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Pubbl. Gio, 29 Giu 2017

La nazionalità come diritto umano e l´analisi delle Costituzioni brasiliana, italiana e portoghese

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Diogo Miceli Alves


In quest´articolo verrà affrontato il tema della nazionalità come diritto dell´individuo e la disciplina della Costituzione italiana, raffrontata con quella portoghese e brasiliana.


Sommario: 1. Analisi dei diritti umani; 2. La nazionalità come diritto umano; 3. Le Costituzioni di Brasile, Italia e Portogallo; 4. Conclusione.

 

1. Analisi dei diritti umani

La nazionalità è uno dei diritti più importanti nella dottrina internazionale e nazionale. In questo senso, può dirsi che per l'essere umano, avere una nazionalità è una forma di garanzia della stessa dignità umana. Allo stesso modo, non si può ammettere che un Paese, riconosciuto come democratico, non rispetti le nazionalità delle persone presenti nel suo territorio.

Deve anche venire in analisi la considerazione che i diritti umani non sono previsti esaustivamente nelle Costituzioni e nelle Convenzioni internazionali, soprattutto quando devono venir in rilievo i valori alla base dei predetti, presenti in ogni Paese che si veda come appartenente al mondo democratico, indipendentemente dalla regione e dal momento storico.

Inoltre, non ci si può esimere dal constatare l'esistenza di articoli immutabili nelle Leggi Costituzionali, nel caso venga permessa la modifica parziale della Costituzione fruitrice di tali diritti umani, per il valore intrinseco che essi hanno.

Questa dovrebbe essere la visione di ogni Stato. Purtroppo, la realtà dei fatti è ben diversa, se si osserva il modo con cui alcune nazioni attuano riforme alle loro Costituzioni. Un esempio chiaro è presentato dalle modifiche alle leggi lavoristiche vigenti in alcune nazioni. Queste leggi, pur nella loro situazione formale, sono leggi prevalentemente incentrate sul valore dei diritti umani e, pertanto, sono immutabili.

La mutazione formale delle leggi 'dotate di forza' o il loro valore costituzionale ed umano, può concretizzarsi soltanto nella previsione di più diritti, oppure potenziandone la forza sopramenzionata, oltre a quello che era già stato previsto. Quanto esplicitato, evidenzia come il diminuire i diritti non sia una volontà del popolo.

Le ipotesi di alterazione di una legge sono, pertanto, possibili, in conformità con quanto dispone la Costituzione referente o i diritti naturali esplicitati nella stessa.

2. La Nazionalità come Diritto Umano

Dopo questa visione primaria, è possibile analizzare il concetto di nazionalità e la forma con cui il sistema giuridico internazionale ha deciso di proteggere questo diritto, tipicamente umano. In prima istanza, è possibile dire che, senza nazionalità, quando si è in presenza di apolidia, la situazione dell´individuo diventa sfavorevole, nella realtà nazionale ed internazionale.

Ciò che concerne la apolidia, è esplicitato nella Convenzione Internazionale sulla Riduzione della Apolidia, con la quale si cerca di combattere questa situazione giuridica sfavorevole. All'articolo 1, è prevista la non concretizzazione dell'apolidia, soprattutto nei Paesi che hanno firmato la Convenzione, attraverso la concessione della nazionalità – detta cittadinanza della Convenzione – a quelle persone che possono permanere in questa situazione.

Tuttavia, non è possibile attenersi soltanto all´analisi della Convenzione, focalizzandosi sui Paesi firmatari del documento in questione poiché, i diritti umani sopra citati, ovvero quei diritti dotati di forza e valore, esigono un'interpretazione conforme alla dignità umana. Su questo aspetto, tutti i Paesi del mondo devono rispettare e soddisfare fortemente l'obiettivo perseguito da questo articolo della Convenzione.

La Convenzione, percorrendo tale direzione, dimostra che i principi ed i valori che camminano di pari passo con la nazionalità, non possono rimanere distanti dall'interpretazione di tale situazione giuridica. Dunque, è possibile dedurre che la nazionalità è un diritto umano, considerando che è questa la definizione che ne viene data all'interno di una Convenzione internazionale.

Dalla nazionalità, intesa come diritto essenzialmente umano, è esigibile l’attuazione positiva degli Stati. Questi ultimi devono creare leggi, basate sul contenuto delle loro Costituzioni, in concordanza con i valori ed i principi presenti nella legislazione internazionale. Nella fattispecie, una legge che ritira senza ragione costituzionale il diritto alla nazionalità degli abitanti di uno Stato è incostituzionale, poiché implica la violazione delle Convenzioni internazionali.

Ogni Convenzione, per adempiere all'obiettivo della nazionalità intesa come diritto umano, deve fornire ad ogni nazione, modalità giuridiche attuabili, per esempio, puntare sulla forza coercitiva delle Convenzioni, con determinate sanzioni per quei Paesi che non rispettano la nazionalità dei loro abitanti. Questa, potrebbe essere una forma positiva per soddisfare questo importantissimo diritto umano.

Quanto esposto, sottolinea come la nazionalità non deve essere vista soltanto come un diritto che non proporziona  in toto le conseguenze per l´essere umano nell'arco della vita, dovendo, la seguente, essere contestualizzata ad ogni situazione vissuta dall'individuo. Gli Stati, così come chi ne fa parte, hanno diritti e obblighi che non scompariranno durante la loro esistenza. La materia dei diritti e degli obblighi, è presente nelle Costituzioni nazionali.

3. Le Costituzioni di Brasile, Italia e Portogallo

Nella scelta delle Costituzioni Nazionali di Brasile, Portogallo e Italia, si è tenuto conto di una serie di fattori. Questi Paesi, nonostante le loro differenze culturali e sociali, possono essere paragonabili in virtù dei loro sistemi giuridici. Per questo motivo, è possibile fare una analisi scientifica su tale tema.

In Brasile, come desumibile dall´art. 12 della Costituzione Federale, la previsione della nazionalità esiste in varie ipotesi. L'articolo in questione cerca di trattare varie situazioni in cui una persona può considerarsi brasiliana, pur non dimenticando il suo essere "individuo esigente la protezione della nazionalità".

Secondo l'inciso I, parte a) dell'articolo poc'anzi menzionato, sono previste disposizioni per le persone nate in Brasile.

E' brasiliana la persona nata sul suolo brasiliano, figlio di genitori stranieri, a condizione che questi non siano a servizio del loro Paese di origine. Da questo punto di vista, sembra che lo stato brasiliano abbia adottato il criterio dello jus soli, sconosciuto alla maggioranza delle Costituzioni europee.

Nella parte b) dello stesso inciso, è prevista la nazionalità dei brasiliani e delle brasiliane che sono nati all'estero, figli di genitori che sono a servizio dello stato brasiliano. In quest'ottica, i figli e le figlie dei brasiliani che lavorano in altri Paesi, rappresentando la Repubblica brasiliana, sono considerati anch'essi brasiliani, dal momento in cui viene protetta la loro nazionalità, pur essendo nati all'estero.

Relativamente alla nazionalità originaria, l'ultima parte dell'inciso I prevede la situazione dei nati oltre i confini brasiliani, i cui genitori non erano a servizio di Brasile al momento della loro nascita. Tuttavia, gli stessi genitori devono registrare tale nazionalità presso i Consolati Generali brasiliani, in modo da permettere ai figli la scelta della nazionalità brasiliana, dopo aver raggiunto i 18 anni di età.

inciso II prevede la situazione dei naturalizzati in Brasile. La parte a) dell´inciso considera la situazione delle persone originarie di Paesi di lingua portoghese, quando questi soggiornino in Brasile per 1 anno e non commettano nessun fatto che possa svalutare la loro situazione legale in Brasile, per esempio, non commettere reati. Questa tipologia di nazionalità sarà così riconosciuta a quelle persone provenienti da paesi in cui si parla la lingua portoghese.

La parte b) dello stesso inciso II prevede che i provenienti da Stati non appartenenti alla Comunità dei Paesi lingua portoghese (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa o CPLP), devono rispettare questa previsione generale, che viene a considerare l'acquisizione della nazionalità brasiliana, qualora si soggiorni per un minimo di 15 anni in Brasile, senza aver commesso, chiaramente, qualche reato. Anche in questo caso, la nazionalità, non sarà conosciuta ex officio.

Per quel che concerne la Costituzione Italiana, essa dimostra, in prima istanza, che la parola “nazionalità” non è pienamente concepita nella sua interezza. L´articolo 3, dell´istituto giuridico in questione, menziona l’ipotesi dell'esistenza per i cittadini, così come in Brasile, della nozione anteriormente citata, soltanto in relazione a coloro che hanno la possibilità di esercitare il proprio diritto al voto. L´Italia considera cittadini, coloro che hanno la cittadinanza italiana, come previsto dall'articolo qui menzionato.

L'idea di nazionalità, come desumibile dall'art. 3, non deve esse intesa nel suo senso letterale. Vi è la necessità di sottolineare che in tale testo, l´Italia riconosce la cittadinanza, o, per meglio dire, la nazionalità delle persone che hanno origine italiana, a prescindere del luogo di nascita di questi cittadini.

In virtù del suo passato storico, l`Italia (cosí come altri Stati) ha inviato migliaia di emigranti verso altre nazioni. Tuttavia, in questo frangente, non viene riconosciuto lo jus soli, né tantomeno lo jus sanguinis. Gli italiani e le italiane che sono nati nel territorio del Paese di destinazione non sono considerati italiani, se nel proprio nucleo familiare non vi è la presenza di oriundi italiani, elemento che dovrebbe designare il loro essere cittadini italiani. Di conseguenza, la Costituzione italiana, rischia di considerare, purtroppo, soltanto una parte degli abitanti della Penisola.

La stessa considerazione deve farsi per la Costituzione del Portogallo. Il Paese iberico non prevede la nazionalità per jus soli, ma la prevede soltanto per gli oriundi considerati portoghesi, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione lusitana. Storicamente, il Portogallo è stato uno dei principali stati che diede origine all'ondata migratoria, il che, giustificherebbe, così la sua attuale previsione normativa.

Tuttavia, la realtà portoghese ed italiana sono cambiate nel corso degli anni, essendo diventati Stati di destinazione per migliaia di migranti. La recente ondata migratoria, dovrebbe portare alla modifica di queste due costituzioni europee, in modo da considerare giuridicamente questi nuovi cittadini della nazione, allo stesso modo dei rispettivi connazionali. Si auspica un diritto alla nazionalità equo.

È possibile pensare, per esempio, ad un bambino nato a Roma, oppure a Milano, figlio di padre e madre con nazionalità brasiliana. Questo bambino, nonostante abbia la nazionalità brasiliana, qualora presenti i requisiti anteriormente menzionati, non sarà considerato italiano, indipendentemente dall'essere romano o milanese. È evidente la contradizione in questo fatto giuridico, che tuttavia dovrebbe prospettare un fine diverso.

Sarebbe impossibile non riscontrare una violazione dei diritti umani, che viene ripresa nelle Costituzioni nazionali sopracitate. Vi è qui una evidente separazione tra gli abitanti di uno Stato, quando si dovrebbe considerare equamente e dal punto di vista giuridico, tutti quegli individui che costituiscono la comunità di uno Stato. Tale prassi, purtroppo, si verifica in buona parte degli Stati europei.

Il rispetto dei diritti umani, in conformità con le Convenzioni Internazionali sul tema, dovrebbe implicare una riforma delle Costituzioni statuali, col fine di modificarne la loro previsione della nazionalità, per quelle persone che costituiscono l'agglomerato nazionale. Nel frattempo, però, non vi sono modifiche sostanziali da parte dei suddetti Stati. I magistrati di questi paesi possono far valere le proprie decisioni secondo le Convenzioni internazionali, utilizzando come base giuridica, i valori ed i principi naturali che sono presenti in ogni democrazia.  

4. Conclusione

La modifica delle Costituzioni degli Stati oggetto dell'analisi in questione, non servirebbe a prevedere meno diritti oppure creare nuovi fatti giuridici conformi alle Convenzioni internazionali che proteggono i diritti umani dato che, volenti o nolenti, questi ultimi non vengono presi fortemente in considerazione.

I Paesi europei devono tener conto che le loro realtà sono cambiate a partire dal periodo storico in cui gli stessi erano nazioni di emigranti. Attualmente, l'Europa è diventata la “El Dorado” di diversi popoli, specialmente per quelle persone originarie di Paesi dilaniati dalla guerra, o che versano in situazione economiche gravi per un lasso di tempo molto lungo.

Di conseguenza, come è stato visto, quei Paesi che ricevono ogni anno migliaia di migranti, dimenticano i loro figli e le loro figlie, nonostante non siano dotati di documenti che attestino la loro provenienza da questi stessi Paesi, pur essendo nati sui loro suoli. A tal fine, la modifica delle Costituzioni dovrebbe essere una realtà da attuarsi, eventualmente, nel giro di pochi anni.

Pertanto, relativamente alla nazionalità, alla sua condizione di diritto umano e alla sua previsione nelle Costituzioni di Brasile, Portogallo e Italia, è possibile giungere alla conclusione che la nazionalità è un diritto essenzialmente umano, esigente diverse azioni positive degli Stati, sia per quel che concerne le istanze legali, sia per quel che concerne le istanze amministrative.