Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.975 contributi in archivio
235 autori · 20 settori scientifici
Diventa autore →
Rivista Cammino Diritto Periodico trimestrale · ISSN 2421-7123 · contributo divulgativo Vai al quotidiano →
GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

Il nuovo esame da Avvocato: leggende e realtà della Riforma

Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 306
Storia editoriale
Pubblicato il
1.168 letture
Tempo di lettura
3 minuti
439 parole, note escluse
Accesso
Accesso aperto
gli autori conservano i propri diritti
Pubblicato
Abstract

"Non sai che è stato l´esame da Avvocato". Tutti l´abbiamo sentito dire almeno una volta nella vita. Da quando, poi, sono iniziate a circolare indiscrezioni sul "nuovo" esame la paura è aumentata esponenzialmente per tutti. Cerchiamo dunque di comprendere, in questa sintetica ma ragionata analisi, quanto c´è di vero nelle leggende circolate e cosa davvero dovremmo aspettarci.

Parole chiave avvocato · leggende · riforma · "non

La legge n. 247 del 31 dicembre 2012, rubricata “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, oltre a riformare l’universo di chi è già Avvocato titolato – tema diffusamente trattato nell’articolo che trovate qui -, ha introdotto sostanziali novità anche per chi quel titolo agognato lo deve ancora conseguire, dato che, negli artt. 46 – 49, ha disciplinato le nuove modalità con cui dovrebbe svolgersi l’esame di Stato.
 
Posto che la formula d’esame sembra non subire particolari cambiamenti – articolato ancora in tre prove scritte, concernenti la redazione di un parere motivato in materia civile, uno in materia penale e, in ultimo, la redazione di un atto giudiziario che attesti conoscenze tanto di diritto sostanziale, quanto di diritto processuale ed una prova orale – la prima, vera, piccola rivoluzione riguarda la circostanza in base alla quale, secondo la novella legislativa, i temi dovranno essere stilati con il solo supporto di fonti normative “pure”. Ciò sta a significare senza l’ausilio di testi di legge commentati e/o supportati da citazioni giurisprudenziali. I testi di leggi di cui il candidato potrà avvalersi in sede di prova dovranno, dunque, essere controllati nei giorni precedenti.
 
Scompare la possibilità di compensare. Infatti, il comma 11 dell’articolo  46 è cristallino nel giudicare idonei soltanto i candidati che abbiano raggiunto un punteggio minimo di trenta punti per ciascuna materia. 
I commi 8 e 9 dello stesso articolo promettono severe sanzioni non solo per chi dovesse introdurre testi non approvati dalla commissione, ma anche per chi - tramite qualsiasi mezzo – faccia pervenire soluzioni e/o materiale ad uno o più candidati.
 
Le novità non potevano non coinvolgere anche la prova orale, che dovrà necessariamente vertere su materie quali diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto civile, diritto penale e deontologia forense. 
Oltre a ciò, il candidato potrà argomentare circa due materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
 
Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuno degli argomenti oggetto d’esame.
Al di là del notevole aumento di difficoltà della prova nonché, bisogna dirlo, del carico di lavoro per i singoli candidati, l’intento del legislatore sembra essere quello di rendere più meritocratico il meccanismo, promuovendo soltanto coloro che, effettivamente, dimostrino una conoscenza piena, ipertestuale ed approfondita del diritto.
 
Restano indubbie perplessità circa l’elaborato redatto senza l’ausilio di giurisprudenza e il suo contenuto, ma, vista la recente approvazione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, non sembra essere un problema immediato. Le nuove modalità di prova, infatti, entreranno in vigore soltanto nel 2017.

Il giudizio dei lettori

Nessun giudizio ancora. Se hai letto il contributo, il tuo è il primo.

Per esprimere un giudizio serve essere iscritti. Accedi — bastano pochi secondi.

Come citare questo contributo

ANGELA CUOFANO, "Il nuovo esame da Avvocato: leggende e realtà della Riforma" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
Scarica il PDF

Dello stesso autore

Gli autori

Dello stesso settore

Formazione Cammino Diritto

PREPARAZIONE AL CONCORSO - selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, Comune di Cosenza

Corsi online e preparazione ai concorsi con il metodo Cammino Diritto.

Scopri i corsi →

Eventi e bandi