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Pubbl. Mar, 9 Gen 2018

Il rapporto tra nonni e nipoti è risarcibile anche in assenza di convivenza

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Alessio Latini


La sentenza della Cassazione n. 29332 del 2017 attribuisce un ruolo primario all´effettività e alla consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.


La sentenza della Cassazione n. 29332 del 2017 consolida l'orientamento secondo cui è risarcibile il rapporto nonno-nipote a seguito della morte del primo per fatto illecito altrui e in assenza di convivenza, qualora siano presenti i presupposti che facciano emergere l'effettività del rapporto suddetto.

Occorre tuttavia prendere le mosse, seppur brevemente, dall'istituto della famiglia per come lo stesso si è venuto a delineare principalmente in considerazione della Costituzione del '48, con il precipuo fine di poter meglio contestualizzare la pronuncia in commento.

1. La famiglia e la Costituzione

L'art. 29 della Costituzione definisce la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” e, altresì, degno di menzione è sicuramente l'art. 2 nel momento in cui “riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Il richiamo alla “società naturale” presente nell'art. 29 Cost. ha suscitato numerosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.

I suoi riferimenti giusnaturalistici hanno difatti determinato varie interpretazioni [1], che in ogni caso hanno permesso l'evoluzione complessiva del diritto di famiglia.

Non pochi, alla luce di ciò, sono stati gli interventi della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità di numerose norme del codice civile, in particolar modo per quanto attiene il rapporto tra i coniugi e la filiazione (legittima e naturale), il tutto in relazione al nuovo significato assunto dal concetto di famiglia.

E' pacifico, inoltre, che la famiglia dia vita a una delle più importanti formazioni sociali [2] ove l'individuo svolge la sua personalità fin dal momento della nascita.

Sarebbe oltremodo riduttivo, tuttavia, concentrare l'attenzione solo sulla formazione sociale intesa come famiglia c.d. nucleare, composta dai coniugi e dai figli, escludendo il ruolo di parenti e affini [3] che pure potrebbero assumere funzioni altrettanto importanti.

Proprio a tal fine si rende necessaria una precisazione di questi due aspetti complementari ed egualmente fondamentali della famiglia.

2. Famiglia in senso stretto e in senso ampio

L'istituto matrimoniale, ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, determina la nascita della c.d famiglia nucleare, con precisi diritti e doveri scaturenti nei confronti di genitori e figli.

L'ordinamento sottolinea comunque il ruolo fondamentale della famiglia intesa in senso ampio, che ricomprende finanche i parenti e gli affini. Basti considerare, a mero titolo esemplificativo, la rilevanza giuridica dei legami parentali e di affinità per quanto riguarda la successione legittima, quella necessaria, la rappresentazione, gli alimenti e gli impedimenti matrimoniali [4].

3. Orientamenti giurisprudenziali sulla risarcibilità del danno del rapporto tra nonni-nipoti

In considerazione quindi dell'importanza della famiglia per la formazione dell'individuo e dei rapporti che quest'ultimo tiene con la stessa, ci si domanda legittimamente se può trovare applicazione il risarcimento del danno non patrimoniale [5] anche al di fuori della famiglia intesa in senso stretto, qualora, come nel caso di specie, la morte del nonno per fatto illecito altrui cagioni un pregiudizio per la perdita di una figura affettiva di primaria importanza.

La Cassazione ha, da tempo, già sentenziato positivamente sul punto (su tutte Cass, Sez. Unite, n. 9556/2002) ma con delle importanti differenze.

Un primo orientamento assegna un rilievo primario alla convivenza “quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela anche allargate caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico [...] solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (articolo 2 Cost.)” (Cass. Sez. 3 civ. n. 4253, 16 marzo 2012, che riprende Cass. Sez. 3 civ. n. 6938, 23 giugno 1993, Cass. sez. 1 civ., n. 16222 del 31.7.2015).

Un secondo orientamento, pur assegnando un ruolo importante alla convivenza, non ne fa un elemento discriminante, potendo l'effettività del rapporto tra nonno (o altro parente) e nipote essere desunto anche da altre circostanze [6] (Cass. Sez. 3 civ. n. 15019 del 15/7/2005; Cass. Sez. 3 civ. n. 16716 del 7/11/2003; anche Sez. 4 n. 20231/2012 Rv. 252683, Sez. 3 civ. n. 7128 del 21/03/2013).

4. Conclusioni

In conclusione, è proprio quest'ultimo orientamento, decisamente maggioritario, che la sentenza in esame fa proprio. La stessa, difatti, assegna primaria importanza a “la effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno” e non alla mera convivenza (pur essendo quest'ultima sempre debitamente considerata), valorizzando il ruolo della famiglia intesa in senso ampio per la formazione, il benessere e lo sviluppo di ogni individuo.

La Corte di Cassazione, pertanto, nel caso di specie, accoglie il motivo prospettato dal ricorrente, rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia alla competente Corte d'Appello in diversa composizione.

 

Note e riferimenti bibliografici

1.”Talvolta in tale espressione si è voluto riconoscere una garanzia costituzionale di rispetto dell'autonomia familiare; altre volte si è inteso dare risalto alla idoneità di quella formula a ricomprendere il mutare del costume sociale, con l'evoluzione della famiglia e dei rapporti fra i suoi componenti; altre volte ancora il richiamo alla società naturale è servito a sostenere che la famiglia trova nella sensibilità e nella coscienza sociale i motivi ed i criteri ispiratori della sua disciplina legislativa, non sottomessa ad una superiore ragione politica od economica.” (Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto, Claudio Scognamiglio, “Diritto Privato”, Giappichelli editore, 2011, p 799)

2. Per formazione sociale si intendente quel raggruppamento spontaneo di singoli come la famiglia, sindacati, associazioni, all'interno dell'ordinamento statuale.

3. Art. 74 c.c: “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso capostipite” e art. 78 c.c.: “ l'affinità è il vincolo tra il coniuge e il parente dell'altro coniuge”.

4. Così Luca Nivarra, Vincenzo Ricciuto, Claudio Scognamiglio, “Diritto Privato”, Giappichelli editore, 2011, p. 804

5. Sul danno non patrimoniale Cass. Sez. IV penale, n. 11428 del 09.03.2017 ”La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha chiarito che il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Correttamente, sul punto, il difensore ricorrente richiama il dictum della sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 26972 dell'11/11/2008, che esplica il concetto di danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto).

6. Su tutte Cass Sez IV penale, n 11428 del 09.03.2017 “A ben vedere, tuttavia, ad avviso del Collegio, i due indirizzi paiono assolutamente conciliabili nel senso che al requisito della convivenza va attribuito un valore importante, ma non necessariamente dirimente, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di quei legami affettivi e parentali la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote, zio-nipote.”