ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 30 Gen 2015

Parificato lo status tra figli naturali e figli legittimi

Eleonora De Angelis


La parificazione di figli naturali e legittimi ad opera del decreto legislativo 154/2013


Il decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all´articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) ha portato a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia successiva alla legge 19 maggio 1975 n. 151.

Il decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all´articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) ha portato a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia successiva alla legge 19 maggio 1975 n. 151.

Il decreto legislativo in esame, infatti, ha come precipuo obiettivo quello di “modificare la normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”. In tal modo, viene abolita definitivamente ogni discriminazione di sorta tra figli che, secondo la nuova formulazione dell’art. 315 c.c., “hanno lo stesso stato giuridico” e non saranno più divisi in figli “di serie A” e figli di “serie B”. Come corollario, ne è derivata l’abrogazione della legittimazione, attraverso la quale il figlio nato fuori dal matrimonio acquisiva lo status di figlio legittimo. In considerazione di ciò, le parole “figlio legittimo” “figlio naturale” sono state sostituite con le parole «figlio nato nel matrimonio» «figlio nato fuori del matrimonio».

Con questo importante cambiamento, il legislatore ha dimostrato la sua ferma volontà di voler considerare, come valore preminente, il superiore interesse del minore, a cui evidentemente non può essere attribuita colpa alcuna per il fatto di essere nato fuori o in costanza di matrimonio.

Altra importante novità ha riguardato il rapporto esistente tra genitori e figli, non più qualificato in termini di potestà, espressione che evoca un rapporto de potestate (quasi che i genitori dovessero dirigere, in tutto e per tutto, le vite dei loro figli) ma in termini di responsabilità genitoriale, definizione che sottintende un rapporto di tipo paritario e non certamente di subordinazione. In conseguenza di ciò, oltre che sui genitori, precipui obblighi ricadono anche sul figlio che, secondo il disposto del quarto comma dell’art. 315 bis, “deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.