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Pubbl. Gio, 13 Ott 2016

Anatocismo: entrano in vigore le nuove disposizioni del CICR

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Francesco Rizzello


A partire dall´1 ottobre 2016 vigono le nuove norme in materia di anatocismo bancario disposte dal CICR.


Con delibera adottata in data 3 agosto 2016, n° 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha emanato nuove norme in materia di anatocismo, le quali sono entrate in vigore l'1 ottobre 2016. Le disposizioni emanate dal Comitato confermano quanto già si era prospettato in ambito anatocistico con il decreto c.d. "salva banche" (d.l. 14 febbraio 2016, n° 18, poi convertito in l.8 aprile 2016, n° 49).

Ricordiamo che la norma di riferimento, la quale delega al CICR l'emanazione di norme in materia anatocistica, è l'art. 120, secondo comma, TUB. In essa si dispone che debbono in ogni caso essere rispettati due ordini di previsioni: anzitutto, nei confronti dei clienti deve essere applicata, nell'ambito dei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, la stessa cadenza di conteggio degli interessi sia debitori che creditori (il termine non può comunque essere inferiore ad un anno); infinitamente più rilevante è invece la norma che prevede il divieto di produzione di interessi sugli interessi (quelli che si formano sul capitale) e che consente, invece, la produzione di interessi sugli interessi moratori.
Per "cliente" la delibera in questione fornisce una definizione in negativo, per cui non sono clienti le c.d. controparti qualificate, come è indubbiamente logico che sia (art. 1).

L'art. 3 ("Regime degli interessi") della delibera dispone al primo comma che "...gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora", disposizione che riprende quella dell'art. 120 TUB.
 

Passiamo alle norme in materia di "Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti", contenute nell'art. 4.
All'art. 4, comma terzo, si prevede che: "Gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo."
Gli interessi debitori così formatisi diventano esigibili trascorsi tre mesi (art. 4, comma quattro).
Ai sensi del comma quinto del medesimo articolo è stabilita a favore del cliente la facoltà di imputare gli interessi, anche preventivamente, alla sorte capitale tramite l'addibito sul conto corrente.
Il successivo sesto comma dispone che: "Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegato per estinguere il debito da interessi".

Come premesso in apertura, non si può osservare l'introduzione di novità di particolare rilievo. Le disposizioni confermano in buona sostanza quanto già si era previsto in sede di emanazione della summenzionata legge di conversione del decreto salva banche:
l'anatocismo cambia per certi versi forma, non abbiamo più a che fare con la capitalizzazione degli interessi come ne è stato l'intendimento tradizionale, ma si è passati alla capitalizzazione degli interessi moratori e alla possibilità del loro addebito sul conto corrente recante l'apertura di credito. Importante notare che gli interessi moratori danno luogo ad un debito di entità maggiore rispetto agli interessi non caratterizzati da morosità, e che i vari meccanismi apparentemente posti a presidio di una velocizzazione operativa all'interno della cornice contrattuale (art. 4, commi quinto e sesto) nella pratica vanno a sfavorire il cliente retail, ossia il cliente al dettaglio (tendenzialmente altamente disinformato riguardo ai complessi meccanismi che regolano questo tipo di rapporto); ma anche le PMI, sulle quali poggia in assoluta prevalenza l'economia italiana, sono controparti le quali subiscono un notevole detrimento dalla prassi anatocistica la quale, nel contesto creditizio, non è smorzata dai meccanismi di apprezzamento efficiente del mercato, come invece succede nel mercato finanziario. Del resto è oramai noto da tempo che la pratica anatocistica si presta ad abusi di posizione nel momento in cui è alienata da un contesto concorrenziale ed inserita in un contesto di asimmetria informativa e disequilibrio nel potere contrattuale delle parti.
Ancora una volta, l'anatocismo è fatto salvo dal legislatore, ed ancora una volta, bisognerà attendere i risvolti giurisprudenziali.