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Pubbl. Gio, 25 Gen 2018

Cos´è l´elezione di domicilio: normativa e giurisprudenza a confronto

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Alessio Latini


Breve rassegna giurisprudenziale sui profili maggiormente dibattuti del domicilio e della residenza.


Sommario: 1. Domicilio, residenza e dimora; 2. Le sede delle persone giuridiche; 3. L'elezione di domicilio ex art. 47 c.c.; 4. Conclusioni.

1. Domicilio, residenza e dimora.

Il codice civile, al Libro I (Delle persone e della famiglia), Titolo III, tratta "Del domicilio e della residenza", due istituti giuridici sui cui effetti è necessario svolgere le seguenti considerazioni.

Così vengono definiti dall'art. 43 c.c.: 
"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"

Occorre poi considerare finanche la dimora, che consiste nel luogo in cui la persona abita o permane in modo temporaneo e non abituale (1).

Analizzando la definizione civilistica del domicilio (2), per dottrina e giurisprudenza costante si distinguono due elementi, oggettivo e soggettivo. Il primo è caratterizzato dal presupposto della presenza obiettiva dagli affari e degli interessi in un determinato luogo, il secondo è commisurato all'intenzione di fissare proprio in quel determinato luogo il proprio centro.

Ai sensi dell'art. 45 c.c., ciascun coniuge può fissare il domicilio liberamente, a seconda del luogo in cui hanno sede i propri interessi ed affari (3). Il minore, al contrario, ha il proprio domicilio nel luogo di residenza della famiglia o nei casi di separazione, scioglimento e cessazione effetti civili del matrimonio, presso il genitore con cui convive. Infine l'interdetto ha il domicilio del tutore (per il minore e l'interdetto, si parla, infatti, di domicilio legale o necessario).

Similmente, per  la residenza occorre evidenziare che la sentenza della Cassazione n. 25726/2011 distingue due elementi: l'elemento oggettivo della permanenza e l'elemento soggettivo di abitarvi stabilmente, che si può evincere dalla circostanza di tenervi stabili relazioni sociali e dalle abitudini di vita. Questo anche quando la persona si rechi a lavorare e svolgere altre attività fuori dal comune di residenza (Cass. Sent. 1738/86).

La rilevanza giuridica del domicilio e della residenza, come evidenziato in premessa, è comprovata altresì dalla circostanza che nel momento in cui la persona decide di trasferirli, è tenuto a una serie di adempimenti prescritti dall'art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare deve procedere ad una doppia dichiarazione, una effettuata al Comune da cui si trasferisce, e l'altra invece al Comune presso cui si trasferisce.

Lo scopo della norma è evidentemente quello di permettere a terzi di conoscere tale trasferimento e per l'effetto renderlo opponibile a quest'ultimi. Al contrario, se le dichiarazioni suddette non vengono effettuate, il trasferimento non è opponibile ai terzi che dimostrano la propria buona fede.

Per di più, sempre a norma dell'art. 44 c.c., nei casi in cui residenza e domicilio coincidono, questo si considera trasferito congiuntamente alla residenza, se non viene resa apposita dichiarazione nell'atto in cui si denuncia il trasferimento della residenza. Se ciò non avviene, il trasferimento del domicilio non è opponibile nei confronti di terzi in buona fede.

A tal proposito, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in varie occasioni.

Nella sentenza n. 21370/11, oltre a specificare che il domicilio è caratterizzato non solo come centro degli affari ed interessi, ma anche dei rapporti morali, sociali e familiari, si è affermato che devono essere inequivocabilmente accertati sia il concreto trasferimento del domicilio che la volontà di addivenire a ciò, ben potendo la persona tornare,seppur per brevi periodi, nel domicilio originario, senza mostrare la volontà di trasferirlo altrove.

Di  particolare interesse è anche la sent. n. 21916/2006 della Cassazione che afferma la possibilità per la persona che intende trasferire la propria residenza e domicilio di utilizzare un unico documento, in quanto l'art. 44 c.c. nulla dice in proposito e perché " gli artt. 13, comma 2, e 18, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) — con i quali le predette norme codicistiche devono essere coordinate — stabiliscono che siffatte dichiarazioni, da redigersi utilizzando un «modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica» devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che le ha ricevute «al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione» ".

Infine, nei casi in cui si contesti la notifica di un atto, considerata la presunzione abitativa generata dalle certificazioni anagrafiche, è necessario accertare che le dichiarazioni di trasferimento siano avvenute in un momento precedente alla notifica (Cass.sent. n.  662/2000). Proprio alla luce della valenza meramente presuntiva delle certificazioni anagrafiche, occorre considerare che, se si è a conoscenza del trasferimento di residenza, è a quest'ultima che occorre procedere con la notifica, e non a quella risultante dai certificati sopracitati (Cass. sent. 8681/1998).

2. La sede delle persone giuridiche

In merito poi al luogo di rilevanza giuridica per le persone giuridiche, si parla a tal proposito di sede.

Si distingue tra sede legale, che è quella che si evince dall'atto costitutivo e dallo statuto e che proprio per le modalità con cui è portata a conoscenza a terzi viene considerata il domicilio generale della persona giuridica. Occorre precisare tuttavia che il secondo comma dell'art. 46 c.c. stabilisce che, quando la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come  sede anche quest'ultima. La Cassazione ha chiarito con varie pronunce la natura della sede effettiva, da intendere come quel sito in cui si concentrano i poteri di direzione e amministrazione dell'azienda e che può differire dal luogo in cui riceve e consegna la merce, paga i dipendenti o dispone di uno stabilimento (su tutte, Cass. sent. n. 1813/2014).

3. Elezione di domicilio ex art.  47 c.c.

L'art. 47  c.c. introduce un'altra distinzione, in particolare quella tra domicilio speciale e generale.

La persona, in effetti, ben potrebbe eleggere un domicilio per determinati atti e affari, mantenendo in ogni caso il domicilio c.d. generale (art. 43 c.c.) come proprio centro d'interessi. Per espressa previsione normativa, inoltre, tale elezione deve farsi per iscritto e deve escludersi, per l'effetto, che possa avvenire per "factia concludentia" (Cass. sent. n. 25647/2008).

Nella prassi, ciò avviene di sovente nel momento in cui si elegge domicilio presso la studio del proprio difensore al fine di  ricevere gli atti di una causa legale in cui si è parte. La dichiarazione avviene per iscritto generalmente all'interno del mandato e, anche se  contenute in unico atto, procura alle liti e elezione di domicilio sono da considerarsi per la loro stessa natura istituti ben distinti. Pertanto, la nullità della prima, non comporta la nullità dell'elezione del domicilio (Cass. 1162/1998).

L'art. 47 c.c, a tal proposito, è da analizzare congiuntamente all'art. 141 c.p.c., che regola per l'appunto la notificazione presso il domiciliatario, intendendo con la prima quella procedura che permette al destinatario la conoscenza giuridica di un atto.

La normativa in esame prevede dapprima che se l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notifica presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. Inoltre, la notifica ai sensi del 138 c.p.c, mediante consegna nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

Tale tipologia di notificazione è per l'effetto ritenuta concorrente e facoltativa con quella prescritta nell'articolo di legge appena citato.

Come ha avuto modo di chiarire la sentenza della Cassazione n. 13243/2014, l'elezione di domicilio speciale consiste in "un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario". Ne consegue, prosegue la pronuncia, che per i terzi l'accordo tra domiciliante e domiciliatario ha natura meramente  interna e finché non interviene una revoca da parte del primo, lo stesso ben può notificare gli atti presso il domiciliatario. In altri termini, il terzo deve essere stato posto nelle condizioni di conoscere circa l'intervenuta revoca e per l'effetto essere posto nelle condizioni di poter eseguire la notifica in altro luogo.

Inoltre, in considerazione della deroga apprestata al domicilio c.d. generale, occorre interpretare in modo piuttosto restrittivo l'elezione di domicilio speciale, e intenderlo valido ed efficace entro i limiti che gli assegna la legge, sia in relazione alla riconducibilità di un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, sia in ordine alla sua durata temporale, quest'ultima strettamente legata al permanere degli effetti giuridici congruenti alla volontà di elezione (Cass. sent. 13561/2005).

La notificazione di un atto presso il domiciliatario deve quindi avvenire per atti che possono considerarsi identificabili con lo scopo per cui è avvenuta l'elezione di domicilio. In ogni caso, pur non catalogabili con tale elezione ed a seconda dei casi di specie, la notifica potrebbe considerarsi nulla -non inesistente-  e per l'effetto sanabile mediante costituzione della parte, se si ravvisano dei collegamenti tra domiciliatario e domiciliante  per la ricezione di quel particolare atto  (Cass. sent. n. 13897/2003).

A tal proposito si segnala inoltre che la Cassazione, con sentenza n. 6947/1995, ha avuto modo di precisare che se non è specificatamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l'elezione di domicilio esplica i suoi effetti solo nel grado per cui è stata conferita (4).

Di particolare interesse è anche la pronuncia per quanto riguarda la ricezione di un atto da parte di un soggetto terzo al domiciliatario. La ricezione senza riserve dell'atto da notificare da parte di un avvocato presso il domicilio eletto dal destinatario, fa presumere, infatti, che lo stesso sia un collaboratore, collega di studio o  che comunque sia autorizzato alla ricezione degli atti (Cass. sent. 4580/2014, Cass. sent. 19737/2014).

Per espressa previsione normativa, essendo evidente il conflitto d'interessi, la notificazione nel domicilio eletto non può avvenire se la stessa è chiesta dal domiciliatario, oppure se quest'ultimo è morto, si è trasferito fuori la sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio. (art. 141 c.p.c., ult. co.).

4. Conclusioni

Gli istituti esaminati presentano in ultimo una certa rilevanza perché permettono di individuare esattamente il luogo in cui è possibile rinvenire una persona. Tale disamina non può che collegarsi a quanto prescritto dalla normativa in merito alle notificazioni e ciò assume aspetti ancora più rilevanti alla luce dell'elezione speciale di domicilio.

In considerazione degli aspetti pratici, l'elezione speciale di domicilio avviene principalmente nel corso di una causa legale, in cui si elegge lo studio del difensore come proprio domicilio speciale. Tale elezione tuttavia, esplica gli effetti solo per gli atti catalogabili con l'elezione suddetta, costituendo una deroga all'istituto del domicilio generale ex art. 43 c.c, ed è quindi circoscritta nel tempo, legata ciò fino a quando non si esauriscono gli effetti giuridici determinati con la nomina volontaria. Unica eccezione ad una lettura piuttosto restrittiva è la circostanza che, seppur l'atto o l'affare non è strettamente identificabile a quanto voluto con l'elezione di domicilio, ma è pur sempre ravvisabile un qualche collegamento, la notificazione è nulla, e non esistente,  quindi sanabile con la costituzione in giudizio.

 

Note

1. Per esempio, quando la persona si trova in villeggiatura o per un periodo di studio all'estero. La dimora ha scarsa rilevanza se non in considerazione della mancata conoscenza della residenza, come nei casi della notificazione (139 c.p.c)

2. Secondo l'art. 14 della Costituzione, il domicilio è inviolabile. Esso gode di riserva assoluta di legge, di giurisdizione, e finanche  delle medesime tutele previste per la libertà personale. E' inteso in modo molto più ampio rispetto alla definizione civilistica, fino a ricomprendere ogni luogo in cui la persona intende escludere terzi per veder tutelata la propria riservatezza  e per l'effetto esercitare i propri diritti ed interessi spirituali, culturali e sociali.

3. Da evidenziare che uno degli obblighi nascenti del matrimonio è quello della coabitazione nel luogo deciso di comune accordo. Tuttavia, come specificato, i coniugi possono avere domicili distinti e finanche residenze diverse, se questo è richiesto, ad esempio, da esigenze lavorative e sempre previo accordo.