Pubbl. Mer, 21 Feb 2018
Notificare il precetto senza prima avvisare il collega: è illecito deontologico?
Modifica paginaUn tema controverso, in materia di osservanza del codice deontologico, è rappresentato dal caso in cui si notifichi un precetto senza prima avvisare il collega. Passiamo in rassegna le principali pronunce sul punto onde stabilire se (e quando!) tale comportamento rappresenti un illecito deontologico.
Per porre in essere una procedura esecutiva, onde consentire il recupero coattivo dei crediti, si pone la necessità di essere in possesso di un titolo esecutivo, dopo di ché, prima di poter procedere col pignoramento, è necessario notificare l’atto di precetto. Suddetto atto (previsto e disciplinato dal codice di rito all’art. 480) che va notificato al debitore, consiste in un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che elasso il termine indicato nel precetto si procederà all’attivazione della procedura esecutiva.
Ciò è quanto previsto dal codice di procedura civile ma qualora l’avvocato notifichi il precetto senza prima avvisare il collega, si può configurare un illecito deontologico?
L’art. 22 del codice deontologico forense, in merito al rapporto di colleganza, sancisce che “l'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.
Da tale premessa, le SS.UU. con la sentenza n. 27214/2009 si erano pronunciate ritenendo che "viola l'art. 22 del codice deontologico forense l'avvocato che sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia - in relazione alle condizioni economiche del debitore - del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale, e pur in essenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza - notifichi al debitore atto di precetto (così aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva".
Pertanto, i giudici di legittimità avevano stabilito che “costituisce illecito disciplinare la violazione, da parte dell'avvocato, del dovere di lealtà e correttezza nei confronti del collega di controparte, dovere la cui osservanza può anche richiedere, in talune circostanze, di informare l'avvocato di controparte circa le iniziative intraprese a tutela delle ragioni del proprio assistito” (richiamando l’orientamento già espresso dalle SS.UU. con la sent. n. 6188/2003). Dunque, veniva sancito, implicitamente, che per rispettare il dovere di lealtà e correttezza dettato dal rapporto di colleganza previsto ex art. 22 del codice deontologico forense, l’avvocato che avesse una sentenza favorevole per il proprio cliente, dovesse dare avviso all’avvocato avversario delle intenzioni di azionare la procedura esecutiva.
Dello stesso tenore anche la successiva pronuncia, sempre resa a SS.UU., n. 13797/2012 con cui, richiamandosi alle precedenti decisioni, veniva ribadito che qualora il legale notificasse il precetto senza darne avviso al collega incorrerebbe in sanzione disciplinare per violazione del codice deontologico forense. Si palesa, per tutto ciò, un solido orientamento giurisprudenziale che prevede si configuri illecito disciplinare per l’avvocato che notifichi il precetto senza prima darne avviso all’avvocato avversario.
Anche il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 9/2016 aveva confermato l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendo che “commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che, in assenza di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito, ometta di comunicare al debitore l'esatto ammontare dell’importo vantato dal creditore suo assistito, e proceda invece alla notifica di un atto di precetto per ottenerne il pagamento ovvero viola i doveri di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione, l’avvocato il quale, ottenuta sentenza di condanna favorevole al proprio assistito, ometta di comunicare al collega di controparte sia l'esatto ammontare della somme dovute dal debitore, onde consentire a questi il spontaneo adempimento, e sia la propria intenzione di dar corso all’azione esecutiva, e proceda (in tempi estremamente solleciti dal deposito della sentenza) alla notifica dell’atto di precetto così determinando sia un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e sia un ingiustificato nocumento all’immagine professionale della collega di controparte agli occhi della propria assistita”.
Si ponga, inoltre, attenzione riguardo una precisazione posta in suddetta pronuncia che puntualizza come l’illecito deontologico si ponga per l’ipotesi in cui l’avvocato “proceda (in tempi estremamente solleciti dal deposito della sentenza) alla notifica dell’atto di precetto”: si può, dunque, dedurre che l’illecito si concretizzi nell’ipotesi in cui l’avvocato abbia provveduto alla notifica del precetto in tempi particolarmente solleciti, ragion per cui, qualora sia invece trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla notifica dell’atto esecutivo senza che vi sia stata né richiesta dei conteggi né formulazione di una proposta, non si configuri alcun obbligo in capo all’avvocato di avvisare il collega dell’intenzione di procedere alla notifica del precetto.
Infine, è doveroso porre l’attenzione sulla recente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense che, con la sent. 185/2017, ha specificato i casi in cui si configurerebbe l’illecito deontologico, precisando che questo non è integrato ogni qual volta sia notificato il precetto all’avvocato avversario senza avvertirlo ma soltanto quando il difensore abbia richiesto i conteggi ovvero formulato una proposta!
Questo orientamento non rappresenta una novità in quanto già con sentenza n. 149/09 il Consiglio Nazionale Forense aveva ritenuto che “non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso alla esecuzione”.
Infatti, nel caso di specie, l’avvocato ricorrente veniva accusato di aver posto in essere una serie di atti al fine di intraprendere l’azione esecutiva nonostante il debitore avesse manifestato la volontà di adempiere: il COA aveva ritenuto che tale condotta, anche se non risulta espressamente vietata, integri un illecito disciplinare ponendosi in contrasto col dovere di lealtà e correttezza previsto dal codice deontologico forense. Tuttavia l’avvocato ricorrente aveva provato di aver notificato il dispositivo e di aver, una settimana dopo, inviato un fax all’avvocato esponente al fine di conoscerne le determinazioni in merito alla possibilità di uno spontaneo adempimento; quest’ultimo non aveva però né richiesto i conteggi né tantomeno formulato una proposta per il bonario componimento onde evitare la messa in mora del debitore. Alla luce di tutto ciò, il CNF con la recente pronuncia n. 185/2017, con cui conferma quanto era già stato previsto dalla precedente pronuncia n. 149/2009, ha ritenuto che “l’avvocato non è tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente dell’intenzione di porre in essere la sentenza, salvo che non sia stato espressamente richiesto il conteggio delle somme dovute ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato”.
In virtù di tutte le pronunce appena esposte, è lecito dedurre che il mancato avviso all’avvocato difensore del debitore di voler procedere all’inoltro del precetto rappresenti illecito deontologico soltanto nei casi in cui l’avvocato avversario avesse richiesto i conteggi ovvero formulato una proposta dimostrando, così, la volontà del debitore di voler adempiere spontaneamente ed immediatamente. Qualora invece la controparte non abbia richiesto né i conteggi né abbia formulato alcun tipo di proposta, è lecito il comportamento dell’avvocato che, senza darne alcun avviso, provveda alla notifica del precetto: il CNF ha infatti precisato che “il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso alla esecuzione”.