Pubbl. Sab, 16 Lug 2016
Compensazione dei crediti degli avvocati da gratuito patrocinio con tasse e imposte (anche IVA)
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Alessio Giaquinto
Firmato il decreto ministeriale che consentirà agli avvocati di compensare i crediti derivanti dal gratuito patrocinio con imposte, tasse o crediti previdenziali per i loro dipendenti.
Con un comunicato stampa di ieri, il Ministero della Giustizia ha reso noto il via libera al provvedimento che consentirà agli avvocati di compensare i crediti derivanti dal patrocinio a spese dello Stato (d.P.R. 30/05/2002 n. 115, artt. 74 - 141) "con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa".
Il gratuito patrocinio permette ai non abbienti, che abbiano un reddito familiare non superiore a 11.528,41 euro (1), di farsi assistere da un avvocato (2) in un procedimento penale, civile, tributario (o altri), la cui parcella sarà però pagata dallo Stato. Qualora si venga ammessi al patrocinio a spese delle Stato, l'avvocato non potrà farsi pagare in alcun modo direttamente dal proprio assistito, commettendo altrimenti un grave illecito disciplinare (art. 85, L. cit.).
Il sistema della liquidazione dei pagamenti è da sempre fortemente criticato per il ritardo con cui la pubblica amministrazione paga i compensi spettanti ai difensori. L'obiettivo di questa riforma, già introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 778, della l. 28.12.2015 n. 208) (3), e di cui questo nuovo decreto costituisce attuazione, è proprio quello di ovviare ai ritardi nella liquidazione dei compensi, permettendo ai difensori di compensare i crediti vantati con imposte di varia natura, compresa l'IVA.
Secondo il comunicato stampa del Ministero, "gli avvocati [..] che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno - attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze - esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per l’anno 2016, e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi. L’autorità preposta alla liquidazione dei crediti è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l’anno in corso è di 10 milioni di euro."
(1) L'importo è stato da ultimo aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015.
(2) L'avvocato scelto deve essere iscritto all'all'Albo degli avvocati da almeno due anni e deve aver richiesto l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
(3) Art. 1, comma 778, della l. 28.12.2015 n. 208: "A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)."