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Pubbl. Dom, 8 Feb 2015

Contribuenti ed istanza d´interpello: quando e come presentarla

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Editoriale a cura di


E´ qui in approfondimento la disciplina dell´interpello, quale istanza per richiedere chiarimenti in ordine all´interpretazione di norme tributarie.


A cura di Matteo Consiglio ed Alessia Gargione

L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una disposizione tributaria obiettivamente incerta, da applicare a casi concreti e personali.

Nel nostro ordinamento sono presenti diverse forme di interpello:
1. Interpello “ordinario”, previsto dall'articolo 11 della legge n.212/2000 (“Statuto diritti del contribuente”): consente ad ogni contribuente di chiedere un parere riguardo ad un caso concreto e personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione;
2. Interpello “speciale” (antielusivo), disciplinato dall’articolo 21 della legge n. 413/1991: consente al contribuente, che ritenga di dover porre in essere un'operazione che sembra elusiva, di acquisire un parere sulla corretta applicazione delle specifiche norme in materia. Tale procedura riguarda diverse fattispecie legislativamente determinate.
3. Interpello disapplicativo della disciplina antielusiva, previsto nell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73: consente al contribuente di dimostrare che per determinate operazioni, non sussistono elementi di elusività, e di chiedere dunque la disapplicazione delle norme antielusive specifiche al caso.

L’art.11 dello Statuto dei diritti del contribuente, riguardante l'interpello ordinario, prevede il diritto di presentare all’Agenzia delle entrate “circostanze e specifiche istanze” con cui, può essere richiesto un parere circa l’interpretazione di una disposizione tributaria, con riguardo ad un caso concreto e personale.
L’istanza di parere dev’essere inoltrata alla Direzione Regionale dell’Agenzia, che deve rispondere per iscritto, con annessa motivazione, entro 120 giorni. Nel caso in cui l’Amministrazione ignori l’istanza, questo silenzio sarà qualificato come assenso.

Le condizioni per le quali è possibile richiedere istanza di interpello ordinario sono legislativamente determinate e sono:

1. Che l’istanza concerna una disposizione la cui interpretazione si presenta obiettivamente incerta. Non si sarà dinanzi ad una condizione di incertezza “qualora l’amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota”;
2. Che l’interpretazione della disposizione riguardi un caso personale e concreto. L’istanza non potrà essere presentata, ad esempio, a scopo accademico, ma solo da chi svolge un’attività che comporta l’applicazione delle norme cui si riferisce l’interpello;
3. Che l’istanza sia preventiva. Dovrà, cioè, riguardare, ad esempio, l’applicazione di una disposizione di significato incerto, da applicare in una dichiarazione dei redditi non ancora presentata.

L’amministrazione non è tenuta a rispondere se non sussistono i presupposti sostanziali dell’istanza, o se l’istanza è formalmente invalida come nel caso, ad esempio, di istanza non sottoscritta.
Potrà accadere che l’istanza venga presentata non da un solo contribuente ma da una pluralità di contribuenti ed allora, in questo caso, l’Amministrazione avrà la possibilità di poter rispondere con una sola risposta collettiva mediante una circolare o una risoluzione.
Nel caso in cui la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di 120 giorni, il silenzio, significa che l’Agenzia concorda con l’interpretazione e con il comportamento prospettati dal richiedente. In tal modo al contribuente è garantita la risposta dell’Amministrazione e sarà, allo stesso tempo, garantita la sua interpretazione in forza del principio di affidamento che comporterà per l’Amministrazione il divieto di operare atti contrastanti con il parere reso, in ragione dell’assenso scaturito dal silenzio. Difatti, l’Amministrazione, non potrà operare atti d’imposizione o atti sanzionatori che contraddicano la risposta data a quel quesito, in quanto verrebbero tacciati di illegittimità.
In ogni caso, il parere reso dall’Agenzia, espresso o tacito, vincola “con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello”, in quanto, la norma mira a circoscrivere l’efficacia del parere per la singola questione di quel determinato contribuente.

La normativa sull'interpello ordinario, viene richiamata espressamente dall'art. 167 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi)  che disciplina, insieme all'art. 168, l'interpello sulle società estere controllate (“Controlled foreign companies"). Per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera, il contribuente deve interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria, secondo la procedura dell'interpello ordinario e dimostrare la sussistenza di determinati presupposti indicati al comma 5 dell'art.167.

Il quadro generale che compare da una disamina sull'interpello è, prima facie, tutt'altro che di agile utilizzo e negli ultimi anni il numero delle domande inviate al Fisco è sempre aumentato (si è passati dai 2mila chiarimenti richiesti nel 2001 agli oltre 20mila del 2013), creando non pochi problemi all'Agenzia delle Entrate.
L'esigenza di un riordino sistematico è stata avvertita anche dal Parlamento che, con la legge delega n.23 dell'11 marzo 2014, ha dato indicazioni (anche se vaghe) al Governo per la revisione di un sistema fiscale, improntato ad una maggiore equità e trasparenza ed orientato alla crescita.
Gli obiettivi prefissati dal legislatore sono:

  • maggiore omogeneità nelle risposte, per evitare futuri contenziosi;
  • maggiore tempestività nella redazione dei pareri;
  • eliminazione degli interpelli obbligatori che non danno reali benefici;
  • introduzione di forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

Valido strumento per ottenere una maggiore omogeneità potrebbe essere la pubblicazione delle risposte o almeno di una parte di esse.

Di certo, nel futuro, si mira ad una riduzione della disciplina dell'interpello, ma non delle garanzie dei contribuenti di cui esso è espressione. Prima di procedere con misure riparatrici sarebbe però corretto ricordare che, un espediente idoneo ad arrestare parzialmente le istanze, potrebbe essere la creazione di norme tributarie più chiare e meno adatte a multiple interpretazioni.