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Pubbl. Gio, 8 Set 2016

Diritto penale odierno: idee a confronto

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Ludovica Di Masi


Il diritto penale, così come le altre branche del diritto, è in continua evoluzione. Spesso si pone come una scienza certa. Possiamo definirla tale?


Quali sono le criticità del sistema penale odierno? E quali possono essere le soluzioni future? Ludovica Di Masi, autrice di Cammino Diritto ne parla con il prof. avv. Andrea R. Castaldo, ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Salerno, penalista di levatura europea e padre dell' Osservatorio giuridico della criminalità economica (Ogce) presso l' Università degli Studi di Salerno.

Ludovica Di Masi: Dal momento in cui Galileo ne "Il Saggiatore" afferma che il libro della natura è scritto in "lingua matematica", tutte le scienze, compresa la scienza giuridica, hanno subito il processo di matematizzazione.

Secondo lei, il Diritto Penale può davvero definirsi scienza matematica e dunque certa?

Andrea R. Castaldo: Il diritto penale certamente non è una scienza esatta ma anzi vive tutte le contraddizioni, le incertezze e la instabilità che si respirano nell'attualità. Parlare oggi di certezza riferita al diritto penale può apparire persino beffardo, considerato semmai che la politica criminale oggi si muove su un binario del tutto contingente e molto spesso improvvisato. Le emergenze che connotano il vivere quotidiano (mi riferisco al terrorismo, alla criminalità organizzata, all'inquinamento del mercato attraverso capitali sporchi) generano infatti risposte spot in tema di creazione di nuovi reati e di picchi sanzionatori che purtroppo non risolvono i problemi di fondo, specie se non inseriti all'interno di un quadro organico della riforma penale.

In conclusione, avrei risposto certamente si se mi avesse fatto la domanda opposta e cioè che oggi il diritto penale è una disciplina incerta.

L.D.M.: Un altro problema è quello del rischio del "panpenalismo". Il legislatore sembra voler rispondere a tutte le esigenze della società attraverso strumenti penalistici: nuove incriminazioni, innalzamento della soglia edittale, anticipazione della tutela, nuove forme di responsabilità (si pensi al D.lgS 231/2001).

Ma il diritto penale è da solo sufficiente a risolvere problemi che forse hanno     un' origine culturale o sociologica? Oppure ci troviamo di fronte a delle mere norme-simbolo?

A.R.C.: Lei ha esattamente rappresentato e condensato nella Sua domanda la situazione attuale e l’oggetto delle mie precedenti riflessioni.

L’illusione che la ricetta per sconfiggere un male debba necessariamente passare attraverso la “cura penale” ha radici antiche e oramai ben consolidate. Per certi versi, si tratta addirittura di una soluzione, se non condivisibile, comprensibile, poiché le leggi sono il prodotto di mediazione politica, di proiezione di interessi forti (le c.d. lobby) e di ricerca facile del consenso in termini di bacino elettorale.

L.D.M.: In effetti se pensiamo alla norme da poco introdotte sull' omicidio stradale( art. 589 bis cp.) e sulle lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.) ci rendiamo conto di come l' esigenza legislativa risulti alquanto fantomatica. Mantovani (1) afferma che di queste norme non se ne sentiva il bisogno, posto che non è dato intravedere alcuna ragione pratica. Alcuni autori, tra cui Moccia(2), hanno parlato di un concetto quantomai calzante: la tolleranza zero. In questo caso l' assenza di tolleranza è nei confronti di colui che guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica. Il problema è che questa normativa sembra entrare nell'ordinamento calpestando il principio di personalità della responsabilità penale, allontanandosi da un diritto penale del fatto e avvicinandosi a figure di colpa d'autore(3).

Altra questione è quella legata al senso di ingiustizia.

E' palese a tutti, infatti, che nel nostro Paese si sta facendo strada sempre in modo più pressante un senso di ingiustizia generale. Secondo lei, quale dovrebbe essere il volto del Diritto Penale? E quali le soluzioni per migliorare il sistema?

A.R.C.:Nessuno di noi ha la bacchetta magica per risolvere ogni problema e qualsiasi risposta è stata già fornita e rischia di rappresentare un'inutile ripetizione. Penso però che, oltre alla necessaria strada della prevenzione e dell’investimento di risorse nell'ambito dell’educazione civica e rispetto della legalità, una riforma complessiva debba abbracciare anche e soprattutto il processo penale, poiché lì è il banco di prova del diritto penale ed è lì che si consuma – sul terreno applicativo – il difficile equilibrio tra efficienza nella risposta sanzionatoria e garanzia dello stato di diritto.

L.D.M.: Sono pienamente d'accordo con Lei. E da quanto ha detto, sicuramente sarà d'accordo con me nell' aggiungere che ci vorrebbe assolutamente una riforma che investa i mass media e il loro modus operandi. Prima ho parlato di "esigenza legislativa fantomatica": ecco, penso che la colpa principale di ciò sia proprio la strumentalizzazione che si fa in televisione delle "problematiche giuridiche", in particolare dei fatti di cronaca. Statistiche e ricerche dimostrano che quasi mai la percezione dell'aumento della criminalità corrisponde ad un effettivo aumento della criminalità.

A mio avviso, per fare un esempio, una norma sull' omicidio stradale era già presente nel nostro ordinamento e credo che per quanti sforzi si vogliano fare, da un punto di vista sostanziale, quella resti sempre e comunque una fattispecie colposa a tutti gli effetti. La stessa situazione la troviamo per lo stalking ( atti persecutori) : già prima dell'introduzione dell'art. 612bis si poteva trovare tutela nel codice.

I problemi di ordine sociale come il "femminicidio" di cui tanto si parla, vanno risolti a casa, nelle scuole, in centri specializzati, come dice Lei nell'ambito dell'educazione civica, non in un'aula di Parlamento. E' qui che soccorre la distinzione tra Diritto e Morale; è qui che devono intervenire i professionisti di altri settori: psicologi, educatori, assistenti sociali ecc.

Il legislatore deve tener sempre presente che dietro ogni norma c'è una Persona ma deve anche lasciare il passo ad altri professionisti quando il campo spetta a loro. In qualsiasi organizzazione sociale, in qualsiasi campo lavorativo ogni persona svolge un ruolo; ad ogni ruolo corrisponde una funzione; ad ogni funzione corrispondono responsabilità diverse.

Per mettere a sistema quanto detto fino ad ora, ritorno sul concetto di certezza del diritto. Tanto caro ai giuristi e nello specifico ai penalisti, la certezza del diritto è fortemente legato al principio della responsabilità, secondo il quale ognuno risponde delle proprie azioni. La responsabilità è personale, non si può declinare, nè delegare. Oltre alla responsabilità penale stricto sensu, c'è anche una forma di responsabilità morale, fatta di etica, di norme non scritte: è questa la responsabilità di cui sto parlando e che secondo me va alimentata negli esseri umani. Allora, solo se nei cittadini è forte il senso di responsabilità si può fare un passo in avanti e avvicinare il diritto penale ad un' idea di scienza certa. Solo se si agisce prima su un piano diverso, quello della morale, si può rendere più certo il diritto perchè a quel punto non sarà necessario intervenire d'urgenza modificando più e più volte le stesse norme.

Note

(1) Mantovani, "In tema di omicidio stradale", in Diritto penale contemporaneo, 9 dicembre 2015

(2) Moccia, "La perenne emergenza: tendenze autoritarie del sistema penale, Napoli 1997

(3) Per approondire: Fiandaca- Musco, Diritto Penale, parte generale; Moccia, Il Diritto Penale tra essere e valore, Napoli, 1992.