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Pubbl. Gio, 30 Mar 2017

Responsabilità civile ed amministrativa del conducente in caso di passeggero senza cinture di sicurezza

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Emmanuel Luciano


I rischi in capo al conducente di un autoveicolo qualora uno dei passeggeri trasportati non indossi le cinture di sicurezza.


L'articolo in esame risulterà sicuramente attualissimo: ad ognuno di noi sarà capitato, infatti, di aver dato un passaggio al proprio partner/amico/familiare/collega e che quest’ultimo mostrasse reticenza nell'indossare le cinture di sicurezza. Vero è che il suono dell’avviso acustico, installato in tutte le auto di nuova produzione, nel caso in cui non vengano indossate le cinture di sicurezza, risulta essere molto fastidioso, tuttavia, alcuni passeggeri rifiutano ugualmente di indossare le cinture di sicurezza, persistendo in detto comportamento finché l’allarme non cessa od utilizzando stratagemmi al fine di non far suonare l'allarme. In tali occasioni, tolto l’imbarazzo (e, probabilmente, anche il fastidio), è giusto chiedersi, in caso di controllo da parte della polizia, quali sono i rischi del conducente nel caso in cui uno o più passeggeri non indossino le cinture di sicurezza.

Volendo attuare, infatti, la legge, anche per coloro che siedono sui sedili posteriori è previsto l'obbligo di indossare la cintura. 

A far luce sui rischi cui va incontro il conducente di un’auto che trasporta un passeggero senza cinture di sicurezza è una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione. In base a quanto stabilito dagli Ermellini, con sent. n. 11429 del 09.03.2017, le regole di comune diligenza e prudenza, canonizzate all'interno del codice della strada, impongono al conducente di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, addirittura fino al punto da rifiutarne l'accompagnamento ovvero di non avviare la marcia e di farlo scendere. E ciò a prescindere dal fatto che, in ogni caso, il codice della strada prevede una apposita sanzione pecuniaria amministrativa anche a carico dello stesso trasportato colto senza cinture.

Ciò sta a significare, da un lato, che la sanzione amministrativa per violazione del codice della strada può essere comminata solamente al passeggero che ha violato l’obbligo di allacciare le cinture; dall'altro lato che, in caso di sinistro stradale e danni fisici riportati dal terzo trasportato, a rispondere civilmente possa essere lo stesso conducente, reo di non aver obbligato la persona da lui trasportata a rispettare la legge.

Mutatis mutandis, due sono le ipotesi di responsabilità che emergono a seguito di questa analisi:

  • responsabilità amministrativa: la sanzione amministrativa per il mancato utilizzo delle cinture del passeggero può essere comminata solamente al passeggero stesso. Un orientamento, questo, che si conforma a quanto già argomentato dalla giurisprudenza di legittimità che negli anni scorsi ha ritenuto responsabile un conducente per il passeggero senza cinture solo se quest’ultimo fosse minorenne;

  • responsabilità civile: in caso di sinistro stradale, il conducente ha l’obbligo di risarcire il passeggero qualora l’incidente sia stato causato da propria colpa, ad esempio nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, passaggio col rosso, inversione non consentita o altre violazione del codice della strada.

Per le ragioni sopra esposte, sarebbe preferibile, dunque, che il conducente invitasse i passeggeri, amici-partner o conoscenti che siano, ad indossare le cinture, onde evitare di incorrere in sanzioni, che potrebbero essere comminate sia ai passeggeri che al conducente stesso.