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Pubbl. Mer, 8 Feb 2017

Focus: il Registro delle Imprese

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Mattia De Lillo


Analisi ed approfondimento di uno dei più importanti strumenti per il mondo delle imprese in italia


Il Registro delle Imprese è uno strumento prezioso e necessario per tutti gli imprenditori.
Si tratta di un registro pubblico, già previsto dal Codice Civile (art. 2188), costituito formalmente con la legge n. 580/1996.

Questo registro è istituito in ogni provincia presso le camere di commercio ed è retto da un conservatore (un segretario generale o un altro dirigente) ed è controllato da un giudice delegato del tribunale del capoluogo di provincia.

Tale registro ha una duplice funzione:

  1. È un importante strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali;
  2. È un altrettanto importante strumento di conoscenza e conoscibilità sui dati organizzativi di tutte le imprese.

Il registro si articola nella sezione ordinaria e nelle sezioni speciali.
Nella sezione ordinaria ritroviamo i dati di tutte le imprese iscritte nel registro seguendo la normativa originaria dettata dal Codice Civile. Secondo l’elencazione (esemplificativa) che troviamo all’art. 7 del d.p.r. 581/1995, sono tenuti all’iscrizione:

  1.  gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
  2.  le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
  3. i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
  4. i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
  5.  gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
  6. le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  7.  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
  8. i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
  9. le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

Nelle sezioni speciali, invece, troviamo lo spazio apposito per l’iscrizione di atti e soggetti previsti da diverse leggi speciali e sono:

  1. La sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori, più le società semplici e gli imprenditori artigiani se qualificabili come piccoli imprenditori;
  2. La sezione speciale delle società tra professionisti;
  3. La sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione o coordinamento;
  4. La sezione speciale delle imprese locali;
  5. La sezione speciale degli atti delle società di capitali in lingua straniera (la pubblicazione in lingua straniera è facoltativa e non alternativa alla lingua italiana);
  6. La sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

Per quanto riguarda gli atti che necessitano di registrazione sono tutti quanti prescritti da una disposizione normativa, questo viene detto principio della tipicità delle azioni.
I suddetti atti riguardano per lo più gli elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa e quelli di struttura ed organizzazione delle società.

Per quanto concerne il procedimento d’iscrizione, quest’ultima avviene su impulso dell’interessato nel registro delle imprese della provincia dove risiede l’impresa da registrare. In caso di iscrizione obbligatoria, tuttavia, in mancanza di impulso di parte, può provvedersi anche d’ufficio, ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie per chi non abbia adempiuto (lo stesso vale per la cancellazione).

Preventivamente rispetto all’iscrizione, sarà compito dell’ufficio del registro quello di controllare la legalità formale dell’atto ma non quella sostanziale (almeno secondo la prevalente dottrina). [1]

L’effettiva iscrizione avviene entro dieci giorni dalla data di protocollazione e, in caso di provvedimento motivato di rifiuto dell’iscrizione, si può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro.

Di cardinale importanza sono gli effetti dell’iscrizione; questi variano a seconda che la sezione utilizzata sia ordinaria o speciale.
In caso di registrazione nella sezione ordinaria, si avranno effetti di pubblicità legale, questo comporterà un triplice tipo di efficacia:

  1. Dichiarativa: ovvero l’opponibilità dell’atto a chiunque ed immediatamente (c.d. efficacia positiva immediata);
  2. Costitutiva: ovvero presupposto perché l’atto  sia produttivo di effetti (può essere totale o parziale);
  3. Normativa: ovvero presupposto per l’applicazione di un determinato regime giuridico.

L’iscrizione in una delle sezioni speciali del registro, invece, avrà come funzione quella della mera pubblicità notizia, non rendendo l’atto iscritto di per sé opponibile a terzi.

Il registro delle imprese può anche consultarsi tramite mezzi telematici, nello specifico tramite l’indirizzo internet: http://www.registroimprese.it/web/guest/home.

 

 

[1] CONTRA R. Rordorf in “Società”, 1996