Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

Cos´è e come difendersi dallo Scout Speed

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 2414
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Abstract

Possibilità e limiti dell´ultimo tipo di autovelox introdotto per monitorare la velocità dei veicoli: lo Scout Speed.

Parole chiave difendersi · possibilità

Scout speed. Questo il nome di quello che si preannuncia come l'ultimo - e forse più micidiale - tipo di autovelox. Grazie a questo ultimo ritrovato, previsto dall'ultima legge di Stabilità, si assiste ad una vera e propria rivoluzione nei canoni tradizionali del controllo automatico di velocità.

Dimentichiamo, invero, il mero sistema "tutor" o altri a quest'ultimo collegati.

Se il loro presupposto era quello di rilevare la velocità automaticamente al passaggio dell'autovettura davanti al sistema di pannelli elettronici, lo Scout Speed si basa, curiosamente, sul principio opposto.

Infatti, il macchinario che permette di rilevare la velocità non è più una presenza statica su strada e autostrade, ma viene inserito direttamente all'interno di un'autovettura della polizia che, muovendosi, può osservare la velocità delle vetture. 

L'auto in questione viene definita "civetta" e diventa uno strumento potentissimo in capo all'Autorità. Essa è infatti in grado di osservare la velocità di tutte le vetture, sia che procedano nel suo stesso senso di marcia, che in senso opposto. L'automobilista che non rispetti i limiti di velocità e si imbatta, causalmente, nell'auto civetta sarà dunque contravvenzionato.

Questo sistema, già "caino" di per sè, diventa tremendo se si pone l'attenzione a due circostanze fondamentali.
La prima è che questo tipo di sistema non prevede alcun obbligo di segnalazione preventiva per le sue modalità di funzionamento e la seconda è che esso è del tutto invisibile agli occhi dell'ignaro guidatore che, dunque, non può più giocare con la classica manovra del "frena e riaccelera".

Come difendersi dallo Scout Speed?

La prima domanda che si pone il privato cittadino riguarda la possibilità di ricorrere contro la multa che reca la "firma" del sistema Scout Speed.

In particolare, la querelle involge l'obbligo della segnalazione preventiva del macchinario.

La questione è stata anche oggetto di una recente pronuncia da parte del Giudice di Pace di Reggio Emilia.

La Pubblica Amministrazione sostiene infatti che lo Scout Speed non debba essere segnalato, in base al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 15 agosto 2007, che esclude l'obbligo di presegnalazione in caso di controlli dinamici, in cui - va osservato - viene meno anche l'obbligo di visibilità dell'apparecchio.

Nella sua valutazione discrezionale, il Giudice ha tuttavia ritenuto la validità della norma di rango superiore, l'art. 142, comma 6-bis, Codice della Strada. Segnatamente, il Giudicante si richiama a quanto stabilito dall'articolo in esame, considerandolo norma di rango superiore a cui il decreto ministeriale deve sottostare.

Ebbene, dalla sua formulazione e interpretazione non si ricava in alcuna parte l'esclusione a cui fa riferimento il decreto. Quindi, non essendoci segnalazione di preavviso, il mero accertamento della velocità non può, in alcun caso, portare alla sanzione.
Tra l'altro, bisogna considerare che i vigili avrebbero potuto anche contestare immediatamente la violazione, posto che il veicolo incriminato era in avvicinamento. 

Ciò posto, lo Scout Speed è soggetto, come tutti gli apparecchi autovelox, all'obbligo, sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.113/2015, di periodica taratura.
L'automobilista multato ha dunque sempre diritto all'esibizione del certificato di taratura; in mancanza di esso la contravvenzione è nulla.

In conclusione, si tratta di un territorio farraginoso e aleatorio, sia riguardo alle concrete modalità di utilizzo del sistema, sia circa la possibilità di presentare ricorso.

Nel dubbio, meglio non premere il piede sull'acceleratore.

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ANGELA CUOFANO, "Cos´è e come difendersi dallo Scout Speed" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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