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Pubbl. Ven, 16 Mar 2018

Assegno di mantenimento in favore del coniuge separato: presupposti e criteri di determinazione

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Barbara Druda


La Cassazione con l’ordinanza n. 3709 del 15.02.2018 ha ribadito che ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento rilevino non solo i redditi delle parti ma, più genericamente, tutte le circostanze economicamente apprezzabili tra le quali la mancata produzione di aggiornate dichiarazioni dei redditi.


Sommario: 1. Premessa: effetti della separazione personale tra coniugi; 2. Assegno di mantenimento: presupposti e criteri di determinazione; 3. Conclusioni.

1. Premessa: effetti della separazione personale tra coniugi

La separazione personale tra i coniugi produce effetti sia sul piano dei rapporti personali che sul piano dei rapporti patrimoniali, tuttavia, a differenza del divorzio, non determina la cessazione degli effetti derivanti dal matrimonio ma solo la sospensione o la modifica di alcuni obblighi.

Sul piano dei rapporti personali si producono conseguenze quali, ad esempio, la sospensione dell’obbligo di coabitazione e di assistenza morale. Invece, tra gli effetti patrimoniali si annoverano l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, lo scioglimento della comunione legale nonché, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, l’assegnazione della casa familiare. Inoltre, laddove non si tratti di una separazione giudiziale con addebito, vi è il diritto all’ottenimento di una quota della pensione di reversibilità dell’altro coniuge oltre che la conservazione dei diritti successori.

2. Assegno di mantenimento: presupposti e criteri di determinazione

L’art. 156, I° comma c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Ecco allora che se l’obbligo di assistenza morale viene sospeso in seguito alla separazione personale, lo stesso non può dirsi con riguardo all’obbligo di assistenza materiale. In particolare, dato che con la separazione personale il vincolo coniugale rimane in essere, il legislatore ha voluto evitare che il coniuge economicamente più debole subisse un peggioramento della propria condizione di vita come conseguenza della separazione[1].

La corresponsione dell’assegno è disposta con la sentenza che statuisce la separazione oppure, come avviene più frequentemente, con i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti; tuttavia, affinché l’Autorità Giudiziaria disponga in tal senso è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti.

Anzitutto il coniuge avente diritto deve inserire una specifica richiesta all’interno della domanda di separazione, non potendo il Giudice statuire ex officio sul punto.

In secondo luogo è necessario che il coniuge richiedente «non abbia adeguati redditi propri», ossia versi in una condizione economica tale da non consentirgli di beneficiare dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quindi, a differenza di quanto accade in caso di divorzio, per l’ottenimento dell’assegno non è necessario che i redditi del coniuge richiedente siano tali da non consentirgli di provvedere al proprio sostentamento, ma è sufficiente che siano inidonei a farlo beneficiare del tenore di vita matrimoniale[2], cioè di quelle stesse potenzialità economiche di cui godeva in precedenza[3].  

Inoltre, al coniuge richiedente non deve essere stata addebitata la separazione, cosa che accade laddove lo stesso con il proprio comportamento abbia violato i doveri coniugali così causando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Infine, è necessario che il coniuge obbligato disponga di mezzi economici idonei.

Verificata la sussistenza di tutti i suddetti presupposti, e quindi accertato l’an debeatur, l’organo giudicante potrà passare allo step successivo avente ad oggetto la determinazione del quantum debeatur.

Sui parametri utili alla quantificazione del mantenimento si è formata una vasta giurisprudenza la quale ha precisato che non si debba tenere conto solo ed esclusivamente dei redditi delle parti ma che, più genericamente, rilevino tutte le circostanze valutabili in termini economici. In particolare, sul criterio rappresentato dalle “altre circostanze” la Suprema Corte si è espressa più volte, da ultimo con l’ordinanza n. 3709 del 15.02.2018. Nel provvedimento de quo gli Ermellini hanno specificato che gli elementi diversi dal reddito siano da identificarsi in tutti quegli elementi fattuali apprezzabili economicamente, precisando altresì che degli stessi non sia necessaria una determinazione in via aprioristica essendo sufficiente, per la loro rilevanza, l’idoneità ad incidere sulle condizioni economiche delle parti[4]. La Cassazione si è poi premurata di chiarire che non sia essenziale l’accertamento del loro esatto ammontare essendo sufficiente una ricostruzione affidabile e verosimile che può essere effettuata anche tramite presunzioni semplici. Ad esempio, nell’ordinanza de qua la Corte ha statuito che tra le circostante diverse dal reddito rilevanti per la quantificazione dell’assegno vi rientri anche la mancata produzione di aggiornate dichiarazioni dei redditi.

3. Conclusioni

In conclusione, una volta verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la concretizzazione del diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento, il Giudice deve procedere alla determinazione del quantum e a tal fine deve prendere in esame sia il reddito delle parti che tutte le altre circostanze apprezzabili in termini economici, tra le quali vi rientra la mancata produzione di dichiarazioni dei redditi aggiornate.  

 

[1] U. BRECCIA et al., Diritto Privato, Tomo III, Utet Giuridica, 2010, p. 1130.
[2] Prima della rivoluzionaria sentenza n. 11504 pronunciata dalla Cassazione il 10.05.2017, anche per l’assegno divorzile an e quantum debeatur venivano determinati avendo riguardo al tenore di vita matrimoniale. Invece, con la suddetta pronuncia la Corte ha adottato un’interpretazione maggiormente rispettosa del dato normativo prevedendo che il diritto all’assegno sorga solo nel caso in cui il coniuge economicamente più debole non abbia redditi adeguati a provvedere al proprio sostentamento.
[3] Cfr. U. BRECCIA et al., op. cit., p. 1130.
[4] Nell’ordinanza in esame si richiamano altresì Cass., sent. 17199 del 11.07.2013, Cass., sent. 605 del 12.01.2017.