ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 31 Ago 2017

La contestazione differita deve essere giustificata dalla Pubblica Amministrazione

Modifica pagina

Simona Rossi


Affinché la contestazione differita dell’infrazione e la sua conseguente sanzione irrogata sia legittima è necessario che la Pubblica Amministrazione la giustifichi: l’indicazione della ragione rende ammissibile la contestazione differita senza che poi il giudice possa sindacare a tal riguardo in quanto tale modalità rientra nelle scelte organizzative dell’amministrazione.


La Suprema Corte, con la sentenza n. 18156 del 2017, si è pronunciata su un ricorso proposto da un cittadino che si era visto rigettare il suo appello dal Tribunale di Torino avverso la sentenza del Giudice di Pace con riguardo ad una sanzione amministrativa, sul presupposto che il motivo d’appello fosse generico e quindi inammissibile e, pertanto, che tale inammissibilità fosse assorbente rispetto agli altri motivi di censura.

I giudici di legittimità hanno osservato che il verbale impugnato indicava i motivi della mancata contestazione immediata ed hanno ribadito quanto già più volte affermato in diverse pronunce ossia “il principio secondo il quale, a norma dell’articolo 200 del Codice della Strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’articolo 201 del CdS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine  stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta”.

Con riguardo al limite del sindacato giurisdizionale, bisogna infatti rammentare come la Cassazione abbia chiarito in più occasioni (Cass. Civ. n. 1373/2006; Cass. Civ. n. 4538/03) come nel giudizio di opposizione avverso sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, al giudice ordinario vada riconosciuto il potere di sindacare il provvedimento amministrativo che rappresenta il presupposto dell'azione, ma solo sui vizi di legittimità (incompetenza, violazione della legge, eccesso di potere) non potendosi però sostituire all’Amministrazione negli accertamenti e valutazioni nel merito in quanto la scelta in concreto degli strumenti adeguati per il raggiungimento degli interessi della PA “sono di competenza esclusiva degli organi cui è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate”.

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha anche sottolineato come “l’art. 384 del regolamento di attuazione del c.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo”.

La contestazione immediata “deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi”.

Inoltre, i giudici hanno sottolineato come l'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione” anche qui ponendo in evidenza come in sede giudiziaria non vi sia margine di sindacabilità a tal proposito dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione”.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva lamentato nell’appello che si trattava di un dispositivo di un velocimetro che non richiedeva accertamento remoto né dispositivo di rilevamento a distanza ma i giudici non si sono pronunciati sul punto limitandosi a chiarire la circostanza della contestazione differita che, dunque, va giustificata nel verbale ma senza che, nel giudizio, di opposizione, il giudice possa sindacare a tal riguardo in quanto rientra nelle scelte organizzative dell’amministrazione.