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Pubbl. Mer, 25 Gen 2017

La costituzione tardiva del contumace nel processo civile

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Ugo Bisogno


Brevi cenni sulla contumacia ed analisi dei poteri riservati al contumace che si costituisca in giudizio tardivamente, nonché dei presupposti perchè questi possa chiedere ed ottenere la rimessione in termini.


Sommario: 1. La contumacia ed il procedimento contumaciale; 2. La dichiarazione di contumacia; 3. Costituzione tardiva del contumace e la rimessione in termini.

1. La contumacia ed il procedimento contumaciale

La contumacia è la situazione giuridica processuale che indica la mancata costituzione in giudizio di una delle parti che, di regola, dovrebbero prender parte al processo.
Il codice di procedura civile disciplina tale eventualità agli artt. 290 e ss., assicurando comunque lo svolgimento del processo nel rispetto del principio di eguaglianza e del contraddittorio tra le parti, nonostante l'assenza di una di esse.

2. La dichiarazione di contumacia

La contumacia viene dichiarata dal Giudice durante la prima udienza di comparizione delle parti con ordinanza, ai sensi dell'art. 171 c.p.c. ultimo comma, a seguito delle verifiche poste in essere circa la regolarità del contraddittorio.
Quando è l'attore a non costituirsi in giudizio, il Giudice potrà disporre che la causa venga cancellata dal ruolo, a meno che il convenuto non faccia una esplicita richiesta di prosecuzione.
Nel caso in cui sia il convenuto a non costituirsi in giudizio, invece, il Giudice è chiamato a valutare la regolarità dell'atto introduttivo e della sua notificazione prima di dichiararne la contumacia, diversamente, in presenza di eventuali vizi, dovrà fissare un termine perentorio perchè l'attore rinnovi la notifica.

3. Costituzione tardiva del contumace e la rimessione in termini

Il contumace, ai sensi dell'art. 293 del codice di procedura civile, può costituirsi in ogni momento del procedimento civile, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, comparendo in udienza, ovvero depositiando in Cancelleria una comparsa, con la la procura alle liti ed la relativa documentazione.
Una volta costituito, il contumace può disconoscere le scritture contro di lui prodotte, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal Giudice e può porre in essere le attività processuali, limitate però dalle preclusioni processuali nel frattempo maturate.
Naturalmente, potrà sollevare tutte le eccezioni rilevabili d’ufficio, le mere difese o le difese in senso ampio (intese come contestazioni dei fatti costitutivi affermati dall’attore), nonché le eccezioni di nullità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ma gli saranno precluse le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, eventuali domande riconvenzionali, la chiamata del terzo e tutte le altre attività che la legge impone, a pena di decadenza, alla costituzione tempestiva.
Quando, però, la mancata conoscenza del processo è dovuta alla nullità della citazione o della sua notificazione, ovvero la tempestiva costituzione sia stata impedita a causa a lui non imputabile, il contumace può chiedere al Giudice di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c..
Tale istituto consente al contumace di porre in essere le attività processuali che altrimenti gli sarebbero precluse, mediante la riabilitazione - di entrambe le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio - all'esercizio del potere processuale estintosi per la decorrenza del termine.
Il Giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati dal contumace, ammette la prova dell'impedimento e provvede, con ordinanza, sulla rimessione in termini delle parti.
In tali casi, il contumace può quindi porre in essere tutte le attività difensive inizialmente precluse, finanche ritardare la remissione della causa al collegio - qualora fosse matura per la decisione - senza il consenso delle altre parti.
La ratio dell'istituto è da individuarsi nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, principi fondamentali cui è ispirato il processo civile, in quanto, in tal modo, si mira a porre il contumace involontario nella medesima condizione giuridica in cui si sarebbe trovato, se si fosse costituito tempestivamente.