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Pubbl. Mar, 3 Mar 2015

Il nuovo esame da Avvocato: leggende e realtà della Riforma

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Angela Cuofano


"Non sai che è stato l´esame da Avvocato". Tutti l´abbiamo sentito dire almeno una volta nella vita. Da quando, poi, sono iniziate a circolare indiscrezioni sul "nuovo" esame la paura è aumentata esponenzialmente per tutti. Cerchiamo dunque di comprendere, in questa sintetica ma ragionata analisi, quanto c´è di vero nelle leggende circolate e cosa davvero dovremmo aspettarci.


La legge n. 247 del 31 dicembre 2012, rubricata “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, oltre a riformare l’universo di chi è già Avvocato titolato – tema diffusamente trattato nell’articolo che trovate qui -, ha introdotto sostanziali novità anche per chi quel titolo agognato lo deve ancora conseguire, dato che, negli artt. 46 – 49, ha disciplinato le nuove modalità con cui dovrebbe svolgersi l’esame di Stato.
 
Posto che la formula d’esame sembra non subire particolari cambiamenti – articolato ancora in tre prove scritte, concernenti la redazione di un parere motivato in materia civile, uno in materia penale e, in ultimo, la redazione di un atto giudiziario che attesti conoscenze tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto processuale ed una prova orale – la prima, vera, piccola rivoluzione riguarda la circostanza in base alla quale, secondo la novella legislativa, i temi dovranno essere stilati con il solo supporto di fonti normative “pure”. Ciò sta a significare senza l’ausilio di testi di legge commentati e/o supportati da citazioni giurisprudenziali. I testi di leggi di cui il candidato potrà avvalersi in sede di prova dovranno, dunque, essere controllati nei giorni precedenti.
 
Scompare la possibilità di compensare. Infatti, il comma 11 dell’articolo  46 è cristallino nel giudicare idonei soltanto i candidati che abbiano raggiunto un punteggio minimo di trenta punti per ciascuna materia. 
I commi 8 e 9 dello stesso articolo promettono severe sanzioni non solo per chi dovesse introdurre testi non approvati dalla commissione, ma anche per chi - tramite qualsiasi mezzo – faccia pervenire soluzioni e/o materiale ad uno o più candidati.
 
Le novità non potevano non coinvolgere anche la prova orale, che dovrà necessariamente vertere su materie quali diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto civile, diritto penale e deontologia forense. 
Oltre a ciò, il candidato potrà argomentare circa due materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
 
Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuno degli argomenti oggetto d’esame.
Al di là del notevole aumento di difficoltà della prova nonché, bisogna dirlo, del carico di lavoro per i singoli candidati, l’intento del legislatore sembra essere quello di rendere più meritocratico il meccanismo, promuovendo soltanto coloro che, effettivamente, dimostrino una conoscenza piena, ipertestuale ed approfondita del diritto.
 
Restano indubbie perplessità circa l’elaborato redatto senza l’ausilio di giurisprudenza e il suo contenuto, ma, vista la recente approvazione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, non sembra essere un problema immediato. Le nuove modalità di prova, infatti, entreranno in vigore soltanto nel 2017.