Pubbl. Mar, 18 Lug 2017
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e´ costituzionalmente illegittimo
Modifica paginaL´art. 69, comma quarto, c.p., che prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, è costituzionalmente illegittimo.
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 17 luglio 2017, ha accolto la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 69, comma quarto, c.p., che vietava la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata, ex art. 99, co. 4, c.p., in sede di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
Nel caso riportato all'attenzione della Corte, i fatti di bancarotta fraudolenta di notevole levità, soggetti ad applicazione della circostanza attenuante a effetto speciale, prevista dall'art. 219, comma terzo, L.F., non avrebbero potuto essere bilanciati e dichiarati prevalenti, proprio in virtù del divieto espresso dal quarto comma dell'art. 69, c.p., conducendo a "conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli". Infatti, il Giudice delle Leggi ha rilevato che la norma censurata si pone in contrasto con gli articoli 3 e 25 della Costituzione, poiché "determina l'applicazione irragionevole della stessa pena a fatti di bancarotta oggettivamente diversi e in modo non rispettoso del principio di offensività".
Tra l'altro, la Corte ha ritenuto fondata l'ulteriore questione, relativa alla violazione del principio sancito dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, di proporzionalità della pena. Nel caso di specie appare palesemente sproporzionato il trattamento sanzionatorio conseguente al divieto di prevalenza, così come previsto dalla norma censurata, in particolare si ritiene sia "in contrasto con la finalità rieducativa della pena, che implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra".
Per questi motivi la Corte ha dichiarato "l'art. 69 comma 4 c.p. contrario a Costituzione per violazione degli articoli 3, 25 secondo comma, e 27 terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p.".
Si rinvia ai prossimi giorni per un approfondimento dettagliato sul tema.