La Convenzione sullo Status dei Rifugiati, all'art. 33, prevede come "Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche".
E' un principio di attualità stringente dato il costante flusso migratorio a cui sono soggette le nazioni europee, l'Italia in primis. Il principio di non refoulement ha acquisito gradualmente il carattere di norma cogente e quindi inderogabile, attraverso il protocollo attuativo emanato dall'UNHCR del 1967 e vari trattati regionali. L'UNHCR ritiene che il principio di non refoulement abbia ormai un carattere consuetudinario, analizzando le istanze dei vari organi internazionali e le pratiche messe in atto dai singoli governi: è quindi una norma vincolante.
Il principio in esame si collega ad altri principi in tema di diritti umani, come ad esempio il divieto di utilizzare pratiche di tortura: un individuo non può quindi essere respinto verso Stati che adottano simili pratiche. L'ambito di applicazione del principio di non refoulement non prevede limitazioni di carattere geografico: l'individuo non può essere respinto verso qualsiasi Stato dove la sua vita e la sua libertà sarebbero a rischio o verso qualsiasi territorio dove lo Stato che lo perseguisce ha potere e influenza.
