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Pubbl. Gio, 9 Giu 2016

Legittima difesa putativa: esempi passati ed odierni

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Mattia De Lillo


Disamina della figura giuridica della legittima difesa putativa attraverso paradigmi concreti sia del passato che del presente


La circostanza indotta e l’errore.

L’art. 52 del Codice Penale italiano recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

In questo modo la legge italiana cristallizza il concetto di Legittima Difesa. Non è questa la sede per soffermarci sulla disciplina di tale crisma giuridico (del quale ci siamo già occupati in modo approfondito in precedenza [1] [2]), tuttavia non è possibile non citarlo quando si arriva a parlare di Legittima Difesa Putativa: cos’è?

Può accadere, tra le molteplici fattispecie concrete, che a causa di un errore (appunto putativo) un soggetto creda di essere a fronte di una minaccia concreta ed attuale quando invece non sussiste alcun pericolo reale.
Le circostanze fattuali del caso, quindi, indurranno il soggetto a credere che la sua reazione sia giustificata dai presupposti e dalle condizioni della Legittima Difesa.
Questo tipo di difesa viene, spesso, dalla giurisprudenza ricondotta all’art. 59 del Codice Penale: “Circostanze non conosciute o erroneamente supposte”, anche se non vi è una tipica fattispecie astratta. [3]

Cardine di questo schema è quindi la presenza di un errore: non basterà il mero timore indotto dalla situazione interpretata malamente, dovranno sussistere condizioni oggettive che abbiano portato il soggetto a cadere in uno sbaglio.
Ovviamente il suddetto errore potrà essere scusato solo se non sia derivato da colpa. In caso contrario, infatti, non potrà aversi la causa di giustificazione del reato.
Rimangono comunque sempre necessari i requisiti della Legittima Difesa (anche se supposti): la necessità e la proporzione.

Ricordiamo, inoltre, che tale disciplina va spesso ad intersecarsi con quella del c.d. reato impossibile.
Ex art. 49 co. 2 c.p. “la punibilità è altresì esclusa quando, per la idoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa , è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.”; esempio da manuale è quello di un soggetto che tenta di compiere un omicidio utilizzando una pistola giocattolo.
Sebbene, quindi, si escluda una sanzione penale per chi tenta di compiere un’azione di reato mediante un tentativo assolutamente inidoneo, resta valida la possibilità di difesa contro questa sorta di condotte grazie alla legittima difesa putativa.

Un caso pratico: la morte di Re Cecconi.

Ormai tanto famoso quanto triste, il caso della morte dell’ex giocatore di calcio Luciano Re Cecconi costituisce un evento esemplificativo di quanto appena trattato.

La sera del 18 Gennaio 1977, il giocatore, insieme ad altre persone, ebbe la non troppo cauta idea di fare uno scherzo a Bruno Tabocchini, un gioielliere suo amico: entrando nella gioielleria mascherato, inscenò una rapina.
Tabocchini, il quale era già stato vittima di furti in precedenza, ritenne che il pericolo fosse concreto ed attuale e, estraendo la sua arma regolarmente registrata, si difese sparando in pieno torace allo sfortunato atleta.
Dopo la morte dell’amico in ospedale, Tabocchini fu indagato per eccesso colposo di legittima difesa  e fu processato 18 giorni dopo.

I giudici decisero di assolvere l’imputato per Legittima difesa putativa ritenendo che l’errore in cui era incorso fosse scusabile e non dettato da colpa, bensì da una situazione comprensibilmente fraintendibile.

Tale caso rappresenta il classico esempio da manuale: la situazione inscenata dal calciatore corrispondeva alla fattispecie penale della rapina; questa fattispecie postula la possibilità (ovviamente tenendo conto delle circostanze del caso) di avvalersi della causa di giustificazione della legittima difesa. Evidentemente il gioielliere credeva sul momento di agire in modo legittimo, ignaro dell’effettiva sussistenza del pericolo, e proprio per questa credenza scusabile si è potuto appellare in giudizio alla figura giuridica che si sta trattando.

I riflessi contemporanei: killer clown pranks.

Nonostante gli errori del passato, tuttavia, non sembra che si prenda abbastanza sul serio il rischio derivante dall’inscenare una situazione pericolosa.

Esempi recentissimi sono l’ondata di scherzi messi in pratica da un famoso gruppo di youtubers [4] che consistono nel terrorizzare passanti facendogli credere di essere preda di un’imboscata da parte di maniaci omicidi.
Senza entrare nelle specifiche del caso concreto,sembra si possa definire questo atteggiamento quantomeno imprudente, data la imprevedibilità della reazione della vittima; quest'ultima si trova ad affrontare una situazione terrorizzante nella quale la logica probabilmente sarà messa da parte in favore dell'istinto.

Questa tendenza, se prima facie può apparire divertente, implica la presenza di un pericolo molto elevato: se infatti una delle persone destinatarie dello scherzo dovesse compiere una reazione istintuale dettata dalla circostanza di pericolo indotta, gli esiti potrebbero essere potenzialmente drammatici.

Conclusioni

Come considerazioni finali di questa breve disamina sembra opportuno ricordare la non facilità della tipizzazione della legittima difesa putativa.

Lo stato di panico e shock emozionale della vittima rende arduo, sia per gli inquirenti che per gli organi giudicanti, individuare i labili contorni di questa figura giuridica.

Per mero tuziorismo si raccomanda quindi di evitare di causare pericolose situazioni che potrebbero portare altri soggetti a credere di trovarsi sotto la minaccia di un pericolo concreto.

 

Note e riferimenti bibliografici:

[1] N. Pietrafitta, “La legittima difesa domiciliare: un falso mito da sfatare , su CamminoDiritto.it

[2] G. Saviano “La legittima difesa spiegata alla luce dei più recenti fatti di cronaca”, su CamminoDiritto.it

[3] Cass. Pen. Sent. N. 8049/2016

[4] DmPranksProductionsu Youtube