Pubbl. Lun, 2 Ott 2017
La nuova ”riserva di codice”: un decreto per frenare la proliferazione delle leggi penali speciali
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L´obiettivo è ”dare avvio ad un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi per una futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo dello Stato, secondo un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale.”
Il Consiglio dei Ministri, in attuazione delle deleghe inserite nella Legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando), ha approvato tra gli altri uno schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale”.
L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello di porre di nuovo al centro della produzione legislativa penale il venerando Codice "Rocco" (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398), fulcro da "sempre" del potere sanzionatorio dello Stato.
Il provvedimento, che nasce dai lavori di un’apposita Commissione ministeriale presieduta dal dott. Gennaro Marasca, costituisce l’indispensabile presupposto per una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, conoscenza che consente di dare piena attuazione al principio di legalità anche nei riflessi relativi alla funzione della pena. Da qui, una norma di principio che riserva al codice la tutela penale dei beni essenziali della vita e di protezione della comunità civile. E che, in tal modo, consente di dare avvio ad un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi per una futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo dello Stato, secondo un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale. (cfr. Comunicato del Ministero della Giustizia)
Si tratta, in definitiva, di una incisiva razionalizzazione delle disposizioni normative penali che non mutano nel contenuto ma vengono trasfuse nel Codice Penale e conseguentemente abrogate dalle disposizioni in cui albergano attualmente.
Di seguito la sintesi dello schema di decreto legislativo approvato dal CDM:
Lo schema di decreto consta di 9 articoli.
L’art.1 inserisce, come detto, nel codice penale il principio della riserva di codice.
L’art.2 reca le modifiche al codice penale in materia di tutela della persona e traspone nel codice penale:
- il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione;
- le norme sanzionatorie stabilite per la violazione di misure previste nel codice civile a tutela delle donne e dei bambini vittime di violenza familiare;
- le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi;
- il delitto in tema di doping ritenuto prevalente il profilo di tutela della salute della persona;
- le norme che puniscono l’interruzione di gravidanza non consensuale, nelle forme colposa e dolosa nonché preterintenzionale già contemplate dalla legge 194;
- le disposizioni in materia di tratta delle persone contenute nel codice della navigazione, che prevedono un aggravamento della pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell’equipaggio della nave utilizzata a tale illecito scopo;
- le norme speciali che reprimono il traffico di organi umani mediante modifica dell’articolo 601-bis c.p.;
- la disciplina già contenuta nella cd. legge Reale, in tema di “discriminazione razziale etnica nazionale e religiosa”.
L’articolo 3 contiene modifiche in tema di tutela dell’ambiente. Si è provveduto a inserire il delitto di traffico illecito di rifiuti nel titolo dedicato ai reti ambientali senza operare ulteriori interventi sconsigliati dalla natura organica del TU ambientale di riferimento. L’articolo 4 reca modifiche a tutela del sistema finanziario.
Sono quindi inseriti:
- il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione, che tutela l'ordine pubblico economico e la fede pubblica; la disposizione del tutto estranea al testo normativo di riferimento dedicato alla prevenzione del riciclaggio è risultata adeguatamente inseribile nel codice penale;
- il delitto di trasferimento fraudolento di valori, la cd. intestazione fittizia di beni, reato questo volto alla repressione delle condotte elusive della normativa antimafia di prevenzione. L’articolo 5 interviene sulla materia dell’ordine pubblico e traspone nel codice penale:
- le circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero di delitti con finalità di terrorismo;
- le attenuanti collegate alla dissociazione;
- l’aggravante del reato transnazionale destinata ad operare tutte le volte che un determinato reato, punito con pena superiore a quattro anni di reclusione, sia caratterizzato dal contributo offerto nella fase di organizzazione o nella sua esecuzione da un gruppo criminale operante in più paesi.
L’articolo 6 interviene sulla confisca allargata.
L’articolo 7 contiene l’elenco delle abrogazioni conseguenti alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
L’articolo 8 contempla disposizioni di coordinamento. L’articolo 9 contempla la clausola di invarianza finanziaria.