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Pubbl. Gio, 15 Giu 2017

Mediazione obbligatoria: la Corte di Giustizia UE dice no all´assistenza obbligatoria dell´Avvocato

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Lucio Orlando


La corte di giustizia analizza di nuovo l´istituto della mediazione obbligatoria, facendo cadere l’assistenza obbligatoria dell’avvocato. Inoltre la corte stabilisce che il consumatore deve potersi ritirare anche senza giustificazioni


La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 13 giugno 2017 resa nella causa C-75/16, ha dichiarato legittima la mediazione come condizione di procedibilità di una domanda giudiziale, così come disciplinata nel sistema italiano, ma con precise limitazioni. In particolare, il ritiro dalla procedura stragiudiziale della parte, quando essa è un consumatore che esperisce il procedimento nei confronti di un professionista, deve essere consentito in ogni momento, anche prevedendo delle sanzioni economiche; In più ha definito illegittimo il principio dell'assistenza obbligatoria dell'avvocato durante la mediazione. 

1) Il fatto

La questione di fatto riguarda un ricorso presentato dal sig. Livio Menini e dallla sig.ra Maria Antonia Rampanelli, entrambi cittadini italiani, i quali si sono rivolti al Tribunale Ordinario di Verona per contestare la domanda con cui il Banco popolare aveva intimato la restituzione della somma loro prestata. Il Tribunale di Verona rilevando che, ai sensi del diritto interno, il ricorso del sig. Menini e della sig.ra Rampanelli non era procedibile, per mancanza di una previa procedura di mediazione extragiudiziale, nonostante essi avessero agito in qualità di «consumatori» e dovessero essere assistiti da un avvocato e non potessero ritirarsi dalla mediazione senza giustificato motivo, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia europea al fine di fornire un'interpretazione sulla direttiva sulle controversie dei consumatori.

2) La sentenza 

La Corte di giustizia afferma in particolare, che la direttiva è applicabile se la procedura ADR soddisfi contemporaneamente tre presupposti:

1) deve essere stata promossa da un consumatore nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni derivanti dal contratto di vendita o di servizi;

2) deve essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa;

3) deve essere affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato alla Commissione europea.

Inoltre, la Corte osserva che il requisito di una procedura di mediazione preliminare a un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, ovvero che il giudice nazionale verifichi che: 1) la procedura non deve condurre a una decisione vincolante per le parti; 2) la procedura non deve comportare un ritardo sostanziale ad adire l'autorità giudiziaria; 3) la procedura deve sospendere la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 4) i costi devono essere limiati; 5) la modalità elettronica non deve costituire l’unica modalità di accesso alla procedura; 6) deve essere possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti.

Pertanto, la Corte conclude statuendo che una normativa che oltre ad aver istituito una procedura di mediazione extragiudiziale, abbia reso obbligatorio l'esperimento di un tentativo prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale non è incompatibile con la direttiva, ove siano rispettati i requisiti sopra menzionati.

D'altro canto, però, la Corte rileva che una normativa interna non può imporre al consumatore, che prenda parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato. A tal proposito, ad escluderne l'obbligo, per la Corte, è l'articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11, in forza del quale gli Stati membri sono chiamati a garantire che le parti abbiano accesso alla procedura ADR senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.

Infine, la Corte afferma che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi successive della controversia. Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore.