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Pubbl. Sab, 10 Set 2016

Riconoscimento del Diritto Internazionale Umanitario e fattispecie del Restoring Family Links

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Gaetano Locci


Il ruolo dello jus in bello nella geopolitica internazionale e il supporto alle popolazioni coinvolte nei conflitti armati.


Premessa: Con il presente articolo in esame si intende riflettere sul significato del Diritto Internazionale Umanitario, circa la sua importanza e sul potenziale efficace riconoscimento legislativo a partire dalle Convenzioni di attuazione, le quali hanno permesso al DIU di potersi affermare in ambito internazionale. La conclusione cui si intende pervenire è quella di carpire cosa dice il DIU del Restoring Family Links (ricongiungimento dei legami familiari), e di cosa si occupa quest ultimo.

Il Diritto Internazionale Umanitario, il cui acronimo è DIU, regola le relazioni tra Stati, organismi internazionali e altri soggetti di diritto internazionale. Esso è una branca del Diritto Internazionale pubblico consistente nel proteggere le persone che prendono, o non prendono più parte, alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra. In altre parole il DIU consiste in trattati internazionali e norme consuetudinarie (esempio: regole che emergono dalla prassi degli Stati e seguite da un senso di obbligo) che hanno il precipuo scopo di risolvere i problemi umanitari derivanti direttamente da un conflitto armato internazionale e non. Una parte molto importante del Diritto Internazionale Pubblico è costituita dal “Diritto Internazionale Umanitario” ( DIU) o “Diritto dei Conflitti Armati”, “Diritto della Guerra” ( a secondo che a trattarne siano appartenenti a istituzioni umanitarie o Forze armate.

Per motivi umanitari, quindi, l’applicazione di queste regole limita il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto. In particolare il Diritto bellico è quello che si applica in caso di operazioni militari quando esiste uno stato di guerra (Jus in Bello); bisogna notare con attenzione che non è il diritto di fare o non fare la guerra, cioè le motivazioni che inducono a creare lo stato di guerra, cioè se la guerra sia giusta o meno (Jus ad bellum).

Il DIU è costituito da due tipi di regole:

  • il Diritto di Ginevra, cioè il diritto umanitario in senso proprio, che è stato ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile;
  • il Diritto dell’Aja o diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita i mezzi per nuocere al nemico.

Questi due rami del diritto internazionale umanitario traggono il loro nome dalla città in cui sono stati inizialmente codificate. Con l'adozione dei protocolli dell'8 giugno 1977 aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra , che combinano entrambi i rami, questa distinzione è diventata una questione di interesse storico e accademico.

Il DIU ha origine con la volontà di tutela dei diritti propri della persona, e  le sue prime fonti storiche, del Diritto Umanitario, possono essere fatte risalire al Codice di Hammurabi nel 1750 a.C., quindi in era pre-giuridica e pre-cristiana.

Molti altri testi antichi, come la Bibbia o il Corano, contengono norme che invocano al rispetto dell’avversario, e si possono individuare in ciò i primi concetti di tute la della vita e di alleviare le sofferenze dei combattenti non più capaci di difendersi.

Inoltre in un testo arabo del XIII secolo, nella Spagna occupata, si rinviene un vero e proprio codice di guerra.

Di pari passo vanno gli sviluppi dei diritti umani, cioè i diritti della persona, in quanto individuo appartenente ad uno stato, ad una società, e quindi titolare di diritti fondamentali della  persona. Un importante passo venne fatto con la stesura della Charta Libertatum del 1215, relativo a fondamentali concetti di diritti individuali.

Percorrendo la linea del tempo si arriva al pensiero di Huig van Groot (Grozio) (1583-1645), il quale dette un grande contributo alla definizione dei diritti  delle genti, e mi piace ricordare la sua opera fondamentale rimane il De jure belli ac pacis del 1625.

In conseguenza della Riforma Luterana-Calvinista, egli affermò che il diritto non doveva più essere inteso come espressione di una giustizia divina, bensì come il frutto della ragione umana e che esso non precedeva la prassi ma ne derivava.

E fu proprio il frutto della ragione umana che permise a Henry Dunant, nella seconda metà del XIX secolo di apprendere che fosse giunto il momento di dare vita al Diritto Internazionale Umanitario. Due uomini giocarono un ruolo vitale nella nascita del DIU: H. Dunant e G.H. Dufour. Nel 1859 Dunant mentre stava viaggiando in Italia, generò l’idea di prestare soccorsi ai militari e civili vittime della guerra, vedendo il macabro scenario della Battaglia di Solferino.

Nel 1863 Dunant e Dufour, insieme a Gustave Moynier, Louis Appia e Theodore Maunoir fondarono il Comitato dei Cinque, un comitato internazionale per il sollievo dei militari feriti. Questo Comitato sarebbe passato alla storia come il Comitato Internazionale di Croce Rossa nel 1876.

Nel 1864, il comitato raccolse i rappresentanti di 16 stati europei che adottarono la Prima convenzione di Ginevra, adottata il 22 agosto 1864, un trattato pensato per salvare delle vite, per alleviare la sofferenza del personale militare ferito o ammalato, e per proteggere i civili che portavano soccorsi. La conferenza approvò anche l'emblema: la croce rossa in campo bianco (gli stessi colori della bandiera svizzera, ma invertendo lo sfondo con il primo piano), come simbolo protettivo per coloro i quali portavano soccorso ai feriti. La protezione dovuta fu estesa ad edifici e mezzi contrassegnati con il simbolo della Croce Rossa, con conseguente dovere di utilizzo lecito e consono di tale emblema.

Queste norme trovano la loro espressione più importante ed universale nelle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei 2 Protocolli Aggiuntivi del 1977; a questi si aggiungono altri strumenti di natura convenzionale, per esempio la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato ed i suoi Protocolli Addizionali, la Convenzione del 1972 sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche o a base di tossine e sulla loro distruzione, la Convenzione del 1980 sul divieto e sulla restrizione di alcune armi convenzionali, la Convenzione di Ottawa del 1997 contro le mine antiuomo, e molte altre.

La Diffusione del DIU è tra i compiti istituzionali anche della Croce Rossa Italiana, che a Roma ha creato l'Ufficio Diffusione del DIU dipendente dal Servizio 4° Affari internazionali.

Ma cosa dice il DIU sul Restoring Family Link?

I conflitti e i disastri sono indelebili più delle ferite fisiche: nel tumulto, panico e terrore, i membri della famiglia possono essere separati l'uno dall'altro in pochi minuti, che portano a lunghi anni di angoscia e incertezza sul destino dei bambini, coniugi o genitori.                      Cercare di individuare le persone e rimetterli in contatto con i loro parenti è una sfida importante per il CICR e la Croce Rossa Nazionale. Il lavoro include di tracciare le persone, lo scambio di messaggi di famiglia, ricongiungimento familiare e cercare di chiarire la sorte di coloro che rimangono dispersi, per tutelare il nucleo fondamentale del nostro immenso essere: la Famiglia.

Le Convenzioni di Ginevra e i loro protocolli aggiuntivi mirano a garantire che le persone non vadano disperse, fornendo in particolare obblighi relativi alla registrazione delle informazioni delle persone private della libertà, obblighi in materia di morti, e gli obblighi connessi al diritto delle famiglie di conoscere la sorte dei loro parenti.

Il DIU richiede alle parti in conflitti armati internazionali di prendere ogni misura possibile per chiarire la sorte delle persone scomparse; si prevede anche che i membri della famiglia hanno il diritto di conoscere la sorte dei loro parenti.

Dal momento che il diritto umanitario trova applicazione specificamente in situazioni eccezionali, quali i conflitti  armati, catastrofi e terremoti, il contenuto dei diritti umani che gli Stati devono rispettare in ogni circostanza, tende a convergere verso le garanzie fondamentali e giudiziarie previste dal Diritto Umanitario. Per esempi o il divieto di tortura e delle esecuzioni sommarie (previsti dai Protocolli aggiunti alle Convenzioni di Ginevra).

Inoltre in situazioni di conflitto armato, il DIU sancisce come diritti umani inderogabili per la popolazione civile: l’accesso a beni di prima necessità quali:cibo, vestiario, medicamenti, in quanto diritti indispensabili per la garanzia del diritto fondamentale alla vita ed alla salute …. questa è l’attività del Restoring Family Links, cioè il ricongiungimento dei legami familiari. E questo è quanto emerge dai rapporti stilati in Somalia, ad Haiti, nella Repubblica Democratica del Congo e in Afganistan, si pensi che nel solo Afganistan, il Comitato Internazionale ha distribuito più di 59000 messaggi da e verso persone detenute da Autorità coinvolte in conflitti armati, riuscendo nel migliore dei modi a far ricongiungere i legami di numerose famiglie.