Pubbl. Ven, 27 Lug 2018
La sostituzione del bene nella vendita
Modifica paginaAliud pro alio a tutela del consumatore qualora il bene acquistato sia affetto da vizi occulti.
Per aliud pro alio nella compravendita si intende “la consegna di un bene diverso da quello pattuito nel momento dell’acquisto”. In questa fattispecie, il consumatore trova tutela nell’ordinaria azione di risoluzione del contratto, come previsto dalla Sentenza della seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma, del 22 giugno 2006.
L’odierna giurisprudenza contempla diverse casistiche che sono previste da sentenze dalle Corte di Cassazione, in merito all’istituto in questione: ad esempio, sussiste una diversificazione tra “res diversa” e “mancanza di qualità”.
In merito a questa differenza si è pronunciata la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7630 del 31 maro 2006. La Corte, infatti, ritiene che si abbia l’aliud pro alio quando il bene sia totalmente difforme da quello dovuto e ritiene che tale caratteristica sia d’importanza fondamentale per la determinazione dell’economia contrattuale.
Altra caratteristica che contraddistingue l'istituto è l’appartenenza del bene ad un genere del tutto diverso dalla res oggetto della compravendita o comunque si presenti priva delle caratteristiche funzionali necessarie alla soddisfazione delle funzioni per la quale è stato posto in essere l’acquisto da parte del compratore.
Sulla stessa linea di pensiero troviamo la Sentenza della Cassazione Civ. Sez. II del 04 maggio 2005 n. 9227, che ritiene configurabile la fattispecie in questione anche nel caso in cui la res consegnata abbia difetti che la rendono irreversibile o manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale “funzione economico-sociale”; qualora, invece, si verifichi l’opposta situazione, ovvero l’ipotesi in cui non sia stata prevista espressamente dalle parti la destinazione ad un uso preciso della merce venduta, l'aliud pro alio non è configurabile.
Ma qual è la tutela concreta che questo istituto concede al consumatore?
Alcune risposte ci vengono concesse dal codice civile ex. artt, 1490, 1492 e 1497, con i quali si descrivono gli obblighi del venditore ed i diritti del consumatore. Le previsioni giurisprudenziali sono diversificate, in quanto la casistica che rientra nell’applicazione dell’aliud pro alio è molto vasta.
Partendo dall'art. 1490 c.c., si evince che le responsabilità della merce oggetto di acquisto da parte del consumatore è in capo al venditore, il quale ha l’obbligo di garantire che la res venduta sia priva di vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, escludendo la garanzia se sussiste la malafede del venditore, il quale ha taciuto al compratore i vizi della res. Nelle disposizioni di cui all’art. 1492 c.c., viene specificato che nei casi previsti dall’art 1490 c.c. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile se proposta tramite domanda giudiziale. Se la res è perita in conseguenza di vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. A questo punto, giova effettuare una distinzione tra le due tipologie di vizi: vizio apparente e vizio occulto.
Nella prima tipologia, rientrano i vizi rilevabili attraverso un sommario esame del bene: essi sono, quindi, rilevabili a prima vista. Si parla di tutti i difetti che non necessitano dell’uso della res per essere individuati.
Nella seconda tipologia, si hanno ad oggetto dei difetti non rilevabili ad occhio nudo. Il termine per la “denuncia” di tali difetti decorre dal momento della scoperta del vizio e non come nei casi comuni, dall’acquisto o dalla consegna della merce. Accanto al termine di decadenza degli otto giorni, previsto per i beni affetti da vizi apparenti, la legge impone anche il rispetto di un termine di prescrizione; dopo la contestazione del difetto, entro gli otto giorni, l’acquirente che voglia proporre un’azione legale per far valere il proprio diritto, dovrà farlo entro un anno dalla denuncia, il mancato rispetto del termine comporta la perdita di ogni tutela.
Differente è la fattispecie che ha ad oggetto la consegna di un bene diverso da quello pattuito, quindi una res che riporta le caratteristiche richieste dall’aluid pro alio. I termini fin qua riportati non si applicano per la casistica in questione, in tali casi si applicherà la prescrizione di anni dieci, escludendo l’obbligo di denuncia entro gli otto giorni. Come riportato dalla Corte di Cassazione nella sentenza de qua, quando la diversità tra la cosa venduta e quella acquistata incide sulla natura e sulla destinazione di quest’ultima, tanto da poter ritenere che la res appartenga ad una categoria completamente diversa da quella immaginata dal compratore sulla quale basava il convincimento per porre in essere l’acquisto o comunque presenti difetti tali da impedire le normali funzionalità della stessa, la c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale per la quale è stata costruita.
La mancanza di qualità caratteristica anch’essa ritrovata nell’istituto in commento è sancita dall’ultimo articolo sopra citato, art. 1497 c.c., il quale dispone che se la res venduta non ha le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione, sancite dall’art. 1495.
Ritornando alla disciplina dell’aliud pro alio, e soprattutto alla tutela del consumatore, è importante inserire un altro articolo che sembra combaciare a perfezione con questo istituto: l'art 130 del codice di consumo. Al primo comma, la disposizione di legge già sancita dall’art 1490 c.c., prosegue con il difetto di conformità disponendo - a tutela del consumatore - il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere a sua scelta, al venditore di riparare il bene, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso.
Nel caso in cui si abbia una spesa elevata per la riparazione si deve tener conto per la determinazione dell’onerosità del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell’entità del difetto di conformità e dell’eventualità che il rimedio scelto possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi rimedio, con i seguenti effetti: qualora il consumatore abbia richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo; qualora il consumatore non abbia richiesto uno specifico rimedio il consumatore può accettare la proposta avanzata dal venditore o respingerla.
Fonti:
- Corte d'Appello di Roma sezione II 22/06/2006
- Corte di Cassazione civile sezione II Sent. N. 7630 del 31/03/2006
- Corte di Cassazione civile sezione II Sent. N. 9227 del 4/05/2005
- Artt. 1490, 1492, 1497 c.c.
- Art. 130 codice del consumo.