Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-05/ADIRITTO COSTITUZIONALE Modifica

Approvato il regolamento in materia di difesa d´ufficio

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 174
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Abstract

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia, uno schema di decreto legislativo in materia di difesa d’ufficio.

Parole chiave approvato · regolamento · materia · consiglio

Il diritto di difesa, e di conseguenza l´accesso effettivo e concreto al sistema giurisdizionale, rientra tra le garanzie processuali "minime", previste all´ articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali, che una persona indagata o imputata per un reato deve poter godere nell´ambito di un processo che voglia dirsi "giusto" (o equo). Affinchè un processo possa dirsi "equo", infatti, è necessario assicurare l´effettività dell´assistenza di un difensore, in modo tale che ciascuna parte, coinvolta in una controversia giuridica, abbia la possibilità di esercitare pienamente le proprie ragioni. Come spesso accade nelle aule dei Tribunali, però, il diritto di difendersi e far valere le proprie ragioni risulta essere privilegio e conquista di "pochi". L´accesso alla giustizia, invero, è costellato di una serie innumerevole di ostacoli e di difficoltà pratiche, quali la lingua, che spesso si rivela incomprensibile per l´accusato, i costi da affrontare durante l´iter procedimentale e i tempi processuali, eccessivamente e pregiudizievolmente lunghi.

"Tallone di Achille" in tema di equità dei procedimenti, è il diritto al gratuito patrocinio per i non abbienti, previsto al co. 3 dell´art. 24 della Costituzione, secondo il quale  "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione". Il processo non può e soprattutto non deve essere accessibile solo per i "ricchi" cioè per chi ha disponibilità finanziarie: se così fosse, non sarebbe nel torto chi afferma che "quanto più si è poveri, tanto più aumentano le probabilità di ritrovarsi sul banco degli imputati". In tale prospettiva, l´assistenza di un difensore, sia esso di fiducia o d´ufficio, si rivela una regola di civiltà giuridica ma soprattutto è espressione di una società democratica e personalista, che si preoccupa di realizzare i diritti dei singoli individui che la compongono.

Con specifico riguardo alla difesa d´ufficio, il 30 Ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia Andrea Orlando, uno schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio, in attuazione della delega al Governo, prevista dalla legge 247/2012.
Secondo il provvedimento, l´elenco dei difensori d´ufficio, attualmente tenuto presso ciascun Consiglio dell´ordine, dovrà essere unificato su base nazionale e affidato al Consiglio Nazionale Forense, competente in relazione alle modalità di iscrizione e di aggiornamento. Affinchè la difesa d´ufficio risulti essere maggiormente qualificata, viene limitata la possibilità di iscriversi come difensori di ufficio soltanto a quegli avvocati che hanno maturato un´esperienza pregressa di cinque anni in materia penale, oppure che abbiano conseguito il titolo di specialista in diritto penale.

I professionisti che sono già iscritti negli elenchi tenuti presso il Consiglio dell´Ordine risulteranno automaticamente iscritti nell´elenco nazionale, con il solo onere di dimostrare, entro un anno dall´entrata in vigore del decreto, di avere i requisiti richiesti dalla nuova normativa. Inoltre, il nominativo del difensore d´ufficio dovrà essere fornito all´autorità procedente dai consigli dell´ordine locali,che devono essere in possesso di  un loro elenco di iscritti all´albo (che facciano però parte dell´albo nazionale).

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ELEONORA DE ANGELIS, "Approvato il regolamento in materia di difesa d´ufficio" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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