Pubbl. Sab, 14 Apr 2018
Società interdisciplinari: nel mirino oggetto sociale e maggioranza di soci avvocati
Modifica paginaIl COA di Milano, con parere del 7 febbraio 2018, ha evidenziato la differenza tra Associazioni e Società tra Avvocati, chiarendo i requisiti e le modalità di costituzione di queste ultime, a fronte di una richiesta di chiarimenti da parte del Presidente del Consiglio Notarile di Milano
Sommario: 1. La normativa di riferimento. 2. La richiesta di parere del Presidente del Consiglio Notarile di Milano. 3. Il parere del COA di Milano del 7 febbraio 2018.
1. La normativa di riferimento.
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata in G.U. n. 189 del 14.8.2917, "al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense", ha modificato la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (c.d. Legge professionale forense), ai fini che qui rilevano, introducendo l'art. 4-bis, rubricato "esercizio della professione forense in forma societaria" e abrogando il successivo art. 5, in materia di "delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria".
In particolare, la norma, collocata immediatamente dopo l'art. 4, dedicato alle classiche associazioni tra avvocati e interdisciplinari, ha introdotto la possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria, condizionando tale modalità al ricorrere di determinati requisiti e condizioni, ovvero:
- a livello soggettivo, è consentito a società di persone, società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo dell'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società (comma 1);
- i soci delle predette società devono essere, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni (comma 2, lett. a);
- la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati (comma 2, lett. b);
- i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale e, inoltre, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (comma 2, lett. c).
Al comma 3, poi, è confermato il principio della personalità della prestazione professionale, nonostante l'esercizio in forma societaria. Ne discende che l'incarico può essere svolto solo dai soci in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione richiesta dal cliente e che, in termini di responsabilità professionale per l'incarico svolto, risponderanno sia la società e i soci che il singolo professionista incaricato (comma 4).
In caso di violazione della predetta disciplina, l'art. 4-bis ha previsto:
- l'esclusione di diritto del socio, qualora partecipi alla società tramite società fiduciare, trust o per interposta persona (comma 1) e in caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'Albo nel quale è iscritto (comma 5);
- lo scioglimento e cancellazione della società dall'Albo, in caso di violazione del comma 2, lett. a) e di mancato ripristino delle condizioni richieste entro il termine perentorio di sei mesi (comma 2, lett. a).
2. La richiesta di parere del Presidente del Consiglio Notarile di Milano.
A fronte delle modifiche appena illustrate, il Presidente del Consiglio Notarile di Milano ha richiesto al COA di Milano un parere sulle modalità dper procedere alla costituzione di una società di avvocati, con particolare riferimento alla interdisciplinarietà.
3. Il parere del COA di Milano del 7 febbraio 2018.
Il COA di Milano, all'esito della seduta del 2 febbraio 2018, ha riscontrato la richiesta del Presidente del Consiglio Notarile di Milano con delibera del 7 febbraio 2018.
In primis, relativamente alla interdisciplinarietà, il COA ha premesso che la stessa è prevista dalla Legge professionale forense sia all'art. 4, per le associazioni, che al nuovo art. 4-bis, per le società, potendo in entrambe i casi essere presenti, oltre agli avvocati, anche altri professionisti "iscritti in albi di altre professioni".
Ciò posto, due i profili oggetto della delibera:
- sulla corretta individuazione dell'oggetto sociale, il COA ha accolto positivamente quanto richiesto dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano, ovvero che "la società dichiari, nel proprio oggetto sociale, l'esercizio delle relative professioni oltre a quella forense", riguardando l'attività svolta anche altra attività permessa dagli Statuti delle altre professioni;
- sulla iscrizione della società nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati, il COA ha evidenziato la necessità di attenersi a quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 2, relativamente alla maggioranza dei membri dell'organo di gestione composta da soci avvocati.
E' proprio in merito a tale ultimo profilo che il COA evidenzia la differenza tra Associazione ex art. 4 e Società ex art. 4-bis della Legge professionale forense. Ferma la possibilità di esercizio di attività interdisciplinare con entrambe, il requisito della maggioranza composta da avvocati è previsto solo per la società, essendo presente la figura del socio di capitale, che, invece, è ontologicamente incompatibile e, pertanto, assente, nelle Associazioni.