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Pubbl. Mar, 5 Lug 2016

Un nuovo avvertimento nell'atto di pignoramento.

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Valeria Lucia


Come inserire il nuovo avvertimento al debitore nell´atto di pignoramento, a seguito dell´approvazione definitiva della legge di conversione del d.l. n. 59 del 2016.


L'art. 4 del d.l. n. 59 del 2016 ha modificato l'art. 492 c.p.c., dedicato alla forma del pignoramento in generale.

In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto ha aggiunto all'art. 492, comma terzo c.p.c. il seguente periodo: "Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita  o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo  che  sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di  non aver  potuto  proporla  tempestivamente   per   causa   a   lui   non imputabile.".

Relativamente all'entrata in vigore della suddetta modifica, l'art. 4, comma 3 del decreto ha previsto che: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione  forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Pertanto, l'avvertimento di cui all'art. 492 c.p.c., deve essere inserito, a pena di inammissibilità, per tutte le procedure successive all'entrata in vigore della legge di conversione.

A seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione citata, la formula da inserire nella parte dell'atto di pignoramento, dedicata agli avvertimenti al debitore, potrebbe essere strutturata nei seguenti termini: 

"Con l'ulteriore avvertimento che, ai sensi dell'art. 615, comma secondo, terzo periodo c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo la disposizione della vendita o l'assegnazione del bene pignorato ex artt. 530, 552 e 569 c.p.c., ad eccezione delle ipotesi in cui l'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti o nel caso in cui l'opponente dimostri di non aver potuto proporre tempestiva opposizione per causa a lui non imputabile."

La Legge di conversione (30 giugno 2016, n. 119) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 02/07/2016 ed ha previsto l'entrata in vigore delle disposizioni ivi riportate sin dal giorno successivo, il 03/07/2016. Gli atti di pignoramento dovranno quindi sin da ora essere integrati con la predetta formula.