Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-14/ADIRITTO PENALE Modifica

Parere di diritto penale: lo scambio elettorale politico-mafioso

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 2558
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Focus Esame Avvocato: esempio di traccia e svolgimento del parere in tema di 416ter c.p., lo scambio elettorale politico mafioso

Parole chiave diritto · scambio · elettorale · politico-mafioso · avvocato

TRACCIA

Tizio, candidato alle elezioni di un piccolo comune siciliano, da sempre militante nella politica locale, nel 2013 intrattiene assidui e non meglio identificati rapporti con l’organizzazione criminale Beta, molto radicata sul territorio, notoriamente dedita ad attività delinquenziali di stampo mafioso. Il candidato, durante lo svolgimento della campagna elettorale, si accorda con l’associazione mafiosa Beta, incaricando la stessa di attivarsi concretamente al procacciamento di numerosi voti nonché al finanziamento della stessa campagna elettorale di Tizio con i proventi illeciti conseguiti dall’associazione mafiosa, così fornendo al candidato un contributo determinante in modo da aiutarlo a vincere al ballottaggio relativo alle elezioni comunali nei confronti del candidato concorrente Caio.

In cambio dell’attività di sostegno svolta dall’associazione, Tizio dal canto suo si impegna a consentire e a favorire, una volta eletto, il sereno svolgimento delle consuete attività economiche in cui è da tempo impegnata l’associazione Beta, tra le altre promettendo di influenzare illegittimamente una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un contratto di fornitura di materiale edilizio per la costruzione di un’opera pubblica. Circostanza quest’ultima emersa dalle evidenze probatorie raccolte nell’ambito di una più ampia operazione investigativa attuata dalla polizia locale, tra le quali si annoverano numerose intercettazioni telefoniche di conversazioni intrattenute da Tizio e vari componenti del sodalizio criminoso.

All’esito delle indagini Tizio viene rinviato a giudizio e successivamente condannato per il reato di cui all’art. 416 ter cod. pen., con sentenza depositata in data 31 ottobre 2017 e notificata il 15 novembre 2017, alla pena di anni dodici di reclusione.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulla vicenda.

SVOLGIMENTO

Con sentenza depositata in data 31 ottobre 2017 e notificata il 15 novembre 2017, Tizio è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per aver promesso, nell’anno 2013, delle utilità all’associazione mafiosa Beta al fine di ottenere, in cambio, numerosi voti per vincere il ballottaggio delle elezioni comunali..

Merita preliminarmente osservare che il delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., in ordine al quale Tizio è stato ritenuto penalmente responsabile, è stato integralmente sostituito dall’art. 1, comma I, Legge 17 aprile 2014, n. 62, con decorrenza dal 18 aprile 2014, prevedendo un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo. In particolare, mentre il testo di legge previgente sanzionava la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro, con pena da anni dieci a quindici di reclusione, la nuova disposizione disciplina la condotta di accettazione della promessa di procurare voti con la modalità mafiosa (comma I) e di promessa di procurare voti con le modalità mafiose (comma II), con previsione di una forbice edittale da anni quattro ad anni dieci di reclusione.

Va, peraltro, rilevato che dall’aprile 2014 l’oggetto dello scambio va individuato nell’erogazione o nella promessa di denaro o di altra utilità. Con la conseguenza che il vecchio articolo 416-ter cod. pen., limitando esclusivamente la punibilità al sinallagma ‘erogazione di denaro versus promessa di voti’, e non anche alle altre utilità, esclude la punibilità di ogni altro tipo di accordo elettorale, non soltanto ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen., ma anche dell’art. 416-bis cod. pen., operando il divieto di irretroattività sfavorevole della norma penale sopravvenuta ex art. 7, paragrafo I, Cedu (essendo  stata la citata Convenzione  ritenuta norma interposta, in riferimento ai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea ex art. 117, comma I, Cost.), nonchè ex artt. 25, comma II, Cost., 2, comma I, cod. pen. e 11, comma I, delle Disposizioni sulla legge in generale.

Tanto premesso, l’azione commissiva di Tizio, consistita nell’essersi impegnato a consentire un sereno svolgimento delle attività economiche all’associazione mafiosa Beta, è divenuta elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen. soltanto dal 17 aprile 2014 (data di entrata in vigore della citata novella di legge), con la conseguenza che al momento della commissione del fatto ascrittogli, la condotta  de qua non era (ancora) prevista dalla legge come reato.

Risalendo, dunque, l’accordo a prima dell’intervenuta novella di legge, va esclusa la responsabilità penale di Tizio a tale titolo.

Non può, tuttavia, non rilevarsi che la condotta di Tizio avrebbe potuto integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 96 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - non contestata dal P.M. e per la quale il Tribunale non è ricorso, sulla base delle risultanze probatorie, alla riqualificazione giuridica del fatto, che non avrebbe, invero, leso il principio inviolabile del diritto di difesa e del giusto processo, come interpretati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’11/12/2007, nel caso Drassich c. Italia –  che sanziona il candidato che per ottenere voti  elettorali «offre, promette o somministra denaro, valori o qualsiasi altra utilità ad uno o più elettori».

Illustrate le siffatte considerazioni inerenti al merito della questione, sul versante processuale, merita rilevare che la sentenza del primo giudice, depositata in data 31 ottobre 2017, è stata notificata il 15 novembre 2017, con la conseguenza che i termini per l’appello non sono ancora spirati, considerato il termine decadenziale di trenta giorni nel caso di deposito della sentenza motivata dal giudice entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo ex artt. 544, comma II, e 585, comma I, lett. b) cod. proc. pen. ovvero di quarantacinque giorni qualora il giudice di primo grado abbia indicato un termine di deposito non superiore ai novanta giorni ex artt. 544, comma III, e 585, comma I, lett. c) cod. proc. pen., decorrenti, nel caso di specie, dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’intervenuta sentenza di condanna.

Ritenuta, dunque, la non definitività della sentenza, si consiglia a Tizio di proporre, avverso la sentenza di condanna, appello, da affidarsi al solo motivo dell’assoluzione in ordine al reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

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Come citare questo contributo

CLAUDIA CARIOTI, "Parere di diritto penale: lo scambio elettorale politico-mafioso" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
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