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Pubbl. Mar, 21 Giu 2016

Disabilità grave: arriva la legge "dopo di noi".

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Valeria Lucia


I punti salienti delle “disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” definitivamente approvate dalla Camera dei Deputati.


I. Artt. 1 – 2 – 5 – 6. Finalità e prestazioni assistenziali garantite.

L’art. 1, in accordo con la Costituzione e le disposizioni internazionali in materia, introduce le disposizioni di riferimento, premettendo che la finalità della legge è di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’inclusione delle persone con disabilità” attraverso la “la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.” La legge fa espresso riferimento alle persone con disabilità grave, di cui all’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 2002, n. 104, prive di sostegno familiare, con ciò intenedendosi tutte le persone cui mancano i genitori o che, pur avendoli, non risultano in grado di far fronte alle esigenze della persona.

La finalità preminente della legge è di intervenire “attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.”

 In secondo luogo, la legge in esame è diretta ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust in favore dei predetti soggetti “secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5 e 6”, con i quali è stata prevista la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative (art. 5) e l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust(art. 6). In particolare, per l'isituzione di trust a favore di persone con disabilità grave la legge in esame ha prescritto degli appositi accorgimenti, anche per contrastare eventuali e non volute strumentalizzazioni dell'istituto.

Sempre in un’ottica di incentivazione al sostegno delle persone con disabilità grave, il successivo art. 2 ha previsto la determinazione delle prestazioni da garantire su tutto il territorio, stabilendone i livelli nel rispetto dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost. con decreto del Ministro del lavoro da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

II. Artt. 3 – 4. Istituzione e finalità del Fondo per l’assistenza delle persone con gravi disabilità prive del sostegno familiare.

Per sviluppare le finalità appena evidenziate, la legge in esame ha istituito il Fondo per l’assistenza delle persone con gravi disabilità prive del sostegno familiare (art. 3). In particolare, è affidata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia la determinazione dei requisiti per l’accesso al Fondo (con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge) sia la ripartizione annuale delle risorse disponibili.

Relativamente alle finalità, l’art. 4 precisa che il Fondo è destinato alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 2, comma 2, tra cui:

- l’attivazione ed il potenziamento di programmi di intervento per impedire l’isolamento delle persone con disabilità gravi;

- la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in soluzione extra familiare, esclusivamente per le situazioni emergenziali;

- la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

- l’implementazione di programmi che rendano la persona autonoma nella vita quotidiana.

Tutti gli obiettivi descritti devono essere raggiunti con la partecipazione degli enti, nel rispetto del principio di sussidiarietà, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

III. Artt. 8 - 9. Stato di attuazione e disposizioni finanziarie.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà trasmettere alle Camere una relazione informativa in merito allo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utlizzo delle risorse di cui all'art. 9, ovvero: 

- 90 milioni di euro per l'anno 2016;

- 38, 3 milioni di euro per l'anno 2017;

- 56,1 milioni di euro per l'anno 2018.

Infine, sempre l'art.9 precisa che "alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 [...] si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a sua volta avente ad oggetto l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilita' grave, prive di sostegno familiare.