo delle prove ottenute con la tortura equivalga ad un flagrante diniego della giustizia. Il ricorrente ha affermato che il suo nuovo processo equivarrebbe ad un diniego della giustizia, a causa di una serie di fattori, tra cui l’assenza di un avvocato durante l’interrogatorio, la sua notorietà e la composizione del Tribunale per la sicurezza dello Stato. Tuttavia, come la Corte ha osservato, la questione centrale nel caso è l’ammissione di prove di tortura.

Pertanto, in virtù degli aspetti qui riferiti, la Corte constata che la deportazione del richiedente in Giordania, sarebbe in violazione dell’art. 6 della Convenzione.

3.5. Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione

L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

Il richiedente non ha presentato una richiesta di equa soddisfazione.

3.6. Regola 39 del Recolamento della Corte

La Corte ricorda che, in conformità con l'Articolo 44 § 2 della Convenzione, la presente sentenza non diventerà definitiva fino a quando:

  1. le parti dichiareranno che non richiederanno che la causa sia deferita alla Grande Camera;
  2. tre mesi dopo la data della sentenza, se il rinvio del caso alla Grande Camera non è stato richiesto;
  3. il gruppo di esperti della Grande Camera respinge ogni richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione.

Tale organo, inoltre, ritiene che le indicazioni fatte al Governo, ai sensi della Regola 39 del Regolamento della Corte, debbano rimanere in vigore fino a quando la presente sentenza non diventerà definitiva o finché la Grande Camera della Corte accetterà qualsiasi richiesta di una o più parti, rinviando il caso alla Grande Camera, ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione.

4. Conclusioni

Per queste ragioni, all’unanimità, la Corte:

  1. dichiara il ricorso ammissibile;
  2. Sostiene che la deportazione del richiedente in Giordania non violerebbe l'articolo 3 della Convenzione;
  3. Sostiene che non c'è stata nessuna violazione dell'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione;
  4. Sostiene che la deportazione del richiedente in Giordania non violerebbe l'articolo 5 della Convenzione;
  5. Sostiene che la deportazione del richiedente in Giordania sarebbe in violazione dell'articolo 6 della Convenzione, a causa del rischio reale dell'ammissione, al nuovo processo del richiedente, delle prove ottenute dalla tortura, ad opera di terze persone.