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Pubbl. Mer, 22 Giu 2016

Il ritorno delle vecchie tariffe minime forensi

Alessio Giaquinto
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


Il nuovo progetto di legge, allegato alla pagina, prevede una importante integrazione all´art. 2233 del Codice civile che riguarda avvocati e tariffe professionali.


Il 17 giugno sul sito della Camera dei Deputati è stato pubblicato un nuovo progetto di legge destinato a far discutere l'intera classe forense. L'intenzione di alcuni parlamentari è quella infatti di porre dei vincoli tariffari per i professionisti, prevedendo direttamente nel codice civile - all'art. 2233 - alcune limitazioni che hanno come obiettivo quello di tutelare l'importanza e il decoro della professione forense (e non).

Il 17 giugno sul sito della Camera dei Deputati è stato pubblicato un nuovo progetto di legge destinato a far discutere l'intera classe forense.
L'intenzione di alcuni parlamentari è quella infatti di porre dei vincoli tariffari per i professionisti, prevedendo direttamente nel codice civile - all'art. 2233 - alcune limitazioni che hanno come obiettivo quello di tutelare l'importanza e il decoro della professione forense (e non).

Sono tre i punti salienti dell'integrazione proposta:

1) Nullità dei patti che stabiliscono un compenso inferiore rispetto i parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate;
2) Per gli avvocati, nullità dei patti che prevedono un compenso inferiore al 20% rispetto a quello stabilito dalle tabelle ministeriali;
3) Nullità degli accordi che precludano acconti in corso di causa, che impongano anticipazioni oppure che consentano al cliente il diritto di trattenere il compenso aggiuntivo liquidato dal giudice rispetto a quello pattuito con il professionista.

Il nuovo articolo 2233, secondo l'intenzione dei proponenti, dovrebbe così risultare:

Art. 2233. Compenso.

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene].
2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
4. È nullo qualsiasi patto nel quale sia stabilito un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definito ai sensi dei relativi decreti ministeriali. Per gli avvocati, è nullo qualsiasi patto che preveda un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate ai relativi decreti ministeriali.
5. È nulla altresì qualsiasi clausola contrattuale che, anche indirettamente, stabilisca per il cliente il diritto di trattenere la parte del compenso liquidata dall’organo giurisdizionale in eccesso rispetto al compenso pattuito, ovvero che precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente
.


L'art. 2 del progetto di legge aggiunge che "Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". Qualora dovesse essere approvata la proposta in esame, sarebbero travolti tutti i procedimenti e tutti gli accordi già in essere tra Avvocati e Clienti, con ripercussioni importanti sull'autonomia negoziale oggi raggiunta.

Per completezza espositiva è allegato all'articolo il pdf con la proposta di legge n. 3854 presentata alla Camera il 24 maggio 2016.