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Pubbl. Lun, 22 Gen 2018

Processo tributario: ipotesi di inammissibilità della costituzione telematica

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Salvatore Davì


La costituzione telematica in giudizio, in violazione dei termini di cui all’articolo n. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 15 dicembre 2016, rende inammissibili le controdeduzioni dell’Amministrazione con vittoria delle pretese del contribuente.


La regolare costituzione in giudizio innanzi al giudice tributario del Lazio non può avvenire telematicamente per i ricorsi introduttivi incardinati prima del 15 aprile 2017. Tale contegno processuale lede il principio del contraddittorio rendendo inammissibile la costituzione in giudizio.

Conseguentemente, la mancata regolare costituzione in giudizio della controparte, può far sempre presumere la fondatezza delle tesi difensive del contribuente/ricorrente, laddove il giudice tributario, ravvisi argomentazioni difensive non manifestamente infondate, essendo tenuto, in mancanza di contestazione dovuta alla mancata regolare costituzione, ad accogliere il ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 15901/13/2017 si è pronunciata su un ricorso iscritto a ruolo nel 2015. Il contribuente, contestando l’errato accertamento a mezzo del redditometro per la determinazione del valore di acquisto di un’autovettura usata, trasmise il ricorso in plico alla Commissione Tributaria effettuando un deposito cartaceo dello stesso.

L’amministrazione resistente si costituì in giudizio in via telematica, trasmettendo informaticamente attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) le relative controdeduzioni. Il Giudice Tributario dichiarò quindi inammissibile la costituzione in giudizio dell’amministrazione.

Secondo il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, con riferimento agli organi della giustizia tributaria della Regione Lazio, il deposito di documenti in via telematica è ammesso esclusivamente per i ricorsi iscritti a ruolo con decorrenza dal 15 aprile 2017.

Secondo la Commissione Tributaria, di conseguenza la modalità telematica optata dalla pubblica amministrazione lede il principio del contraddittorio poiché impedisce al contribuente di visionare il contenuto delle controdeduzioni e di rispondere attraverso le memorie illustrative consapevolmente.

Il Giudice ha poi applicato, nel merito, il principio di diritto secondo cui l’amministrazione, nel processo tributario, pur se formalmente resistente, è attrice in senso sostanziale. Ciò determina l’onere, in capo all’amministrazione stessa, di provare puntualmente l’esistenza dei fatti costituitivi la pretesa tributaria; la mancata costituzione in giudizio, pertanto, può ritenersi sufficiente per considerare fondata la difesa del contribuente se sorretta da argomentazioni giuridicamente rilevanti.

È necessario pertanto prestare attenzione al disposto dell’articolo n. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 15 dicembre 2016 (in G.U. 22/12/2016, n. 298) al fine di valutare il termine di decorrenza dell’entrata in vigore del processo tributario telematico per ogni singola Regione italiana.