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Pubbl. Ven, 3 Mar 2017

La prescrizione delle bollette per le forniture di gas ed energia elettrica.

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Daniele De Gaetano


Come opera la prescrizione ex art. 2948 del codice civile nel caso di contratti per somministrazione di energia elettrica e gas


Nel mercato energetico sono all’ordine del giorno casi in cui vengono recapitate fatture di gas e di luce d’importi elevati a causa di conguagli che risalgono a molti anni addietro; gli ingenti conguagli possono essere dovuti nell’ordine all’inadempimento della società di distribuzione, del fornitore o in ultimo del cliente finale stesso.

In particolare, la responsabilità della società di distributore, ovvero del soggetto che installa il contatore, effettua la manutenzione e svolge l’attività di lettura dei consumi, può riscontrarsi qualora ometta di effettuare le letture periodiche del contatore con la cadenza prevista dalla normativa di settore dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09:

  • almeno una volta l'anno per i clienti con consumi di gas fino a 500 Smc/anno;
  • almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  • almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  • almeno una volta al mese per i clienti con consumi di gas superiori a 5.000 Smc/anno;
  • una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
  • almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

Fondamentale in questi casi è evidenziare che si parla di “tentativo” e non di una lettura certamente effettuata, poiché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni o in luoghi comunque, non accessibili senza la presenza del proprietario o di persona da questi delegata nessun tipo di responsabilità può imputarsi alla società distributrice cui non resta altro da fare che lasciare un avviso con cui informa l’utente di essere passato senza successo e lo invita a comunicare l’autolettura al proprio fornitore.

La responsabilità da parte del proprio fornitore può rinvenirsi qualora non siano emesse le bollette di consumo con la cadenza prevista dalle condizioni di contratto regolate dall’Autorità o di Mercato Libero.

Il cliente finale può risultare responsabile nel momento in cui, considerata l’allocazione del contatore in una posizione inaccessibile (es. all’interno dell’abitazione o in proprietà privata), non consenta, per assenza o rifiuto, l’accesso ai tecnici per eseguire la rilevazione dei consumi.

Le suddette ragioni, che spesso persistono anche per anni, possono comportare pesanti conseguenze per gli utenti, che si ritrovano a dover pagare tout court bollette d’importi esorbitanti.

Quali sono in questi casi i diritti dell’utente?

PRESCRIZIONE

In primis è importante sapere che non possono essere pretese somme riguardanti consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell’emissione della fattura. Se, quindi, il fornitore omette di fatturare consumi per molti anni perché non tiene conto delle letture del contatore comunicate dai tecnici della società di distribuzione o ha omesso di emettere le bollette con la cadenza prestabilita, perderà il diritto di essere pagato. Infatti, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas, e in genere i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall’art. 2948, n. 4, codice civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l’oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando, l’intrinseca unità contrattuale. Come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza “il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell’art. 2948 n. 4 c.c. con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”.

Da quando inizia a decorrere la prescrizione breve?

Non corrisponde certamente al vero, come sostenuto da alcuni spregiudicati fornitori, che la prescrizione decorre dal momento in cui è emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o più anni.  In realtà, sulla base dei principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, in altre parole dal momento in cui il fornitore, per il tramite dei letturisti della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi sul contatore; è questo il momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto, dall’anzidetto momento decorre la prescrizione quinquennale (data in cui il credito diventa esigibile).  

Per avere, quindi, certezza sulla data da cui far decorrere la prescrizione è necessario individuare, considerando la periodicità sopra indicata, il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.

È dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio, a seguito di lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore, che decorre la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Pertanto, se da quando il gestore avrebbe dovuto conoscere la lettura effettiva sino al momento dell’emissione della bolletta con la richiesta del corrispettivo economico sono passati oltre 5 anni, tutto ciò che è relativo al consumo precedente ai 5 anni stessi si considera prescritto. Opera, però, una sola e importante eccezione alla predetta regola, ovvero quando il distributore comunica di non aver potuto effettuare la lettura periodica in quanto il contatore era inaccessibile (ad. es. perché allocato all’interno dell’abitazione o il cliente era assente o il cliente rifiuta, ecc.). In questi casi, se il distributore non ha potuto eseguire la lettura per cause imputabili al cliente finale, la prescrizione decorrerà dalla data in cui viene consentito l’accesso e la lettura del consumo sul misuratore, ovvero il momento in cui può essere fatto valere il diritto di credito.

Se invece il contatore è allocato in posizione accessibile (ad. es. su strada pubblica, area accessibile a terzi, ecc.) non potrà generalmente essere eccepita l’impossibilità di lettura dal distributore.

Corre l’obbligo, inoltre, di evidenziare che chi contesta l’intervenuta prescrizione ha l’onere, in giudizio, di allegare le circostanze poste a fondamento dell’eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto, ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il fornitore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti.