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Pubbl. Mer, 18 Ott 2017

Il fallimento va in pensione, arriva la liquidazione giudiziale

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Angela Cuofano


Analizziamo brevemente i punti chiave della recentissima riforma della Legge Fallimentare.


Il disegno di legge 2881, approvato pochi giorni fa, ha definitivamente mandato in pensione il fallimento, come conosciuto fino ad oggi.

Delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riforma entro il termine di dodici mesi, il legislatore ha inteso uniformarsi sempre più alla normativa europea in tema di crisi dell'impresa, autorizzando e favorendo una serie di procedure snelle e garantiste al tempo stesso.

Nello specifico, la riforma si articolerà in diverse fasi, che riguarderanno:

  1. le procedure concursuali (R.D. n.267/1942 c.d. legge fallimentare), al fine di ridurne tanto i costi, quanto i tempi, anche responsabilizzando gli organi di gestione;
  2. la disciplina della composizione della crisi di sovraindebitamento (legge n.3 del 2012);
  3. il sistema di privilegi e garanze.

I punti chiave del sistema sono così riassumibili:

  • si elimina la definizione di fallimento, che diventa "la procedura di liquidazione giudiziale dei beni". Questa nuova prospettiva implica il vero punto di forza della news normativa. Il nuovo procedimento, così come articolato, implica due fasi conseguenti fra loro. Una pressochè identica a quella in vigore secondo l'attuale normativa, l'altra, preventiva a questa e stragiudiziaria, nel corso della quale l'imprenditore potrà rivolgersi ad un organo pubblico (istituito pressole Camere di commercio) per intercettare gli indicatori di crisi della propria impresa oppure giungere ad un accordo con i creditori;
  • tale modello processuale si applicherà a tutti i creditori, tranne gli enti pubblici;
  • è integreta la disciplina del concordato con continuità aziendale. Si vuole, infatti, incentivarne l'adozione, ma al contempo scoraggiarne gli abusi. L'impresa ha in ogni caso di corrispondere almeno il 20% dell'ammontare totale dei crediti chirografari ai creditori;
  • e' modificata la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, omologabili anche ove vi aderiscano meno del 60% dei creditori, purché sussistano le circostanze prescritte;
  •  vengono modificati i requisiti di dimensione delle S.r.l., che impongono alle stesse di dotare la propria struttura di un organo di controllo ex art. 14 lett. g) della legge delega. In base alla nuova normativa società meno estese potranno comunque avvalersi di un ausilio;
  • e' estesa la competenza dei Tribunali delle imprese sulle procedure di maggiori dimensioni, mentre le restanti saranno affidate ad un numero ristretto di Tribunali.

Da tutto ciò si evince un sistema meno standardizzato e molto più attento all'esigenze delle società in crisi e delle persone che ne fanno parte.