Pubbl. Sab, 6 Mag 2017
L´azione di riduzione della quota di legittima
Modifica paginaL´azione di riduzione della legittima sulla base delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1884 del 2017, sulla reintegrazione della quota di legittima lesa.
La pronuncia della Sezione II della Cassazione Civile trae origine dalle richieste avanzate da parte attrice, quattro sorelle, le quali vedevano ledersi la rispettiva quota ereditaria ex lege loro spettante, sulla base di ben tre distinti testamenti olografi pubblicati e datati in periodi diversi, lasciati dal padre defunto.
Le attrici convenivano in giudizio i tre fratelli e la madre, chiedendo al Giudice di prime cure la rideterminazione della quota di legittima a loro spettante e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota medesima, previo accertamento dei beni facenti parte dell’asse ereditario.
Il Giudice di primo grado rigettava tutte le richieste avanzate di parte attrice, ritenendo che in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti, non fosse stata lesa alcuna quota nè esisteva l’esigenza di una eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie.
Invero, la Corte d’Appello riformava la sentenza gravata, dichiarando che le disposizioni testamentarie a favore dei tre figli maschi eccedevano la quota disponibile, condannando infatti questi ultimi a reintegrare la quota di riserva nei confronti delle sorelle, disattendendo ed accertando, pertanto, un mero errore materiale di calcolo compiuto durante la fase di primo grado dal c.t.u.
Adita la Corte di Cassazione in merito a quanto sopra esposto, gli Ermellini hanno accolto quale unico motivo del ricorso la denuncia alla condanna in via solidale tra gli eredi circa l’obbligazione di reintegra della quota di legittima, ove invece gravava solo una obbligazione parziale.
Più precisamente i Supremi Giudici accolgono il suddetto punto stabilendo che: “l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima ha natura personale, sicché nell’ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, sul medesimo bene ad esso donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni; pertanto ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione al valore di cui si riferisce la quota a suo tempo conseguita: non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione”.
La Corte precisa altresì che nel procedimento di reintegrazione della quota di legittima, deve tenersi conto del momento di apertura della successione, individuare tutti i beni dell’asse ereditario attraverso la cosiddetta “riunione fittizia” e stabilirne l’entità della lesione, successivamente calcolarne il valore di integrazione per mezzo di un conguaglio in denaro, trattandosi di un credito di valore e non di valuta, la quota calcolata deve essere adeguata al bene a cui il legittimario avrebbe diritto e costituirne lo stesso equivalente.
Orbene, accennate le linee guida della sentenza della Cassazione n. 1884 del 2017, appare opportuno delineare la natura giuridica dell’istituto de quo sia dal punto di vista dottrinario che giurisprudenziale.
Preliminarmente appare necessario sottolineare che il nostro ordinamento ha sempre tutelato la posizione dei congiunti più vicini al de cuius, ossia il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, in base al quale la legge riserva ai parenti più prossimi al defunto una determinata porzione del patrimonio anche contro la volontà del testatore.
Tale porzione è definita legittima o quota di riserva e corrisponde a quella quota indisponibile del patrimonio del defunto, destinata ai legittimari, ossia, in base all’art. 563 c.c., il coniuge e i figli legittimi a cui sono equiparati i figli adottivi e i figli naturali.
La quota di legittima o di riserva, proprio perché obbligatoriamente destinata a questi ultimi è, dunque, intangibile.
La ratio di quanto appena affermato trova riferimento nell’art. 549 c.c. in base al quale: “il testatore non può opporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, fatte salve le norme sulla divisione ereditaria”.
Detto ciò, è necessario ricordare che anche la giurisprudenza, con parere unanime e costante negli anni, ha stabilito che: “l’intangibilità della quota di legittima va intensa in senso quantitativo e non qualitativo ovvero il legittimario ha diritto a un dato valore del patrimonio. Ciò vuol dire che il defunto può soddisfare le esigenze del legittimario con beni di qualsiasi natura purché compresi nell’asse ereditario.” (Cass. Civ. n. 2202/1968; Cass. Civ. n. 13310/2002).
Orbene, qualora un erede si veda leso nella propria quota di legittima, perché non ha ricevuto nulla oppure in misura inferiore rispetto a quanto la quota gli riservi, la sua posizione trova tutela agli artt. 553 c.c. e ss. recanti le disposizioni normative “Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari”, attraverso l’espletamento dell’azione di riduzione.
L’art. 554 c.c. statuisce, infatti, che: “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”.
Ciò vuol dire che, qualora si sia verificato l’evento per cui i legittimari si vedano negato quanto obbligatoriamente gli spetta, hanno la possibilità di agire al fine di ridurre le disposizioni lesive dei loro diritti proponendo la domanda di azione di riduzione che tenderà allo scioglimento della comunione ereditaria ed a quanto eventualmente lasciato dal defunto.
La suddetta procedura trova giustificazione nella sua natura giuridica quale è quella di una azione di natura personale e non reale, diretta a far valere le ragioni successorie del legittimario leso. In quanto atto personale sarà rinunciabile, subito dopo l’apertura della successione e soggiace al termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di accettazione dell’eredità.
La possibilità per il legittimario leso di poter esperire l’azione di riduzione è soggetta a due condizioni necessarie: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, che risponde all’individuazione dei beni appartenenti all’asse ereditario del de cuius, e l’imputazione alla legittima effettuate dal defunto al fine di stabilire quali siano le altre quote di legittima spettanti agli altri eredi.
L’espletamento dell’azione di riduzione avviene attraverso la proposizione di atto di citazione, ove il legittimario espone le proprie ragioni lesive e formula la richiesta di reintegrazione nella quota di legittima attraverso la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate. Pertanto risulta necessario riunire fittiziamente i beni dell’asse ereditario ed effettuarne il calcolo matematico per raggiungere il valore effettivo e quantitativo dell’asse ereditario.
Qualora non si sia accettata l’eredità con beneficio di inventario ovvero il legittimario ne sia decaduto, quest’ultimo non ha più nessuna possibilità di spiegare azione di riduzione in suo favore.
La giurisprudenza di merito, in conformità con quanto indicato in dottrina, ha stabilito che "incombe l’onere di prova sul legittimario che propone l’azione di riduzione indicare la lesione della quota di legittima, il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota violata dal testatore (Cass Civ. n. 13310/2002; 4848/2012)".
L’onere della prova che grava su parte attrice ha lo scopo di indicare al Giudice adito il valore per cui si vede leso il suo diritto. Tale onere non sussiste quando il legittimario è stato dispensato direttamente nel testamento.
In conclusione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza prevalente il legittimario leso, vittorioso dell’azione di riduzione espletata è titolare di un diritto potestativo nei confronti di tutti gli altri eredi e/o beneficiari indicati dal testatore stesso, che ledono la quota di legittima; considerata, pertanto, la sua posizione giuridica godrà di un privilegio in più nel riconoscimento del suo “diritto”.
Note e riferimenti bibliografici:
Manuale di diritto civile, F. Caringella, L. Buffoni
Manuale di diritti Civile, Bianca
Cass. Civ. n. 13310/2002; n. 4848/2012;
Vedi anche: "L'azione di riduzione, strumento a tutela della successione necessaria", di R. BERTINI, Cammino Diritto.