Pubbl. Mer, 14 Set 2016
La competenza territoriale nella truffa con bonifico
Modifica paginaI giudici dell Corte di cassazione con sentenza n. 37400 dell´8 settembre 2016 sono stati chiamati ad esprimersi sul momento consumativo della truffa con bonifico bancario e sulla corretta competenza territoriale.
Con sentenza 8 settembre 2016 n. 37400, la Cassazione è stata chiamata a stabilire quale fosse il giudice competente a livello territoriale a giudicare l’imputato nel reato di truffa a mezzo bonifico bancario.
In prima battuta gli Ermellini hanno stabilito che il reato di truffa a mezzo di bonifico bancario si consuma con la ricezione del denaro sul conto corrente dell'agente e non con la semplice disposizione di pagamento da parte della vittima.
Pertanto la competenza territoriale, sarà incardinata in base alla sede della banca presso cui il truffatore ha il conto.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente (Sez. 1, n. 3869 del 30/05/1997 e, nello stesso senso, Sez. 5, n. 14905 del 29/01/2009) dunque, il reato s’intende consumato nel momento in cui il profitto dell'azione fraudolenta entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso esuli da quella del soggetto passivo.
Il reato, pertanto, si consuma là dove l’agente procuri a sé medesimo o ad altri il profitto ingiusto e non nel luogo nel quale viene disposto l'eventuale pagamento della obbligazione contratta con l'accordo.
Nel caso affrontato dalla Corte, i giudici di merito avevano confermato e radicato la competenza territoriale del Tribunale di Ferrara in virtù del criterio del primo atto consumativo della truffa, identificato con il bonifico bancario effettuato dalla persona offesa al truffatore.
Tuttavia il bonifico, pur essendo stato disposto da Ferrara, arrivò comunque a Brescia ove si trovava il conto corrente del truffatore, spostando in tal modo la competenza presso il locale Tribunale.
Il richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte territoriale (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015), secondo la Cassazione, è apparso del tutto inadeguato in quanto relativo ad una ipotesi di pagamento contante non ufficiale, effettuato direttamente sulla carta postepay del soggetto attivo.
Nel pagamento effettuato tramite versamento su postepay, il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica infatti nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata: detto versamento, pertanto, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata.
Tale meccanismo, però, non è applicabile al bonifico bancario, per il quale il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell'operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione. In sostanza, è necessario che vi sia accredito della somma bonificata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell'ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità.
Pertanto, la mera disposizione impartita all'istituto bancario, non consolidando l'operazione, non implica alcuna consumazione del reato, tanto più che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta.
Per tali motivi, la Suprema Corte cassa con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna sulla base del seguente principio di diritto: "nel bonifico bancario il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell'operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione.”