ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 30 Gen 2015

Introdotta l´intestazione ”temporanea” dell´auto

Modifica pagina

Eleonora De Angelis


Scatta l´obbligo, in capo agli automobilisti, di indicare con intestazione sul libretto di circolazione il nome di chi ha a disposizione un autoveicolo.


Dal 3 novembre 2014, in virtù dell´art. 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha introdotto nel Codice della Strada l’art. 94-bis (con il quale si afferma il divieto di intestazione fittizia dei veicoli), scatta un preciso obbligo, in capo agli automobilisti, di annotare sul libretto di circolazione il nome di chi ha a disposizione un autoveicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, ma non è intestatario dello stesso.

Per poter aggiornare il libretto di circolazione è necessario recarsi presso gli sportelli del Dipartimento dei Trasporti della Motorizzazione: ogni cambiamento ha il costo di 25 euro. In caso di violazione dell´obbligo di comunicazione, sono previste sanzioni severe, vale a dire una multa di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione.

In realtà, la nuova normativa ha un campo di applicazione piuttosto limitato, in virtù del fatto che l´obbligo introdotto vale soltanto per gli atti posteriori al 3 novembre 2014, mentre per quelli precedenti l´aggiornamento è previsto solo in via facoltativa.

Inoltre, l´obbligo di registrazione del comodato non riguarda i familiari conviventi (purchè siano residenti sotto lo stesso tetto).

Dunque, in via generale, la previsione non tocca direttamente i privati. Invero, è alquanto difficile che coloro che prendono in prestito un´auto privata da un amico o da un parente possano essere multati, dal momento che non esiste un documento che dia prova dell´inizio della locazione "gratuita" e della scadenza dei 30 giorni.

soggetti interessati dalla normativa sono le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti e quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria.