Pubbl. Ven, 30 Gen 2015
Stato di filiazione unico
Modifica paginaFiliazione: tutti i figli, natuali o legittimi, ora hanno lo stesso stato giuridico.
Nella ricorrenza del 25.mo Anniversario della Sottoscrizione della Covenzione di NY sui diritti del Fanciullo, convenzione che rappresenta la pietra miliare dei successivi numerosi interventi effettuati dai Legislatori dei diversi Stati a tutela dei Diritti dei Minori è opportuno ricordare l'importante svolta nel Sistema Giuridico Statuale scaturita a seguito della emanazione della Legge 219 del 10.12.2012 nel nostro Ordinamento Giuridico.
Invero, nel solco già tracciato dalla più recente dottrina e seguendo le nuove tendenze della giurisprudenza più evoluta, il nostro legislatore, nella sentita necessità di uniformarsi a canoni "diversi" da quelli oramai obsoleti che avevano inspirato il Codice Civile del 1942 ha eliminato, con la predetta Legge, ogni distinzione tra i figli legittimi-naturali-adottivi equiparandoli integralmente e per ogni effetto sociale e giuridico. Si è sostanzialmente riconosciuta,quindi, anche nel nostro Ordinamento, accresciuta rilevanza della tutela del fanciullo/minore.
Al fine di consentire la pratica applicazione di tale equiparazione il legislatore ha anche provveduto, con la medesima legge, a ridefinire le competenze dei Tribunali, Ordinari e dei Minorenni, nelle materie che coinvolgono i Diritti dei Minori, uniformando il tutto al principio "tutti i figli hanno lo stesso Stato Giuridico".
Numerosi gli interventi modificativi ed integrativi del "vecchio" Codice Civile: il vincolo della Parentela sussiste tra le persone che discendono dallo stesso stipite a prescindere dal carattere legittimo o naturale della filiazione (la parentela tuttavia è rimasta esclusa per la adozione di maggiorenni) ;
Risulta temperato il divieto per i genitori infra-sedicenni di riconoscimento del figlio; viene ampliata la possibilità di riconoscimento di figli incestuosi; così come è ampliato il potere di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale; ai doveri verso i genitori si aggiungono i diritti dei figli verso i genitori.
La competenza del Tribunale dei Minorenni risulta fortemente ridimensionata dall'attribuzione al Tribunale Ordinario di molti dei suoi provvedimenti : amministrazione del fondo per il caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio , divisione dei beni della comunione , riconoscimento del figlio naturale ,assunzione del cognome per il figlio naturale,dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale,esercizio della potestà sul figlio naturale ,risoluzione dei contrasti sorti nell'esercizxio della potestà genitoriale.
In tutte le materie transitate dal tribunale dei minorenni a quello ordinario e per quelle residuali rimaste di esclusiva competenza del tribunale dei minorenni è previsto che i relativi provvedimenti vengano adottati in Camera di Consiglio e sentito il p.m.
Notevole è stato il passo in avanti compiuto dal Legislatore con la Legge 219/12 nella Tutela dei Diritti del Fanciullo dove l'interesse del Minore diviene criterio effettivo e non mera dichiarazione d'intenti, nel rispetto di quel Principio di Solidarietà, ispiratore del Costituente, secondo cui nella Famiglia il proprio riconoscimento si realizza nel momento del Riconoscimento dell'altro.