Pubbl. Sab, 19 Ago 2017
Biglietti dei musei con il credito telefonico
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La Legge 4 agosto 2017, n. 124, quale legge annuale per il mercato e la concorrenza, tra le tante novità ha introdotto la possibilità di consentire il pagamento di biglietti per musei e luoghi culturali anche tramite credito telefonico. Entrata in vigore del provvedimento il 29 agosto 2017.
La nuova legge per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124 - GU n. 189 del 14-8-2017 e in vigore dal 29-8-2017), insieme a tante altre novità, introduce la possibilità per gli istituti e luoghi di cultura e gli organizzatori di manifestazioni culturali, di consentire l'acquisto dei biglietti di ingresso tramite credito telefonico o altri strumenti di pagamento in mobilità. Sarà dunque sufficiente inviare un SMS o adoperare specifiche app per acquistare il biglietto d'ingresso ai più prestigiosi poli culturali italiani, con pagamento veloce tramite credito residuo, carta di credito, PayPal o quant'altro consenta il pagamento online e l'emissione di un biglietto digitale.
In questo modo, le Amministrazioni più lungimiranti potrebbero essere in grado di automatizzare l'accesso a musei, parchi e mostre, evitando file nelle biglietterie o agli ingressi.
A distanza di qualche anno dall'introduzione di metodi di pagamento smart per i biglietti di mezzi pubblici di trasporto (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179), il Legislatore ne estende quindi l'utilizzo anche all'ambito culturale, da ritenersi di importanza strategica per incentivare il turismo nazionale.
La legge non rinvia a nessun provvedimento ministeriale ulteriore per specificare le modalità di attuazione di questa nuova eventualità, lasciando ai vari enti responsabili buona libertà di attuazione tecnica.
Legge 4 agosto 2017, n. 124
[...]
«47. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
48. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 47 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.»
Articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
«Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.»