• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 30 Gen 2015

Solo l´effettiva assistenza evita l´omissione di soccorso

Modifica pagina

Alessia Gargione


Se ci sono feriti non ci si può limitare ad una proposta sbrigativa, ma seria, di assistenza, e il dovuto aiuto deve essere sempre fornito.


La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 ottobre 2014, n. 43831, si è pronunciata in ordine ad un caso che integrava il delitto di omissione di soccorso previsto dal Codice della Strada all'art. 189 ("Comportamento in caso di incidente") che, al primo comma, prescrive: "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona."

Il giudice di legittimità, nel caso di specie, si è pronunciato riguardo l'investimento di un ciclista da parte di una donna.
All'imputata era stato addebitato di non essersi fermata per fornire le sue generalità e prestare soccorso, dopo avere investito con la propria auto il ciclista ed averlo fatto cadere in terra. Nella sentenza di condanna della Corte d'Appello si affermava che la dinamica del sinistro e la violenza dell'impatto avessero con certezza determinato in capo all'imputata la consapevolezza delle lesioni inferte al ciclista (con ascrizione del reato a titolo di dolo eventuale (1)). A seguito di tale condotta, infatti, la donna avrebbe dovuto fermarsi e prestare soccorso alla vittima, come previsto dai commi 6° e 7° dell'art. 189 C. d. S (2).

Con il ricorso in Cassazione, la difesa contestava la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, adducendo che dopo la caduta il ciclista si fosse rialzato e l’imputata si fosse fermata per constatare che fosse in buone condizioni, prima di allontanarsi.
Il ricorso è stato però rigettato a seguito delle deposizioni dei testi presenti al fatto, i quali hanno consentito di provare che l'imputata si fosse fermata solo al fine di riferir qualcosa al ciclista, per accertarsi delle sue condizioni e non certo per dare le proprie generalità ed attendere l'arrivo della forza pubblica o dei soccorsi.

Decisione, questa, confermativa di un orientamento interpretativo già consolidato in seno alla Cassazione, la quale ha statuito che "risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento" (Cass. Sentenza n. 9128 del 02/02/2012; Cass. Sentenza n. 20235 del 25/01/2006).

Nel caso in cui vi siano feriti, infatti, non ci si può limitare ad una proposta sbrigativa e affrettata di assistenza ma, vi deve essere un'offerta seria, laddove il dovuto aiuto deve essere fornito anche se rifiutato.

Per ciò che riguarda l'accertamento del dolo, i giudici affermano che "l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone“. Si evidenzia, dunque, che il giudice di merito "ha tratto il convincimento della possibilità per l'imputata di percepire che il ciclista avesse patito lesioni, dalla sua caduta sull'asfalto e dai danni riportati dal velocipide.".

A seguito di queste riflessioni il giudice di legittimità non ha potuto far altro che rigettare la domanda confermando la sentenza di condanna per la donna e statuendo che "la non manifesta infondatezza delle motivazioni sul punto, rende insindacabile la sentenza in questa sede".

 

(1) Elemento psicologico secondo cui l’agente prevede come possibile il verificarsi di un evento che egli non vuole realizzare, ponendo in atto egualmente la condotta ed accettando il rischio che esso si verifichi.
(2) Comma 6°: "Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [...]"; Comma 7°: "Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. [...]".