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Pubbl. Mer, 14 Feb 2018

Foro esclusivo di competenza: la clausola deve essere specifica

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Simona Rossi


La Suprema Corte con la recentissima ordinanza n. 1838 del 2018 ha stabilito che, perché sia valida la clausola di esclusività del foro competente prevista nel contratto, questa deve essere espressa, risultando inidonea la generica espressione “per qualsiasi controversia”.


Sommario: 1. Il caso; 2. La decisione della Suprema Corte; 3. Osservazioni.

1. Il caso.

Nel caso de quo la Società X si opponeva a decreto ingiuntivo eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello pattuito dalle parti nel contratto: all'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto era, infatti, previsto che “per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano”.

Il Tribunale di Siena aveva accolto l’eccezione sollevata in quanto la previsione di tale clausola andava considerata come una chiara manifestazione di volontà delle parti di derogare al foro ordinario, ritenendo che “poichè le parti, pur non avendo definito il foro convenzionale esclusivo, con l'espressione "per ogni controversia" avrebbero espresso tale esclusività”, aveva, pertanto, dichiarato che la competenza a decidere spettasse al Tribunale di Milano, in osservanza di quanto previsto dall’art. 29 comma 1 c.c., e veniva conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la società opposta proponeva però regolamento di competenza evidenziando come la giurisprudenza avesse chiarito che, affinché sia valida la possibilità di derogare alla competenza come previsto ex art. 29 c.c., è necessario sia prevista una competenza esclusiva in maniera espressa ed inequivocabile.
La ricorrente (ossia la società opposta) evidenziava come, invero, la clausola contrattuale “sarebbe generica e comunque mancante della indicazione espressa di esclusività del foro convenzionale”.
La resistente (ossia la società opponente) depositava memorie con cui adduceva, invece, richiamando talune pronunce giurisprudenziali, che “in mancanza dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di sinonimi, l'esclusività del foro convenzionale può desumersi dal tenore del contratto e dalla interpretazione della comune volontà delle parti”.

2. La decisione della Suprema Corte.

Con l’ordinanza n. 1838/2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al regolamento di competenza proposto, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., rilevando che, tenuto conto che nell’accordo sottoscritto dalle parti la clausola in merito al foro competente è prevista nel seguente modo: "Foro competente - Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano", si rende evidente che tale espressione non sia sufficiente ad esprimere l’esclusività del foro.

I giudici hanno ritenuto di non doversi discostare dai precedenti orientamenti giurisprudenziali, per cui "la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge" [1]e, specificamente, è stato chiarito che l'espressione "per qualsiasi controversia" si  mostra inidonea a identificare un foro esclusivo in quanto diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo in cui si ha l’applicazione del foro convenzionale[2].

Tenuto conto di ciò, i giudici hanno accolto il ricorso e, ritenuto che non fosse stato pattuito un foro convenzionale esclusivo, hanno rimesso il giudizio innanzi al Tribunale di Siena per il proseguimento del giudizio.

3. Osservazioni.

Il codice di rito stabilisce quale sia il giudice competente e, generalmente, si fa riferimento al tribunale di residenza del convenuto ma all’art. 29 è lo stesso codice a prevedere la possibilità in capo alle parti di derogare alla previsione codicistica; escluso il caso in cui si tratti di cause riguardanti i diritti del consumatore, per cui è stabilita la competenza inderogabile del foro ove abbia residenza il consumatore (si noti che poiché si tratta di una norma posta a tutela del contraente debole, la competenza del foro del consumatore risulta soltanto “relativamente” inderogabile in quanto il consumatore stesso potrà derogarvi potendo scegliere il foro del professionista qualora lo ritenga più vantaggioso [3]).

Nelle altre ipotesi, invece, a norma dell’art. 29 c.p.c., si può ,dunque, prevedere nel contratto un foro diverso ma, si badi bene, al comma 2 è la stessa norma a chiarire che “l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.

Ragion per cui, come si è avuto modo di evidenziare, la clausola “per ogni controversia sarà competente il foro X” risulta inidonea ad attribuire al giudice designato competenza esclusiva.

Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che ciò venga sancito in maniera espressa ed inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola; altrimenti, l’accordo non porrà in essere l’esclusività del foro prescelto ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a quelli già previsti.

Infine, è giusto ricordare che una solida giurisprudenza ritiene che l’inserimento della clausola con cui viene previsto un foro esclusivo dalle parti è considerata vessatoria (anche se in talune pronunce la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il carattere di vessatorietà sia riferibile soltanto ai casi di contratto per adesionem[4]). Alla luce di ciò, affinché tale clausola sia considerata validamente apposta si rende necessario che vi sia la doppia sottoscrizione, in osservanza di quanto previsto ex artt. 1341 e 1342 c.c. ma, come chiarito dalla Cassazione, la sottoscrizione deve riguardare le clausole di carattere vessatorio, “non ritenendosi valido il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto” [5].

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Nell’ordinanza veniva richiamata la massima espressa dalla Cass. sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376, che si esprime sulla linea di Cass. sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; e da ultimo è conforme Cass. sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707.
[2] Così la Cass. sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449.
[3] Cass. sez. 6, ord. 8 febbraio 2012 n. 1875)
[4] Tribunale, Busto Arsizio, sez. III civile, ordinanza 28.10.2014
[5]Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.” Così la Cass. Sez. VI - 2 ord.n. 9492 (rv. 622649)