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Pubbl. Sab, 17 Set 2016

Autoriciclaggio. Il reato non si configura in caso di deposito della somma, di provenienza illecita, su carta prepagata.

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Stefania Tirella


Una recente sentenza della Corte di Cassazione contribuisce a far luce sui confini applicativi del nuovo delitto di autoriciclaggio.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33074/2016, precisa la portata applicativa del nuovo reato.

Nel caso di specie, agli indagati era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di furto e di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ma non in ordine al reato di autoriciclaggio.

Il Tribunale della libertà aveva ritenuto infatti che non integrasse la fattispecie di cui all’art. 648 ter.1 c.p la condotta degli indagati che, dopo essersi impossessati di una borsa contenente una carta bancomat ed aver prelevato da questa una somma pari a 500,00 €,  avevano poi  depositato il denaro su una carta prepagata intitolata a uno dei due.

Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

La Suprema Corte ha respinto tuttavia il ricorso, dichiarandolo infondato.

Due sono, in particolare, gli elementi del fatto tipico che secondo la Corte difettano nel caso di specie.

In primo luogo, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 648 ter.1 c.p, il reato viene commesso da chi “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto”.

Ebbene, nella sentenza in commento la Corte afferma che il mero deposito della somma rubata su una carta prepagata non può integrare la condotta di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economica o finanziaria.

Non costituisce attività economica in quanto, secondo le indicazioni fornite dall’art. 2082 cc, può definirsi “economica” solo l’attività organizzata e finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi.

Non costituisce attività finanziaria in quanto non si occupa della gestione del risparmio o dell’individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo.

In secondo luogo, manca, a giudizio della Corte, una concreta capacità dissimulatoria dell’operazione.

La norma richiede infatti che l’attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo commesso dallo stesso autore del reato presupposto, sia svolta in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato.

Nel caso di specie, invece, la somma era stata versata in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del furto.

Come osservato anche da attenta dottrina[1], l’utilizzo del verbo “concretamente” (assente nel reato di cui all’art. 648bis c.p) comporta le necessità di un accertamento in termini oggettivi del singolo caso concreto e impone di attribuire al termine “ostacolare” il valore semantico più pieno.

Non solo, l’avverbio fungerebbe anche da criterio selettivo delle condotte, permettendo di distinguere tra quelle effettivamente rilevanti penalmente e quelle che invece rappresentano un mero post-factum non punibile del reato presupposto.

L’idea sottesa alla criminalizzazione dell’autoriciclaggio è infatti quella di punire non il semplice utilizzo del provento del reato, ma la reintroduzione del provento illecito  nel circuito economico, che impedisce di individuarne l’origine delittuosa e al tempo stesso attribuisce al reo un vantaggio economico rispetto agli altri competitor che operano nel mercato.

Proprio tale doppia finalità della fattispecie consente di includere il reato in questione tra i reati plurioffensivi[2].

Note e riferimenti bibliografici

[1] F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Diritto Penale Contemporaneo, Rivista trimestrale - 1/2015
[2] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, Tomo III, VI edizione, pag.337 e seg.