Pubbl. Sab, 10 Mar 2018
Daspo interno: dalla prossima stagione le società potranno negare l´accesso ai tifosi indisciplinati
Modifica paginaIl Commissario straordinario della FIGC ha imposto un sistema nuovo di gestione alle società che potranno ”daspare” chi non rispetta le regole etiche.
Una novità epocale è stata introdotta nel mondo del calcio, della tifoseria e del rapporto società-tifosi, dal Comunicato Ufficiale n. 15 del Commissario straordinario FIGC dello scorso 7 Marzo, con il quale è stato modificato l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, con l’introduzione del comma 10, come da allegato sub A).
La nuova disposizione - definibile come "daspo interno" - entrerà in vigore per le società professionistiche dalla stagione 2018/2019 e prevede tra le altre cose la possibilità da parte della società di applicare, nei confronti dei tifosi che non rispettino il Codice Etico, misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo, il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
In pratica le società sono obbligate, a pena di salate sanzioni pecuniarie, a fornirsi di un codice di regolamentazione per la vendita dei titoli di accesso e a vendere i titoli esclusivamente ai tifosi che accetteranno e si adegueranno a tale codice, improntato su concetti di rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità. Il codice dovrà prevedere, inoltre, in caso di sua violazione, delle misure afflittive, inerenti la possibilità di acquistare i titoli di accesso, che potranno culminare addirittura nel divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
La nuova norma prevede delle pesanti sanzioni pecuniarie anche a carico della società che non applichi, nel caso concreto, le misure afflittive previste dal proprio codice.
Ecco il testo del nuovo comma 10 dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:
a) preveda, tra l’altro, il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;
b) subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;
c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione di misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo, il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell’inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella seguenti sanzioni:
− euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A;
− euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B;
− euro 50.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.
In caso di mancata applicazione delle misure afflittive previste dal medesimo codice, le società incorrono nelle seguenti sanzioni:
- euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A;
- euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B;
- euro 5.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.